Il pignoramento presso terzi va avanti
La presentazione dell’istanza non blocca le azioni già avviate
pIstanza di definizione ad efficacia limitata in presenza di un pignoramento presso terzi già notificato. Il timore dell’avvio di procedure esecutive o di misure cautelari potrebbe pertanto spingere i debitori ad accelerare i tempi della procedura. Questo perché, come confermato nelle Faq di Equitalia, la disciplina di riferimento non dispone una sospensione generalizzata delle attività di recupero.
La norma all’articolo 6 del Dl 193/2016 prevede che la presentazione della domanda di rottamazione inibisce l’avvio di nuove procedure esecutive e blocca quelle in corso, con alcune eccezioni significative. Tra queste, si segnala il caso in cui vi sia stata l’assegnazione del credito pignorato da parte del giudice. La formulazione di legge si riferisce, con ogni evidenza, alla procedura processual civilistica del pi- gnoramento presso terzi, di cui agli articoli 543 e successivi del Cpc.
Nel pignoramento esattoriale però le cose cambiano. Ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr 602/1973, infatti, l’agente della riscossione rivolge l’ordine di pagare le somme dovute direttamente al terzo pignorato, il quale ultimo è chiamato a versare gli importi richiesti senza l’intervento del giudice dell’esecuzione. Ci si chiedeva pertanto cosa accade nel caso in cui l’istanza di definizione agevolata fosse presentata dopo la notifica di un pignoramento esattoriale. La risposta è giunta con le Faq di Equitalia che hanno preso in esame il caso analogo relativo alle segnalazioni delle Pa che devono versare somme superiori a 20mila euro, ai sensi dell’articolo 48 -bis del Dpr 602/1973. La società pubblica di riscossione ha al riguardo affermato che con la notifica dell’ordine di pignoramento si determina un effetto di assegnazione ope legis delle somme pignorate. In tale eventualità si ricade, secondo Equitalia, in una situazione o analoga a quella in cui vi sia stato il provvedimento di assegnazione del credito pignorato da parte del giudice. Quindi la presentazione dell’istanza non blocca il pignoramento.
Rileva ancora Equitalia che le somme così acquisite saranno imputate alle somme dovute per effetto della definizione. Quest’ultima precisazione ha un duplice corollario. Da un lato, se l’ammontare pignorato copre l’intero debito originario del soggetto che ha richiesto la sanatoria, quest’ultima si rivela inefficace, poiché le somme comunque pagate in eccesso rispetto al quantum del condono non verranno restituite. Si faccia il seguente esempio. Debito a ruolo pari a 10mila euro. Somma da rottamazione pari a 7mila euro. Pignoramento di un conto corrente di 12mila euro. Poiché la presentazione dell’istanza non inibisce l’esecuzione del pignoramento, la definizione agevolata è priva di utilità per il debitore. Le cose cambiano però se l’importo pignorato è inferiore al debito originario. Si riprenda l’esempio precedente, ma si ipotizzi che la giacenza del conto corrente sia 6mila euro. La rottamazione comporta comunque dei vantaggi poiché la cifra pignorata e versata viene integralmente attribuita al costo della definizione. Il debitore perfezionerà la sanatoria con il pagamento dell’importo aggiuntivo di 1.000 euro, conservando lo sconto di 3mila euro rispetto all’ammontare originario.