Modello SC, spazio alle assegnazioni
Per i crediti da integrative a favore restano i vincoli su prospetti e compensazione
Il modello di dichiarazione dei redditi per le società di capitali è da ieri definitivo con la pubblicazione sul sito delle Entrate del provvedimento che emana i nuovi quadri e le relative istruzioni.
La novità più evidente è quella relativa al cambio di nome; non più “Unico” ma da quest’anno semplicemente “SC – società di capitali”. Ciò a causa del fatto che anche il modello Iva ha ormai acquisito la propria autonomia dovendo essere presentato, per il 2016, entro il prossimo 28 febbraio.
Il modello definitivo recepisce al suo interno le principali novità normative che sono state inserite per il 2016: si tratta, ad esempio, dell’istituto dell’assegnazione o cessione agevolata (prorogato anche per il 2017); della soppressione dell’obbligo dell’indicazione dei costi black list e l’estensione dell’utilizzo delle integrative a favore anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (“integrativa lunga”). Inoltre, fa il suo debutto nei quadri, anche il nuovo iper ammortamento previsto dalla legge di stabilità 2017 per gli investimenti nell’industria 4.0.
Le operazioni black list
Esaminando il nuovo quadro RF relativo alla determinazione del reddito d’impresa sono stati eliminati i righi RF29 (variazione in aumento) e RF52 (variazioni in diminuzione) riguardanti la separata indicazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati a fiscalità privilegiata. Questa soppressione è stata disposta dalla legge 205/2016 dopo che il decreto internazionalizzazione del 2015, nel modificare le regole per consentire la loro deducibilità, aveva in ogni caso mantenuto l’obbligo dichiarativo. Ne discende che dal 2016 per i costi black list non sussiste più alcuna particolare regola restrittiva né per la loro deducibilità, né ai fini dichiarativi.
Assegnazioni agevolate
Troviamo poi due nuovi righi nel quadro RF derivanti dall’istituto dell’assegnazione agevolata; si tratta del rigo RF31, codice 51, nel quale indicare, come variazione in aumento, l’eventuale minusvalenza, che si genera per effetto dell’assegnazione di un bene diversi da quelli merce. Parallelamente, nel rigo RF55, codice 51, il contribuente dovrà evidenziare, quale variazione in diminuzione, la plusvalenza contabilizzata. La stessa, infatti, in base alle regole stabilite dall’istituto agevolativo, non deve essere tassata per via ordinaria, ma tramite imposta sostitutiva dell’8 o 10,5% a seconda dell’operatività o meno della società.
Tassazione separata che viene calcolata nel quadro RQ, sezione 22, la quale ha subito delle importanti variazioni. In Unico 2016, infatti, nel quadro doveva essere indicato la differenza tra il valore normale e il costo fiscale e l’imposta sostitutiva da pagare. Ne discendeva pertanto lo stesso non poteva essere materialmente compilato nel caso in cui il costo fiscale fosse risultato superiore al valore normale in quanto non c’era alcuna sostitutiva da indicare e non si potevano evidenziare valori negativi o pari a zero.
Ciò, tuttavia, poteva risultare un grave problema che avrebbe potuto mettere a rischio l’efficacia dell’operazione di assegnazio- ne in quanto la circolare 26/ E/2016 aveva specificato che l’esercizio dell’opzione per l’istituto doveva ritenersi perfezionata con «l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei beni assegnati e della relativa imposta». Nel modello SC 2017 tale problema è stato risolto. Il rigo RQ82 prevede l’indicazione separata del valore normale e del valore fiscale, nonché dell’imposta sostitutiva, dando così la possibilità anche ai contribuenti con differenziali negativi di poter evidenziare gli importi richiesti dalla circolare.
Nel rigo RF55, codice 55, le società dovranno indicare il maggior valore del 150% dell’ammortamento relativo agli investimenti tecnologici rientranti nell’ “industria 4.0”. Per il 2016 il rigo dovrebbe essere destinato a una platea di contribuenti molto ridotta, ossia, essenzialmente coloro che chiuderanno l’esercizio prima del 31 dicembre 2017. Ciò che però appare importante sottolineare è che le istruzioni al rigo fanno riferimento agli ammortamenti e ai canoni di locazione finanziaria intendendo quindi che anche i beni strumentali acquisiti tramite leasing possono usufruire dell’iper ammortamento.
Integrative a favore
Infine, è stato introdotto il nuovo quadro DI dove indicare gli importi a credito delle integrative a favore presentate nel 2016 così come dispone il nuovo articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998. Tuttavia, anche le istruzioni definitive sembrano confermare l’orientamento secondo cui il credito prima di poter essere utilizzato liberamente debbatransitare in dichiarazione per l’eventuale compensazione “orizzontale” con il saldo a debito del medesimo tributo.