Sanzioni Consob fuori dal «giusto processo»
pN on c’è violazione della garanzia del contraddittorio nè del giusto processo nella prassi Consob di non comunicare all’interessato la relazione dell’Ufficio sanzioni amministrative. Con un nuovo pronunciamento - sentenza 1205/17, depositata ieri dalla Seconda civile - la Corte di cassazione torna a delimitare in modo molto stretto i diritti dell’incolpato nei procedi- menti amministrativi, in questo caso per violazioni al Testo unico della finanza.
All’origine del contenzioso - che dà modo alla Sesta di riattualizzare il precedente “cardine” (20935/2009) - è la multa da 145mila euro inflitta a un intermediario per responsabilità solidale con altri due incolpati, definiti questi ultimi con diverso procedimento. I tre, in sostanza, erano stati puniti per non aver pubblicato il patto parasociale per la scalata a Greenvision Ambiente spa e per non aver completato “totalitariamente” l’Opa in questione. L’impugnazione dell’intermediario contestava la mancata notifica/conoscenza della relazione “Usa”, circostanza che avrebbe minorato la sua difesa procedimentale e leso pertanto anche il precetto costituzionale del giusto processo, oltre a quello dell’articolo 24 della Carta.
La Cassazione, tuttavia, non si è minimamente spostata dal citato precedente del 2009, dribblando anche gli effetti del famoso arresto “Grande Stevens vs Italia” del 2014. La Sesta argomenta infatti che la carenza del contraddittorio - proprio come spiegava la Cedu tre anni fa - non può essere rilevata se la sanzione nel frattempo inflitta può essere impugnata «davanti a un giudice indipendente e imparziale, che sia dotato di giurisdizione piena e che conosca dell’opposizione in un procedimento che garantisca il pieno dispiegamento del contraddittorio delle parti».
Spiega la Cassazione che gli stati hanno piena facoltà di scegliere- in tema di sanzioni amministrative ma con caratteristiche afflittive di fatto penali - se anticipare il contraddittorio alla fase amministrativa o se garantirlo solo e comunque in quella giurisdizionale.
Considerato che questo orientamento giurisprudenziale è ormai ben radicato, la Sesta ha condannato il ricorrente anche al pagamento del doppio del contributo unificato.