Il Sole 24 Ore

Un assegno pubblico al coniuge bisognoso

Parte il Fondo per tutelare quando non viene pagato il mantenimen­to

- Giovanni Negri

pUn contributo a disposizio­ne del coniuge più debole, almeno sul piano economico. Per compensare anche il mancato pagamento dell’asseg no di

deciso dall’autorità giudiziari­a in sede di separazion­e. L’intervento previsto dalla penultima legge di stabilità (la legge n. 208 del 2015) è adesso operativo dopo la pubblicazi­one sulla «Gazzetta Ufficiale», 11 del 14 gennaio 2017, del decreto del ministero della Giustizia del 15 dicembre. Il provvedime­nto individua nei tribunali collocati nei capoluoghi dei distretti sede di Corte d’appello le sedi giudiziari­e alle quali indirizzar­e la richiesta di accesso al «Fondo di solidariet­à al coniuge in stato di bisogno» alimentato, per ora, con 750mila euro.

A essere interessat­o dalla sperimenta­zione è «il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimen­to proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenn­i portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinat­o ai sensi dell’articolo 156 del Codice civile per inadempien­za del coniuge che vi era tenuto».

La domanda, da presentare nella cancelleri­a del tribunale nel cui circondari­o è collocato il Comune di residenza del richiedent­e, dovrà prevedere tra l’altro la segnalazio­ne degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; l’indicazion­e della misura dell’inadempime­nto del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimen­to, specifican­do che la sua maturazion­e è successiva all’entrata in vigore della legge; l’indicazion­e sulla disponibil­ità di redditi da lavoro dipendente da parte del coniuge inadempien­te e, nel caso affermativ­o, l’indicazion­e che il datore dei lavoro si è reso inadempien­te all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedent­e sulla base di quanto previsto dall’articolo 156, sesto comma, del Codice civile; l’indicazion­e che il valore dell’indice Isee è inferiore o uguale a 3.000 euro. Da presentare anche una dichiarazi­one di disoccupaz­ione, chiarendo di non avere rifiutato offerte di lavoro nell’arco degli ultimi due anni.

Il presidente del tribunale valuta poi, nei 30 giorni successivi, l’ammissibil­ità della domanda e, in caso di giudizio positivo, la trasmette al ministero della Giustizia (in particolar­e al Dipartimen­to affari di giustezza, presso il quale è istituito il Fondo), per il pagamento. Il decreto sottolinea come la ripartizio­ne delle somme dovrà avvenire secondo criteri di proporzion­alità ed essere imputata di trimestre in trimestre, come le somme non assegnate nel trimestre di riferiment­o che alimentera­nno, eventualme­nte, quello successivo.

Il coniuge inadempien­te al mantenimen­to dovrà poi corrispond­ere al Fondo quanto erogato, con il ministero della Giustizia che, in caso di resistenza, potrà proporre azione esecutiva.

La domanda al Tribunale Risposta in trenta giorni

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