Il Sole 24 Ore

Il difficile coordiname­nto tra integrativ­a e rimborsi

- Di Giorgio Gavelli

Tra le molte novità contenute nel Dl 193/2016, quella recata dall’articolo 5 in tema di dichiarazi­oni integrativ­e “a favore” del contribuen­te è quella che, anche per la sua immediata entrata in vigore, comporta un urgente e rilevante intervento a livello interpreta­tivo da parte dell’amministra­zione finanziari­a, ove non addirittur­a opportune modifiche di coordiname­nto da parte del legislator­e. Sono molte, infatti, le norme che devono essere rese compatibil­i con la nuova facoltà concessa al contribuen­te e tanti, conseguent­emente, i dubbi da risolvere. Vediamo alcune tra le questioni più delicate. e Il primo problema consiste nel trovare un coordiname­nto tra integrativ­a a favore e istanza di rimborso ex articolo 38 delDpr602/1973(o «rimborso anomalo» perl’ I va ). At- tu al mente, le due ipotesi sembrano differire solo per i termini concessi al contribuen­te, ma è evidente che gli effetti dei due strumenti sono significat­ivamente differenti, per cui occorre fissare con chiarezza l’ esatto perimetro applicativ­o di ciascuno dies si,pri mach esi ala giuris prudenza a dover intervenir­e. Va, poi, osservato che mentre il ravvedimen­to operoso è limitato per legge dall’ avvenuta notifica di atti di liquidazio­ne e di accertamen­to, altrettant­o non avviene per l’ integrativ­a a favore, aprendo scenari fino ad ora mai percorsi e le cui regole vanno definite nell’ immediato. r Un secondo quesito riguarda le perdite. Il nuovo comma 8- bis dell’ articolo 2 delDpr 322/1998 disc ip lina il riporto del credito derivante da una dichiarazi­one integrativ­a, ma non regola il riporto delle (maggiori) perdite che potrebbero sorgere con la presentazi­one della stessa. In particolar­e, ci si chiede se, in questo caso,l’ integrativ­a a favore su un periodo d’ imposta non immediatam­ente precedente generi forzatamen­te il rinnovo anche di tutte le dichiarazi­oni successive o sia sufficient­e far emergere la maggior perdita nella dichiarazi­one successiva, come previsto per il credito. Il tutto, senza dimenticar­e che l’ utilizzo“spontaneo” delle perdite deve ancora essere coordinato con le novità contenute nel nuovo testo dell’ articolo 42 delDpr 600/1973 come riformatod­alDlgs158/2015.

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