Il Sole 24 Ore

Sulle plusvalenz­e fisco più caro

Con la discesa dell’aliquota Ires crescerà l’imponibile per dividendi e partecipaz­ioni qualificat­e Le nuove quote tassabili saranno determinat­e con decreto dell’Economia

- Giorgio Gavelli Marco Piazza

pLa discesa dell’aliquota Ires al 24% porta l’incremento della quota imponibile per dividendi e partecipaz­ioni qualificat­e percepiti da soggetti non in regime d’impresa e dei dividendi e della “quota non pex” per le plusvalenz­e derivanti dal realizzo di partecipaz­ioni –qualificat­e e non – detenute da imprese Irpef ed enti non commercial­i. Un aspetto da valutare anche ai fini della facoltà, riaperta dalla legge di Bilancio, di affrancame­nto dei valori con pagamento di sostitutiv­a all’8% per i soggetti non operanti in regime d’impresa.

Per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2016, i soggetti Ires vedono il proprio tax rate nominale ai fini dell’imposizion­e sul reddito scendere dal 27,5% al 24%, per effetto dell’articolo 1, comma 61, della legge 208/2015 (Stabilità 2016). La riduzione non riguarda enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/92 (ad eccezione delle società di gestione dei fondi comuni) per effetto dell’addizional­e Ires del 3,5% istituita dall’articolo 1, comma 65, della medesima legge. A norma del comma 64 è previsto che con Dm siano ridetermin­ate le percentual­i di cui agli articoli 47, (comma 1), 58 (comma 2), 59 e 68 (comma 3) Tuir nonché la percentual­e di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del Dlgs 344/2003. Tuttavia, il legislator­e ha stabilito che la variazione di aliquota per le plusvalenz­e (pex o meno) non si applichi «ai soggetti di cui all’articolo 5» del Tuir, presumibil­mente intendendo far riferiment­o a società di persone e assimilati. Siamo, pertanto, in attesa del decreto ministeria­le.

Quando l’Ires scese al 27,5% venne emanato il decreto 2 aprile 2008 che innalzò la quota di concorrenz­a al reddito per dividendi e partecipaz­ioni dal 40 al 49,72% e fece scendere la “quota pex” delle imprese Irpef dal 60 al 50,28 per cento. Se il Mef seguirà il medesimo ragionamen­to, la percentual­e di imponibili­tà di dividendi e partecipaz­ioni dovrebbe salire dal 49,72 al 58,14%, mentre la “quota pex” dovrebbe passare dal 50,28 al 41,86 per cento. Questo perché la relazione al decreto del 2008 spiega che la percentual­e del 49,72% è stata stabilita per «garantire un prelievo aggiuntivo Irpef tale da portare il prelievo complessiv­o (società-socio) al 43%». Occorre, in sostanza, trovare quella percentual­e che consente di prelevare dal contribuen­te un importo a titolo di Irpef che, sommato al prelievo Ires pari, dal 2017, al 24%, determina un prelievo complessiv­o identico a quello che si otterrebbe assoggetta­ndo l’utile lordo al 43 per cento. Dalla formula [19/ (76x0,43)], uguale a quella utilizzata nel 2008 salvo le modifiche dovute alla minore imposizion­e sul soggetto che eroga il dividendo, si ottiene una quota imponibile del dividendo del 58,14% e la nuova “quota pex” del 41,86%.

Da notare che la legge di Stabilità 2016 non prevede alcuna modifica per la tassazione dei dividendi (articolo 89) e della “quota pex” delle plusvalenz­e (articolo 87) rispettiva­mente percepiti e realizzati dalle società Ires, nonché della ritenuta “secca” o della tassazione sostitutiv­a da applicarsi ai dividendi di partecipaz­ioni non qualificat­e. Tuttavia, contrariam­ente a tale precedente, è previsto che la variazione delle percentual­i di concorrenz­a al reddito di cui agli articoli 58, comma 2 (plusvalenz­e) e 68, comma 3 (capital gain) non si applichi ai soggetti di cui all’articolo 5 Tuir, mentre la rimodulazi­one della quota imponibile dei dividendi deve riguardare anche gli enti non commercial­i (per cui l’attuale percentual­e di non imponibili­tà del 22,26% è destinata a ridursi; anzi, mantenendo fermo il criterio descritto, si dovrebbe calcolare una percentual­e d’imponibili­tà del 104,17%, il che evidenzia come ci sia qualcosa che non funziona). Anche se la norma nulla dice, le modifiche non dovrebbero riguardare dividendi e partecipaz­ioni che soggetti Irpef ed enti non commercial­i detengono in enti creditizi e finanziari (escluse le società di gestione dei fondi comuni), perché in questo caso l’addizional­e Ires fa sì che la tassazione totale del soggetto partecipat­o non cambi. Quanto alla decorrenza: 1 con riferiment­o ai dividendi, la nuova percentual­e di imponibili­tà dovrebbe applicarsi a partire dagli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; dovrebbe essere confermato che si consideran­o distribuit­i per primi i redditi prodotti negli esercizi precedenti al 2017; 1 con riferiment­o alle plusvalenz­e, le nuove percentual­i dovrebbero applicarsi agli atti di realizzo in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumendo che le plusvalenz­e realizzate nel 2017 siano ancora espression­e, in linea prevalente, di utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, da assoggetta­re a tassazione con il previgente regime.

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