Si paga il danno alla concorrenza
p Davanti a un distributore automatico di snack o di caffè potrebbe venir voglia di chiedere il risarcimento del danno per pratiche anticoncorrenziali. La stessa idea potrebbe venire guardando in televisione qualche programma. Lo consentirà un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri di sabato, in riferimento a casi accertati dall’Autorità garante della concorrenza (per il vending, distributori automatici, provvedimento 26064/2016; per la post produzione di programmi televisivi, provvedimento 25489/2015).
Ma non necessariamente occorre attendere il provvedimento del- l’ Autorità garante, perché può agire chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di imprese (quindi, anche da parte di un Ordine professionale), e anche se è in corso l’azione collettiva ( class action) prevista dal codice del consumo articolo 140-bis del Dlgs 206/2005). A subirne le conseguenze saranno le imprese che hanno contribuito a provocare il danno, che sono responsabili in solido, con l’unica eccezione per le Pmi, che hanno una responsabilità limitata nei confronti dei propri acquirenti diretti :rispondono solo per i danni causati ai propri acquirenti diretti e indiretti, non per quelli a terzi. Il risarcimento corrisponde al «danno effettivo» subito, escludendo le cosiddette «sopra compensazioni» cioè i pagamenti (danno punitivo) che le imprese devono titolo di sanzione per la pratica antitrust. L’obbligo di risarcimento deve quindi adeguarsi al danno effettivamente subito alla vittima dell’illecito, che deve ricevere solo quanto necessario per rimuovere gli effetti economici negativi dell’illecito stesso.
In tre sedi giudiziarie ( tribunali di Milano, Roma e Napoli), nasce quindi un nuovo tipo di processo, che superala distinzione tra pubblico e privato evolvendole affinità tra azioni pubbliche e private: al public enforcement (rimedi pubblicistici, dal penale agli interventi dell’antitrust), si affianca il private enforcement, finalizzato al risarcimento danno privato, che può essere fortemente dissuasivo grazie ai moltiplicatori economici delle cl assac ti on.
I privati consumatori che intendano agire verso gli imprenditori potranno rimediare alla carenza di informazioni attingendo a tutti idati acquisiti dall’Autorità garante nell’ambito del procedimento di public enforcement. Il danneggiato (articolo 2 del Dlgs) sarà per lo più il consumatore (persona fisica o giuridica ma anche essere un ente o un’associazione) o un’impresa: non potrà chiedere il risarcimento chi abbia ricaricato il sovrapprezzo (generato dall’illecito concorrenziale) su un terzo.
Quindi, l’impresaamonte, chericeva una richiesta di danno da altra impresa a valle, non risponde se riesce a provare che il danneggiato abbia effettivamente trasferito l’intero danno al livello sottostante; nel contempo, tuttavia, l’acquirente indiretto (quello finale) può agire control’impresache, amonte, abbia adottato una pratica anticoncorrenziale (ad esempio arrotondando l’Iva in eccesso).
I termini del risarcimento prevedono cinque anni di prescrizione, decorrenti dalla cessazione della violazione del diritto della concorrenza, e sempre che non vi sia un procedimento dell’antitrust, che di per sé sospende i termini.