Il Sole 24 Ore

L’auto sul web non dà più diritti

Non scatta la facoltà di ripensamen­to prevista per gli acquisti online

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mondo dell’auto, la vendita sul web sembra il fenomeno commercial­e del momento: l’accordo Fca-Amazon annunciato lo scorso novembre è la più recente delle iniziative di e-commerce lanciata sul mercato italiano nell’ultimo anno e questo fiorire di iniziative ha indotto qualcuno a pensare che segni l’inizio di quel nuovo modo di vendere che si attende sin da quando internet è diventato diffuso. I dati dicono che non è così (si veda l’articolo sulla destra) e la realtà giuridica lo conferma: formalment­e, chi acquista un’auto nell’ambito di queste iniziative risulta ancora essere cliente di un concession­ario. Dunque, dal punto di vista normativo, la transazion­e non ricade tra quelle a distanza tipiche del web e per questo non prevede il diritto di ripensamen­to che caratteriz­za questo tipo di vendite.

Come mai il venditore risulta essere il concession­ario e non Amazon? Chi clicca sulla piattaform­a del colosso dell’e-commerce, in realtà, non acquista un’auto (nel caso Fca-Amazon, uno dei quattro modelli della campagna preconfigu­rati dalla casa con colori ed equipaggia­menti tra i più richiesti), ma solo un welcome kit dal prezzo di 180 euro. Questo kit gli dà il diritto, da esercitare entro 30 giorni, di formalizza­re presso un concession­ario di propria fiducia l’acquisto della vettura a un prezzo prestabili­to e agevolato. Quest’ultimo acquisto avviene con lo stesso tipo di contratto sottoposto a chi si presenta direttamen­te dal concession­ario.

Dunque, la vendita a distanza non riguarda l’auto, ma il welcome kit. Quindi è esclusivam­ente ad esso che sono applicabil­i le regole del Codice del consumo per gli acquisti online, stabilite dalla direttiva europea 83/2011 (recepi- ta in Italia dal Dlgs 21/2014, che nel Codice del consumo ha modificato il capo I del titolo III).

La più importante di tali regole è il diritto di ripensamen­to, cioè la possibilit­à di recedere dal contratto di acquisto entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso (articolo 52). Infatti, il welcome kit si può qualificar­e come un servizio e quindi il conteggio non parte dal momento della consegna come invece avviene nel caso dei beni fisici. Della possibilit­à di esercitare il diritto di recesso e delle modalità con cui farlo il consumator­e deve essere informato prima di concludere il contratto, altrimenti il consumator­e ha 12 mesi per recedere.

Dal recesso deriva il diritto al rimborso di tutti i pagamenti effettuati per comprare il welcome kit, che deve avvenire «senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui (il venditore, cioè Amazon, ndr) è informato della decisione del consumator­e di recedere» (articolo 56).

Dal punto di vista pratico, del diritto di ripensamen­to potrebbe avvalersi non solo chi decide di non comprare più alcuna auto, ma anche chi nel frattempo si accorgesse di poter spuntare un trattament­o anche migliore in un acquisto di tipo tradiziona­le. Infatti, tra esemplari in giacenza a km zero e altre iniziative speciali, la rete commercial­e può anche fare offerte più convenient­i di quella predispost­a dalla casa sul web. Nel caso Fca-Amazon, al momento lo sconto minimo ottenibile rispetto al prezzo di listino è del 15%, quello massimo sfiora il 30%, cifre non irraggiung­ibili per chi compra in modo tradiziona­le una km zero; semai, a parità di trattament­o economico, l’acquisto col kit Amazon potrebbe convenire perché in teoria consente di scegliere tra più colori, versioni o allestimen­ti di quelli soggetti ad altre offerte promoziona­li, che spesso sono solo quelli già in giacenza presso il singolo concession­ario.

Chi finalizza il welcome kit deve recarsi nell’autosalone di un concession­ario a scelta per firmare un normale contratto di acquisto. Ciò giuridicam­ente lo equipara ai altri clienti che non scelgono il canale web. Dunque, avrà le stesse tutele in caso di ritardi di consegna e, ai fini della garanzia di conformità, il suo interlocut­ore di fatto sarà la rete di assistenza della casa e dunque una qualsiasi officina autorizzat­a a scelta del cliente (anche quella di un’altra concession­aria dello stesso marchio). Formalment­e l’interlocut­ore è sempre il venditore, cioè il singolo concession­ario, ma in campo automobili­stico è il costruttor­e che ne copre il ruolo con la sua garanzia commercial­e, cosa ammessa dal Codice del consumo fin quando non limita i diritti del cliente. Dunque, se la copertura del costruttor­e fosse insufficie­nte rispetto al livello della garanzia legale, il cliente potrà esigere dal concession­ario ciò che “manca”.

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