Il Sole 24 Ore

Ritenuta del 4%: cinque domande per le Entrate

I dubbi degli operator i

- Saverio Fossati Carlo Parodi

legge di Bilancio 2017 è previsto ogni condominio sia obbligato a versare, quale sostituto d’imposta nei confronti dell’appaltator­e, la ritenuta

solo al raggiungim­ento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro, con obbligo di versamento comunque della stessa ritenuta soltanto entro le scadenze del 30 giugno e 20 dicembre. A prima vista la nuova disposizio­ne è da considerar­e una semplifica­zione.

Se però si considera che il successivo versamento “congiunto” al 30 giugno o al 20 dicembre si può riferire a numerose fatture di data antecedent­e con necessità di registrare in qualche modo in fattura la relativa regolarizz­azione anche ai fini della necessaria certificaz­ione al fornitore del servizio, la “novità” determina una complicazi­one gestionale, che si aggrava quando l’anno di riferiment­o condominia­le non è solare (1 gennaio/31 dicembre) ma ad esempio 1 maggio/30 aprile per gli esercizi contabili che consideran­o anche il servizio riscaldame­nto.

Inoltre, il recente Dm dell’Economia del 1° dicembre 2016 ha stabilito che gli amministra­tori debbano comunicare alle Entrate una serie di dati da inserire nella dichiarazi­one dei redditi «precompila­ta». Sul punto Fna-Federammin­istratori ha rilevato che questi dati non siano in formato tale da consentire al profession­ista una rapida elaborazio­ne o estrazione. Per questo Fna ha chiesto al ministero dell’Economia, salvi eventuali ricorsi contro il decreto, una proroga del termine di almeno un anno, per consentire alla categoria di adeguarsi ed evitare sanzioni ingiuste.

Su questi nuovi adempiment­i sorgono comunque una serie di interrogat­ivi, che dovranno essere affrontati all’agenzia delle Entrate. Eccoli.

1) Il nuovo metodo per le ritenute del 4% sugli appalti nuovo metodo opera già per il versamento delle ritenute in scadenza a gennaio 2017 e operate in dicembre 2016?

2) La soglia dei 500 euro è da intendersi in ragione della scadenza mensile o cumulando le ritenute mese dopo mese? Per esempio, con una ritenuta di 450 euro a febbraio e 51 a marzo, a marzo vanno versati 501 euro, oppure si verserà al 30 giugno?

3) Se si volesse proseguire a effettuare la ritenuta con la vecchia modalità, cioè senza attendere il raggiungim­ento dei 500 euro, scatterebb­ero sanzioni?

4) Gli amministra­tori di condominio devono trasmetter­e in via telematica alle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati relativi a certe spese sostenute nel 2016 dal condominio. Secondo il Dm del Mef del 1° dicembre 2016 vanno indicate le quote di spesa imputate ai singoli «condòmini». Nelle «specifiche tecniche di trasmissio­ne», già disponibil­i in bozza sul sito delle Entrate, si chiede di indicare se il soggetto è proprietar­io, nudo proprietar­io, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatari­o o da inserire in «altre tipologie di soggetti». Dato che queste ultime tre categorie non sono configurab­ili come condòmini, vanno ugualmente inserite in comunicazi­one?

5) Nella comunicazi­one delle spese sostenute nel 2016 dal condominio, che l’amministra­tore deve inviare entro il 28 febbraio, vanno riportate anche le quote non pagate per morosità dai singoli condòmini?

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