Abrogato il consolidato «virtuale»
Abrogazione del consolidato “virtuale” con le partecipate estere, via libera alla disciplina del credito d’imposta “indiretto” su dividendi e plusvalenze relativi a controllate black list e conferma dell’opzione per il consolidato fiscale orizzontale per i gruppi europei.
Sono all’insegna della fiscalità internazionale le principali novità del modello CNM 2017, pubblicate martedì sul sito dell’Agenzia.
Il modello recepisce in via definitiva l’abrogazione del comma 8 dell’articolo 96 (avvenuta a opera del Dlgs 147/2015), che consentiva di includere “virtualmente” nel consolidato le partecipate estere ai soli fini del calcolo del Rol, per determinare gli interessi passivi deducibili nel gruppo.
L’abrogazione, in effetti, era già menzionata nel Cnm 2016, in quanto la relativa decorrenza era stabilita dal periodo d’imposta successivo al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione), e quindi per alcuni soggetti con esercizio a cavallo è stata già recepita nel modello dello scorso anno, ma per la generalità dei gruppi è applicabile dal periodo d’imposta 2016. Nel Cnm 2017 non vanno quindi più riportati i dati relativi alle eccedenze di Rol apportate dalle controllate estere (righi da RF31 a RF33, in CNM 2016).
Le istruzioni ed il modello recepiscono poi i chiarimenti della circolare 35/E/2016 con riferimento al credito d’imposta sui dividendi e plusvalenze provenienti da controllate “black list” per le quali sia stata ottenuta la disapplicazione della disciplina Cfc per effetto della “prima esimente” (“credito d’imposta indiretto”). Le istruzioni chiariscono che se il contribuente ha conseguito sia utili da controlla- te black list che redditi esteri che danno diritto al credito “ordinario” per imposte estere (articolo 165 del Tuir), è necessario determinare cumulativamente i due crediti d’imposta compilando un unico rigo del quadro NR.
Viene poi confermata la possibilità di utilizzare il modello anche in caso di consolidato “tra sorelle” residenti in Italia, se controllate da una società europea, in conseguenza dell’articolo 6 del Dlgs 147/2015. La norma, già recepita nel modello dello scorso anno, ha previsto la possibilità per le società residenti controllate dalla medesima controllante Ue o See di esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo. A tal fine la controllante europea deve designare una società residente in Italia che assume il ruolo (e assume gli obblighi) di società consolidante.
Vengono in proposito integrate le istruzioni al quadro NI – relativo all’interruzione della tassazione di gruppo – per comprendere anche l’ipotesi di interruzione o revoca prima del compimento del triennio del consolidato “tra sorelle”, ipotesi non prevista nel Cnm 2016 (primo anno di applicazione del nuovo istituto). Le istruzioni ribadiscono che in tal caso, a differenza del consolidato nazionale dove le perdite permangano in capo alla consolidante (salva opzione per un diverso criterio), le perdite residue sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.
Da ultimo il quadro CS del modello prevede una nuova sezione (righi da CS80 a CS85), all’interno della quale indicare i crediti risultante dalle dichiarazioni integrative, per tener conto della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative “a favore”.