Informativa puntuale su natura dell’accordo e stato delle trattative
Per il Tribunale di Milano
pLa certezza e la buona fede che tutti i creditori di ogni categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi è implicita per tutti i creditori finanziari che hanno aderito all’accordo.
Per i creditori non aderenti e ai quali si chiede l’estensione dell’accordo, è necessario invece che ci sia stata una corretta informativa e la partecipazione alle trattative sia in buona fede.
Perché possa riconoscersi la sussistenza di trattative in buona fede, secondo il tribunale di Milano è necessario che l’imprenditore proponente abbia fatto presente ai creditori bancari o intermediari finanziari che la proposta si inserisce nell’ambito di un accordo ex articolo 182 septies della legge fallimentare e abbia riferito sullo stato delle trattative con gli altri creditori.
Secondo i giudici milanesi, infatti, solo l’esplicita informazione durante le trattative circa il tipo di accordo proposto se con o senza estensione degli effetti e quindi sulle diverse ricadute di efficacia sui creditori non aderenti, oltre che sullo stato delle trattative con gli altri creditori bancari, rappresentano una corretta informativa. Queste informazioni, sempre ad avviso del Tribunale milanese, consentono infatti ai creditori di assumere una consapevole scelta in ordine alla proposta e alle eventuali scelte difensive (opposizione) da adottare.
Nel caso concreto del tribunale ambrosiano si è opportunamente documentato che le trattative hanno comportato lo scambio di numerose informazioni tra cui anche quelle sulla natura della proposta ex articolo 182 septies della legge fallimentare con esplicito riferimento agli effetti dell’accordo in ipotesi di omologazione e al fatto che tutti gli altri istituti di credito coinvolti avevano aderito all’accordo.
Anche il controllo della documentazione prodotta dal debitore è ritenuta dalla giurispru- denza fondamentale per verificare la corretta informazione dell’avvio delle trattative, e la trasmissione di complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti.
La verifica della documentazione è garantita anche dai controlli esercitati dall’ausiliario di cui il tribunale, chiamato a estendere gli effetti dell’accordo, può avvalersi ove lo reputi necessario. Figura prevista esclusivamente dal sistema in materia di accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari l’ausiliario rappresentata l’unica nomina giudiziale - dove considerata la natura pretta-
NOMINA GIUDIZIALE I giudici possono nominare un ausiliario per accertare la presenza dei presupposti per ampliare gli effetti ai creditori non aderenti
mente negoziale degli accordi di ristrutturazione - il ruolo del tribunale risulta meno invasivo rispetto alla procedura di concordato preventivo.
L’ausiliario supporta l’organo giudiziale nell’accertare anche il ricorrere degli altri presupposti formali per 1’estensione dell’accordo ai creditori finanziari non aderenti; ossia un indebitamento nei confronti di banche o intermediari finanziari pari o superiore al 50% dell’indebitamento complessivo, e che sia stata raggiunta nella singola categoria in cui sono inseriti creditori finanziari non aderenti una percentuale di creditori finanziari aderenti superiore al 75% dell’omogenea categoria.
Non meno importante è assicurare che sia ragionevolmente soddisfatta l’indicazione della convenienza della proposta contenuta nell’accordo rispetto alle alternative praticabili.