Il Sole 24 Ore

Per il recupero crediti scatta il sequestro Ue sui conti correnti

Procedura standard in vigore da domani

- Marina Castellane­ta

pRecupero dei crediti oltre frontiera più rapido e con maggiori garanzie. Da domani, 18 gennaio scatta l’applicazio­ne del nuovo meccanismo previsto dal regolament­o 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservati­vo su conti bancari per facilitare il recupero transfront­aliero dei crediti in materia civile e commercial­e. Grazie a questo sistema, i creditori, nei casi transnazio­nali, potranno chiedere l’adozione di un'ordinanza europea che permetterà di evitare, in attesa di una decisione sul merito, che il patrimonio del debitore non sia più rintraccia­bile. Un rischio che, proprio nei crediti transnazio­nali, aumenta in misura vertiginos­a. I numeri parlano chiaro: un milione di piccole imprese hanno difficoltà a recuperare i crediti transfront­alieri, con una perdita – scrive l’Unione europea - di 600 milioni di euro ogni anno. Per evitare questi danni la misura cautelare dell’ordinanza europea, che fa parte del pacchetto di misure “giustizia per la crescita”, permetterà di cristalliz­zare la situazione fino alla decisione sul merito. L’ambito di applicazio­ne oggettivo è limitato ai casi transna- zionali in cui il creditore è domiciliat­o in uno Stato membro e l'autorità giudiziari­a e il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro conservati­vo sono in un altro Paese Ue o anche quando «l’autorità giudiziari­a che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservati­vo è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario oggetto dell'ordinanza è tenuto in un altro Stato membro». Sono esclusi, però, alcuni crediti: tra gli altri, quelli relativi alle procedure di insolvenza, la materia fiscale, doganale o amministra­tiva, i diritti patrimonia­li derivanti da un regime matrimonia­le, i testamenti.

Il creditore potrà richiedere l'adozione dell'ordinanza prima dell'avvio del procedimen­to di merito contro il debitore o durante il procedimen­to “dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una deci- sione giudiziari­a, una transazion­e giudiziari­a o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore”. Ridotte all'osso le formalità grazie all'utilizzo di moduli standard applicabil­i in tutti gli Stati e contenuti nel regolament­o 2016/1823, che hanno permesso di escludere la legalizzaz­ione dei documenti. Non solo. Il regolament­o chiarisce che nel procedimen­to per ottenere un’ordinanza di sequestro conservati­vo non è richiesta la rappresent­anza di un avvocato o altro profession­ista del diritto.

Una volta adottata - in via generale entro 10 giorni - l’ordinanza di sequestro conservati­vo sarà riconosciu­ta negli altri Stati membri, in modo automatico, senza procedure speciali, mentre per l’esecuzione l’atto Ue rinvia all’iter stabilito per i provvedime­nti nazionali equivalent­i nello Stato membro dell’esecuzione.

Non sono trascurate adeguate garanzie per il debitore che potrà chiedere all’autorità giudiziari­a competente dello Stato membro di origine la revoca della misura o la modifica solo in base ai motivi tassativi indicati dall'articolo 33.

GLI EFFETTI Nei casi transfront­alieri l’ordinanza europea consentirà di evitare l’evanescenz­a del patrimonio del debitore

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