Per il recupero crediti scatta il sequestro Ue sui conti correnti
Procedura standard in vigore da domani
pRecupero dei crediti oltre frontiera più rapido e con maggiori garanzie. Da domani, 18 gennaio scatta l’applicazione del nuovo meccanismo previsto dal regolamento 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Grazie a questo sistema, i creditori, nei casi transnazionali, potranno chiedere l’adozione di un'ordinanza europea che permetterà di evitare, in attesa di una decisione sul merito, che il patrimonio del debitore non sia più rintracciabile. Un rischio che, proprio nei crediti transnazionali, aumenta in misura vertiginosa. I numeri parlano chiaro: un milione di piccole imprese hanno difficoltà a recuperare i crediti transfrontalieri, con una perdita – scrive l’Unione europea - di 600 milioni di euro ogni anno. Per evitare questi danni la misura cautelare dell’ordinanza europea, che fa parte del pacchetto di misure “giustizia per la crescita”, permetterà di cristallizzare la situazione fino alla decisione sul merito. L’ambito di applicazione oggettivo è limitato ai casi transna- zionali in cui il creditore è domiciliato in uno Stato membro e l'autorità giudiziaria e il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro conservativo sono in un altro Paese Ue o anche quando «l’autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario oggetto dell'ordinanza è tenuto in un altro Stato membro». Sono esclusi, però, alcuni crediti: tra gli altri, quelli relativi alle procedure di insolvenza, la materia fiscale, doganale o amministrativa, i diritti patrimoniali derivanti da un regime matrimoniale, i testamenti.
Il creditore potrà richiedere l'adozione dell'ordinanza prima dell'avvio del procedimento di merito contro il debitore o durante il procedimento “dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una deci- sione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore”. Ridotte all'osso le formalità grazie all'utilizzo di moduli standard applicabili in tutti gli Stati e contenuti nel regolamento 2016/1823, che hanno permesso di escludere la legalizzazione dei documenti. Non solo. Il regolamento chiarisce che nel procedimento per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo non è richiesta la rappresentanza di un avvocato o altro professionista del diritto.
Una volta adottata - in via generale entro 10 giorni - l’ordinanza di sequestro conservativo sarà riconosciuta negli altri Stati membri, in modo automatico, senza procedure speciali, mentre per l’esecuzione l’atto Ue rinvia all’iter stabilito per i provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell’esecuzione.
Non sono trascurate adeguate garanzie per il debitore che potrà chiedere all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine la revoca della misura o la modifica solo in base ai motivi tassativi indicati dall'articolo 33.
GLI EFFETTI Nei casi transfrontalieri l’ordinanza europea consentirà di evitare l’evanescenza del patrimonio del debitore