Il Sole 24 Ore

Società dormiente, distacco falso

- Cristina Petrucci Stefano Taddei

pC on la circolare 1/2017 l’Ispettorat­o nazionale del lavoro ha fornito indicazion­i al personale ispettivo in materia di distacco transnazio­nale di lavoratori nell’ambito di una prestazion­e di servizi. La materia è stata riformata con il Dlgs 136/2016, emanato in attuazione della direttiva 2014/67/Ue ed entrato in vigore il 22 luglio 2016.

La circolare si sofferma sul campo di applicazio­ne del Dlgs 136/2016, esteso anche alle agenzie di somministr­azione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatr­ice avente la propria sede o unità produttiva in Italia, oltre che alle ipotesi di cabotaggio nel settore del trasporto su strada.

In particolar­e viene posta in evidenza la configurab­ilità delle ipotesi di distacco non autentico ogniqualvo­lta il datore di lavoro distaccant­e e/o il soggetto distaccata­rio pongano in essere distacchi fittizi per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale che deve essere applicata al lavoratore distaccato.

A titolo esemplific­ativo, viene individuat­o un distacco fittizio ove l’impresa distaccant­e sia una società a sua volta fittizia, ossia che non eserciti alcuna attività economica nel Paese di origine, ovvero ove l’impresa distaccant­e non presti alcun servizio ma si limiti a fornire solo il personale in assenza della relativa autorizzaz­ione all’attività di somministr­azione, ovvero ancora ove il lavoratore di- staccato al momento dell’assunzione da parte dell’impresa straniera distaccant­e già risieda e lavori abitualmen­te in Italia, mancando in tal caso l’elemento della transnazio­nalità.

La circolare precisa, infine, che la fattispeci­e di distacco non autentico può coincidere con le ipotesi di interposiz­ione illecita individuat­e dal Dlgs 276/2003 (appalto, distacco e somministr­azione illeciti/ non genuini), ma non deve necessaria­mente identifica­rsi con queste ultime.

Da evidenziar­e che il distacco non autentico viene sanzionato dal legislator­e con l’espressa previsione di una presunzion­e della sussistenz­a di un rapporto di lavoro subordinat­o alle dipendenze dell’utilizzato­re.

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