Fabbricati rurali da regolarizzare
L’Agenzia rende disponibile il censimento delle particelle in cui sono compresi anche immobili o manufatti Possibile il ravvedimento operoso prima della diffida dalle Entrate
pL’agenzia delle Entrate rende noto l’elenco degli immobili i cui proprietari non hanno ancora provveduto alla regolarizzazione dell’iscrizione in catasto dei fabbricati rurali già iscritti al catasto dei terreni e non ancora dichiarati al catasto dei fabbricati.
L’obbligo è scattato per effetto della “Manovra Monti” legge 214/2011 ( “Salva Italia”) che neha previsto il censimento entro il 30 novembre 2012, dando conclusione al procedimento di costituzione dell’archivio complessivo del patrimonio edilizio nazionale avviato con le disposizioni di cui all’articolo 9 del Dl 557/93.
L’Agenzia ricorda che il mancato adempimento o tardivo adempimento è soggetto a sanzione con un importo compreso tra 1.032 e € 8.264 euro, tuttavia evidenzia che con la recente estensione dello strumento del ravvedimento operoso anche ai tardivi adempimenti eccedenti l’anno di ritardo è consentibile sanare la posizione producendo l’accatastamento spontaneo (prima dell’avvio dell’accertamento) corrispondendo la sanzione ridotta ad 172 euro(pari ad 1/6 del minimo edittale).
L’elenco degli immobili è disponibile sul sito Web dell’Agenzia navigando dalla home page www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.
Si tratta di alcune centinaia di migliaia di particelle che al catasto dei terreni hanno la destinazione d’uso “fabbricato rurale” e che potrebbero corrispondere a veri e propri fabbricati ovvero a delle anomalie. L’anomalia più ricorrente potrebbe essere costituita da particella derivata per stralcio da un mappale contenente un fabbricato rurale, ma su cui non insiste alcun fabbricato.
Altri casi di non necessità di produzione di aggiornamento catastale potrebbe essere quello di: manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati, serre adibite alla coltivazione, vasche per l’acquacoltura o irrigazione, manufatti privi di copertura, tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi, manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo, fabbricati in corso di costruzione o di definizione (Dm n. 28 del 2 gennaio 1998).
L’accesso all’elenco consente di verificare se sono comprese particelle di proprietà per le quali i titolari di diritti reali sugli 7Pregeo è la procedura informatica che l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei professionisti per predisporre gli atti di aggiornamento geometrico del Catasto terreni, con la finalità di aggiornare la mappa catastale in occasione delle nuove costruzioni ovvero per il frazionamento di particelle di terreni, in vista di una vendita parziale. La release attualmente in uso della procedura Pregeo 10 (Versione 10.5.1) ha costituito una svolta storica. immobili rurali hanno l’obbligo di procedere alla dichiarazione in catasto, in presenza di fabbricati accatastabili, ovvero di inviare una segnalazione attestante l’anomalia presente o che la tipologia dell’immobile non richiede accatastamento.
È consigliabile perciò la verifica per evitare di ricevere diffide a provvedere da parte dell’Agenzia delle Entrate e che farebbero decadere dal beneficio della riduzione della sanzione per ravvedimento operoso.
L’adempimento, a seconda dei casi, può riguardare una semplice dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa) o, in caso di ampliamento o mappa non aggiornata, anche di un«tipo mappale di aggiornamento cartografico» (Pregeo), prodotti da un professionista tecnico abilitato.