Madre aggressiva, figlia al padre
Affido esclusivo anche senza psicopatia: basta l’incapacità di controllare l’impulsività La relazione deve illustrare anche l’inidoneità educativa del genitore
pAffido esclusivo di una figlia di 9 anni al padre, anche in assenza di elementi psicopatologici in capo alla madre: è sufficiente che risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa legata all’incapacità di controllo nell’impulsività dell’agire. Il Tribunale di Roma - Prima sezione civile, giudice Velletti, sentenza del 15 luglio 2016 resa nota la scorsa settimana - specifica i “contenuti minimi” per il corretto esercizio della responsabilità genitoriale alla fine di un processo di separazione giudiziale, definito altamente conflittuale. L’opera attenta della Ctu ha consentito al collegio di disporre degli elementi necessari per “individuare” quale tra i due genitori fosse quello più idoneo a supportare la crescita della figlia minore.
Nel trattare l’affidamento della figlia minore, il collegio ha potuto richiamare gli esiti della Ctu - svolta già nella fase presidenziale del processo - osservando come dai test psicodiagnostici fosse emerso, riguardo alla personalità della madre, che pur esendo esclusi aspetti proprimente psicopatologici l’interessata «mostra un assetto psicologico nel quale, al momento, si osserva una certa discrepanza tra il discreto rendimento cognitivo e invece le carenti abilità relazionali e difficoltà legate alla gestione degli impulsi. L’ele- mento che infatti colpisce e appare caratterizzante questa personalità è la notevole impulsività di fondo che il soggetto non appare in grado di contenere e quando stimolata non riesce ad essere elaborata e differita e tende ad essere scaricata in modo intenso». Da questi dati la Ctu ha dedotto come «i tratti di personalità della ma- dre» possano far rilevare profili psicopatologici, evidenziando come «nelle dinamiche di relazione di coppia i comportamenti impulsivi ed a volte minacciosi della donna, rendono la relazione estremamente complicata, controversa, sofferta, destando serissima preoccupazione per la possibile ricaduta di siffatte dinamiche, sul benessere psicologico della figlia» anche in ordine al conflitto di lealtà che vanno ad attivare.
Aspetti della personalità della madre che vengono poi approfonditi nell’ottica della funzionalità dell’esercizio della bigenitorialità. Il Ctu osserva come il funzionamento materno «potrebbe rappresentare una seria minaccia alla possibilità che il padre possa essere una immagine paterna da lei salvaguardata e rinforzata nelle sue capacità genitoriali – e quindi – sicuramente di ostacolo alla possibilità di una condivisione equa di ruoli e competenze». Di più, la medesima dinamica prevaricante rispetto agli effetti sulla crescita della figlia, può grandemente in- fluenzarla «in modo contraddittorio nel momento in cui la figlia si avvicini al padre».
Il quadro è stato poi corroborato dalle osservazione di “enti terzi” come ad esempio dal rapporto dei Carabinieri ai quali la madre si era rivolta per segnalare la volontà della figlia di non tornare con il padre, rapporto nel quale si legge «la donna ha manifestato anche folkloristicamente la frenesia che la figlia venisse ascoltata e/o che comunque nell’esposto venisse annotata la dicitura che la figlia non voleva tornare dal padre e che tale affermazione era stata da noi udita. Al rifiuto dello scrivente di aderire a tale richiesta, in quanto nessuna affermazione della bambina era stata ascoltata, la madre manifestava l’intenzione di richiedere l’intervento del personale della Polizia di stato per riferire del rifiuto ricevuto».
Anche dopo l’ascolto della minore - condotto dalla Giudice istruttore alla presenza della Ctu - la piccola non ha espresso alcuna delle profonde sofferenze, allegate dalla madre, al suo stare con il padre e il collegio ha confermato quanto già rilevato con i provvedimenti presidenziali in ordine al fatto che «l’impulsività che si esprime in particolare nel rapporto con il padre, rende impossibile la gestione condivisa della genitorialità».
Il collegio, nel provvedere sull’affidamento esclusivo della minore al padre, ha ricordato che tale affido costituisce un’ eccezione a quello condiviso e può essere disposto solo nel caso in cui quest’ultimo risulti contrario all’interesse del minore. Nel merito però «non essendo state tipizzate le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice con provvedimento motivato» con una decisione che illustri, «non più solo in senso positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che, in tal modo, si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale».
BIGENITORIALITÀ A RISCHIO Il comportamento materno potrebbe non salvaguardare e rafforzare l’immagine delle capacità genitoriali paterne