Autoliquidazione, sanzioni da chiarire
Il problema del confronto tra cumulo mater iale e giur idico e della base per la r iduzione a un terzo
pIl versamento spontaneo (l’“autoliquidazione”) degli importi dovuti per effetto della collaborazione volontaria è ostacolato dalle incertezze sulle modalità di calcolo delle sanzioni, soprattutto con riferimento a quelle relative alle violazioni sul quadro RW.
Le istruzioni al modello per la richiesta di accesso alla procedura affermano che la sanzione dovuta per il monitoraggio fiscale è calcolata applicando le disposizioni dell’articolo 5-quinquies, commi 4 e 7 del decreto legge 167/1990 («sconto voluntary sulle sanzioni minime») e dell’articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 472/1997 («cumulo giuridico») e riducendo tale importo a un terzo come previsto dall’articolo 16, comma 3, del medesimo decreto (definizione).
Né la norma né le istruzioni richiamano espressamente l’articolo 12, comma 7 del decreto 472 secondo cui la sanzione unica determinata in caso di concorso di violazioni è la minore fra quella risultante dal cosiddetto “cumulo materiale” e quella calcolata con il “cumulo giudico”.
Una risposta dell’agenzia delle Entrate a Telefisco (il 2 febbraio) ha chiarito che la regola resta comunque applicabile, trattandosi di un principio generale.
Pertanto si deve: 1 calcolare, per ciascun, anno la sanzione minima; 1 ridurla al 50% o al 25% in base all’articolo 5 quinquies, commi 4 e 7 del Dl 167/1990; 1 determinare il cumulo giudico ex articolo 12, commi 1 e 5 del decreto 472/1997 (sanzioni più elevata aumentata del 25% e poi del 50%); 1 calcolare il “cumulo materiale” (somma delle sanzioni minime “scontate” dovute per ciascun anno); 1 assumere il minore importo fra cumulo materiale e giuridico come sopra calcolati. Il procedimento è descritto nella tabella.
A questo punto si tratta di applicare la riduzione di un terzo prevista dall’articolo 16, comma 3 del decerto 472/ 1997.
La risposta dell’Agenzia, in linea con le istruzioni, afferma che la riduzione a un terzo dovrà essere calcolata sull’importo più vantaggioso emerso dal confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico (90 nell’esempio). Tuttavia, la risposta prosegue affermando che in ogni caso è applicabile anche l’altro criterio previsto dal comma 3 dell’articolo 16, in base al quale la sanzione non può comunque essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Con questo vincolo, però la riduzione di un terzo finisce con l’applicarsi in ogni caso sul cumulo materiale (120 nell’esempio) per cui diventa in pratica inutile effettuare il confronto fra cumulo materiale e cumulo giuridico.
Le istruzioni alla modulistica in realtà, fanno ritenere che l’ulteriore criterio contenuto nell’ultima parte dell’articolo 16, comma 3 (la sanzione non può comunque essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo) non sia applicabile nel campo della collaborazione volontaria anche perché, nel caso del quadro RW, la violazione riguarda un adempimento dichiarativo e non un tributo.
Una riprova del probabile diverso intento del legislatore è de- sumibile dal fatto che il nuovo articolo 5-octies non riproduce il comma 6 dell’articolo 5-quinques, disposizione che si è preoccupata di precisare, nella precedente edizione che, applicando l’articolo 16, comma 3, il minore fra cumulo giuridico e materiale deve essere confrontato con la somma dei minimi edittali previa loro riduzione al 50% o del 25% secondo l’articolo 5-quinquies, comma 4. Si tratta, come noto, di una norma mirante a evitare che il confronto con i minimi edittali avesse l’effetto di annullare il beneficio della riduzione delle sanzioni al 50% o del 25% riservata a chi aderisca alla procedura. Può essere che il legislatore non abbia ritenuto di riprodurre il comma 6 nella voluntary bis proprio perché non necessario in un quadro normativo in cui non si deve più confrontare il cumulo giuridico con i minimi edittali.
Considerate le incertezze non si può che ribadire la necessità che l’amministrazione metta a disposizione un software che consenta di calcolare correttamente le sanzioni.