Un assegno pubblico al coniuge bisognoso
Parte il Fondo per tutelare quando non viene pagato il mantenimento
pUn contributo a disposizione del coniuge più debole, almeno sul piano economico. Per compensare anche il mancato pagamento dell’asseg no di
deciso dall’autorità giudiziaria in sede di separazione. L’intervento previsto dalla penultima legge di stabilità (la legge n. 208 del 2015) è adesso operativo dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», 11 del 14 gennaio 2017, del decreto del ministero della Giustizia del 15 dicembre. Il provvedimento individua nei tribunali collocati nei capoluoghi dei distretti sede di Corte d’appello le sedi giudiziarie alle quali indirizzare la richiesta di accesso al «Fondo di solidarietà al coniuge in stato di bisogno» alimentato, per ora, con 750mila euro.
A essere interessato dalla sperimentazione è «il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto».
La domanda, da presentare nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è collocato il Comune di residenza del richiedente, dovrà prevedere tra l’altro la segnalazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, specificando che la sua maturazione è successiva all’entrata in vigore della legge; l’indicazione sulla disponibilità di redditi da lavoro dipendente da parte del coniuge inadempiente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente sulla base di quanto previsto dall’articolo 156, sesto comma, del Codice civile; l’indicazione che il valore dell’indice Isee è inferiore o uguale a 3.000 euro. Da presentare anche una dichiarazione di disoccupazione, chiarendo di non avere rifiutato offerte di lavoro nell’arco degli ultimi due anni.
Il presidente del tribunale valuta poi, nei 30 giorni successivi, l’ammissibilità della domanda e, in caso di giudizio positivo, la trasmette al ministero della Giustizia (in particolare al Dipartimento affari di giustezza, presso il quale è istituito il Fondo), per il pagamento. Il decreto sottolinea come la ripartizione delle somme dovrà avvenire secondo criteri di proporzionalità ed essere imputata di trimestre in trimestre, come le somme non assegnate nel trimestre di riferimento che alimenteranno, eventualmente, quello successivo.
Il coniuge inadempiente al mantenimento dovrà poi corrispondere al Fondo quanto erogato, con il ministero della Giustizia che, in caso di resistenza, potrà proporre azione esecutiva.
La domanda al Tribunale Risposta in trenta giorni