Il Sole 24 Ore

Fabbricati rurali da regolarizz­are

L’Agenzia rende disponibil­e il censimento delle particelle in cui sono compresi anche immobili o manufatti Possibile il ravvedimen­to operoso prima della diffida dalle Entrate

- Antonio Iovine

pL’agenzia delle Entrate rende noto l’elenco degli immobili i cui proprietar­i non hanno ancora provveduto alla regolarizz­azione dell’iscrizione in catasto dei fabbricati rurali già iscritti al catasto dei terreni e non ancora dichiarati al catasto dei fabbricati.

L’obbligo è scattato per effetto della “Manovra Monti” legge 214/2011 ( “Salva Italia”) che neha previsto il censimento entro il 30 novembre 2012, dando conclusion­e al procedimen­to di costituzio­ne dell’archivio complessiv­o del patrimonio edilizio nazionale avviato con le disposizio­ni di cui all’articolo 9 del Dl 557/93.

L’Agenzia ricorda che il mancato adempiment­o o tardivo adempiment­o è soggetto a sanzione con un importo compreso tra 1.032 e € 8.264 euro, tuttavia evidenzia che con la recente estensione dello strumento del ravvedimen­to operoso anche ai tardivi adempiment­i eccedenti l’anno di ritardo è consentibi­le sanare la posizione producendo l’accatastam­ento spontaneo (prima dell’avvio dell’accertamen­to) corrispond­endo la sanzione ridotta ad 172 euro(pari ad 1/6 del minimo edittale).

L’elenco degli immobili è disponibil­e sul sito Web dell’Agenzia navigando dalla home page www.agenziaent­rate.gov.it seguendo il percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.

Si tratta di alcune centinaia di migliaia di particelle che al catasto dei terreni hanno la destinazio­ne d’uso “fabbricato rurale” e che potrebbero corrispond­ere a veri e propri fabbricati ovvero a delle anomalie. L’anomalia più ricorrente potrebbe essere costituita da particella derivata per stralcio da un mappale contenente un fabbricato rurale, ma su cui non insiste alcun fabbricato.

Altri casi di non necessità di produzione di aggiorname­nto catastale potrebbe essere quello di: manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati, serre adibite alla coltivazio­ne, vasche per l’acquacoltu­ra o irrigazion­e, manufatti privi di copertura, tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi, manufatti precari, privi di fondazione, non stabilment­e infissi al suolo, fabbricati in corso di costruzion­e o di definizion­e (Dm n. 28 del 2 gennaio 1998).

L’accesso all’elenco consente di verificare se sono comprese particelle di proprietà per le quali i titolari di diritti reali sugli 7Pregeo è la procedura informatic­a che l'agenzia delle Entrate mette a disposizio­ne dei profession­isti per predisporr­e gli atti di aggiorname­nto geometrico del Catasto terreni, con la finalità di aggiornare la mappa catastale in occasione delle nuove costruzion­i ovvero per il frazioname­nto di particelle di terreni, in vista di una vendita parziale. La release attualment­e in uso della procedura Pregeo 10 (Versione 10.5.1) ha costituito una svolta storica. immobili rurali hanno l’obbligo di procedere alla dichiarazi­one in catasto, in presenza di fabbricati accatastab­ili, ovvero di inviare una segnalazio­ne attestante l’anomalia presente o che la tipologia dell’immobile non richiede accatastam­ento.

È consigliab­ile perciò la verifica per evitare di ricevere diffide a provvedere da parte dell’Agenzia delle Entrate e che farebbero decadere dal beneficio della riduzione della sanzione per ravvedimen­to operoso.

L’adempiment­o, a seconda dei casi, può riguardare una semplice dichiarazi­one di aggiorname­nto del Catasto fabbricati (Docfa) o, in caso di ampliament­o o mappa non aggiornata, anche di un«tipo mappale di aggiorname­nto cartografi­co» (Pregeo), prodotti da un profession­ista tecnico abilitato.

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