Il difficile coordinamento tra integrativa e rimborsi
Tra le molte novità contenute nel Dl 193/2016, quella recata dall’articolo 5 in tema di dichiarazioni integrative “a favore” del contribuente è quella che, anche per la sua immediata entrata in vigore, comporta un urgente e rilevante intervento a livello interpretativo da parte dell’amministrazione finanziaria, ove non addirittura opportune modifiche di coordinamento da parte del legislatore. Sono molte, infatti, le norme che devono essere rese compatibili con la nuova facoltà concessa al contribuente e tanti, conseguentemente, i dubbi da risolvere. Vediamo alcune tra le questioni più delicate. e Il primo problema consiste nel trovare un coordinamento tra integrativa a favore e istanza di rimborso ex articolo 38 delDpr602/1973(o «rimborso anomalo» perl’ I va ). At- tu al mente, le due ipotesi sembrano differire solo per i termini concessi al contribuente, ma è evidente che gli effetti dei due strumenti sono significativamente differenti, per cui occorre fissare con chiarezza l’ esatto perimetro applicativo di ciascuno dies si,pri mach esi ala giuris prudenza a dover intervenire. Va, poi, osservato che mentre il ravvedimento operoso è limitato per legge dall’ avvenuta notifica di atti di liquidazione e di accertamento, altrettanto non avviene per l’ integrativa a favore, aprendo scenari fino ad ora mai percorsi e le cui regole vanno definite nell’ immediato. r Un secondo quesito riguarda le perdite. Il nuovo comma 8- bis dell’ articolo 2 delDpr 322/1998 disc ip lina il riporto del credito derivante da una dichiarazione integrativa, ma non regola il riporto delle (maggiori) perdite che potrebbero sorgere con la presentazione della stessa. In particolare, ci si chiede se, in questo caso,l’ integrativa a favore su un periodo d’ imposta non immediatamente precedente generi forzatamente il rinnovo anche di tutte le dichiarazioni successive o sia sufficiente far emergere la maggior perdita nella dichiarazione successiva, come previsto per il credito. Il tutto, senza dimenticare che l’ utilizzo“spontaneo” delle perdite deve ancora essere coordinato con le novità contenute nel nuovo testo dell’ articolo 42 delDpr 600/1973 come riformatodalDlgs158/2015.