Crediti e debiti finanziari da attualizzare
Il decreto 139/15 ha introdotto nell'articolo 2426 del Codice civile la valutazione al costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli che costituisce una novità e, pertanto, occupa spazio in numerosi convegni e articoli.
Il criterio del costo ammortizzato, che tiene conto del fattore temporale (attualizzazione, che non riguarda i titoli), prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi sulla base del rendimento effettivo dell'operazione e non di quello nominale: i principi contabili precisano i casi nei quali si applica il nuovo criterio e la relativa metodologia. Per la valutazione di crediti e debiti, l'articolo 2426 comma 8 del Codice civile prevede la rilevazione in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.
L'Oic, nel principio 15 (Crediti) e nel 19 (Debiti), declina quanto prevede la norma e detta regole specu- lari. I due principi separano, in differenti paragrafi, le regole relative al costo ammortizzato in assenza e in presenza di attualizzazione: si deve tenere conto che il concetto di attualizzazione è parte integrante del costo ammortizzato e, pertanto generalmente, quando questo non si applica non si applica neppure l'attualizzazione.
Tuttavia, se si confrontano i principi Oic 15 e 19 nella versione 2014 ante aggiornamento e nella nuova versione si può notare che la vera novità riguarda crediti e debiti finanziari che, in precedenza, non erano oggetto di attualizzazione.
Per esempio, l'Oic 15 già disciplinava lo scorporo degli interessi attivi effettuato in relazione ai crediti commerciali, con scadenza oltre 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi bassi.
Lo scorporo non riguardava crediti finanziari a media e lunga scadenza concessi a debitori senza corresponsione d'interessi o con interessi bassi, perché non derivando da operazioni di scambio di beni o servizi non vi era un ricavo da rettificare.
Le nuove versioni dei principi contabili Oic 15 e 19 contengono novità che riguardano, in particolare, proprio crediti e debiti finanziari che in precedenza non erano soggetti ad attualizzazione.
Per i crediti (debiti) commerciali il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato a crediti (debiti) con scadenza inferiore a 12 mesi e, nel caso di crediti (debiti) con scadenza superiore, quando costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo: nella nota integrativa è contenuta la relativa informazione. Medesima previsione per i titoli di debito: il costo ammortizzato può non essere applicato per i titoli immobilizzati, se costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e, per i titoli iscritti nell'attivo circolante, se detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore a 12 mesi.