In sintesi
01 IRRILEVANZA REDDITUALE DEL MAGAZZINO
I soggetti in contabilità semplificata che dal 2017 entrano nel “regime per cassa” determineranno il reddito senza tenere conto del valore delle rimanenze. Tali soggetti, infatti, oltre a considerare ricavi e spese (in base agli articoli 85 e 89 del Tuir), rispettivamente, percepiti e sostenute, considereranno le altre componenti reddituali, ma questa volta in base alla competenza economica, senza considerare le rimanenze
02 ACCESSO AL REGIME
Il regime si applica automaticamente a tutti i soggetti che, avendone i requisiti, adottano la contabilità semplificata. In fase di accesso al regime (così come anche di eventuale uscita) si dovranno gestire opportunamente le componenti che hanno già concorso alla formazione del reddito, al fine di evitare salti o duplicazioni di tassazione. Questo vale sia per i costi che per i ricavi
03 PERDITE IRRECUPERABILI
In fase di prima applicazione del regime, il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente (che è l'ultimo in cui si è applicato il criterio di competenza) riduce il reddito determinato con le nuove regole. Pertanto, in caso di eccedenza delle rimanenze rispetto al reddito complessivo si viene a generare una perdita che non potrà essere recuperata. L'effetto distorsivo è talmente “importante” che sarebbe necessario un intervento correttivo
04 TENUTA DEL MAGAZZINO
Dal comma 2 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973 non emerge l’obbligo di redazione dell'inventario di magazzino. Tuttavia, va rilevato che tale obbligo è rimasto in altre disposizioni normative. Pertanto, prima di concludere che con il nuovo regime non si dovrà più procedere alla redazione dell’inventario merci di fine anno è opportuno attendere il decreto attuativo previsto dalla stessa legge di bilancio