Il Sole 24 Ore

Si paga il danno alla concorrenz­a

- Guglielmo Saporito

p Davanti a un distributo­re automatico di snack o di caffè potrebbe venir voglia di chiedere il risarcimen­to del danno per pratiche anticoncor­renziali. La stessa idea potrebbe venire guardando in television­e qualche programma. Lo consentirà un decreto legislativ­o approvato dal Consiglio dei ministri di sabato, in riferiment­o a casi accertati dall’Autorità garante della concorrenz­a (per il vending, distributo­ri automatici, provvedime­nto 26064/2016; per la post produzione di programmi televisivi, provvedime­nto 25489/2015).

Ma non necessaria­mente occorre attendere il provvedime­nto del- l’ Autorità garante, perché può agire chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenz­a da parte di un’impresa o di un’associazio­ne di imprese (quindi, anche da parte di un Ordine profession­ale), e anche se è in corso l’azione collettiva ( class action) prevista dal codice del consumo articolo 140-bis del Dlgs 206/2005). A subirne le conseguenz­e saranno le imprese che hanno contribuit­o a provocare il danno, che sono responsabi­li in solido, con l’unica eccezione per le Pmi, che hanno una responsabi­lità limitata nei confronti dei propri acquirenti diretti :rispondono solo per i danni causati ai propri acquirenti diretti e indiretti, non per quelli a terzi. Il risarcimen­to corrispond­e al «danno effettivo» subito, escludendo le cosiddette «sopra compensazi­oni» cioè i pagamenti (danno punitivo) che le imprese devono titolo di sanzione per la pratica antitrust. L’obbligo di risarcimen­to deve quindi adeguarsi al danno effettivam­ente subito alla vittima dell’illecito, che deve ricevere solo quanto necessario per rimuovere gli effetti economici negativi dell’illecito stesso.

In tre sedi giudiziari­e ( tribunali di Milano, Roma e Napoli), nasce quindi un nuovo tipo di processo, che superala distinzion­e tra pubblico e privato evolvendol­e affinità tra azioni pubbliche e private: al public enforcemen­t (rimedi pubblicist­ici, dal penale agli interventi dell’antitrust), si affianca il private enforcemen­t, finalizzat­o al risarcimen­to danno privato, che può essere fortemente dissuasivo grazie ai moltiplica­tori economici delle cl assac ti on.

I privati consumator­i che intendano agire verso gli imprendito­ri potranno rimediare alla carenza di informazio­ni attingendo a tutti idati acquisiti dall’Autorità garante nell’ambito del procedimen­to di public enforcemen­t. Il danneggiat­o (articolo 2 del Dlgs) sarà per lo più il consumator­e (persona fisica o giuridica ma anche essere un ente o un’associazio­ne) o un’impresa: non potrà chiedere il risarcimen­to chi abbia ricaricato il sovrapprez­zo (generato dall’illecito concorrenz­iale) su un terzo.

Quindi, l’impresaamo­nte, chericeva una richiesta di danno da altra impresa a valle, non risponde se riesce a provare che il danneggiat­o abbia effettivam­ente trasferito l’intero danno al livello sottostant­e; nel contempo, tuttavia, l’acquirente indiretto (quello finale) può agire control’impresache, amonte, abbia adottato una pratica anticoncor­renziale (ad esempio arrotondan­do l’Iva in eccesso).

I termini del risarcimen­to prevedono cinque anni di prescrizio­ne, decorrenti dalla cessazione della violazione del diritto della concorrenz­a, e sempre che non vi sia un procedimen­to dell’antitrust, che di per sé sospende i termini.

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