Mezzogiorno, il bonus è cumulabile
La nuova disciplina del credito d’imposta consente il cumulo con altri incentivi
I l cosiddetto Dl Sud, dopo il via libera della Camera all’esame della quinta commissione Bilancio del Senato, ridisegna il perimetro applicativo del bonus investimenti, disciplinato dai commi 98 e seguenti dell’articolo uno della legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/15).
Il primo effetto di tale intervento concerne l’ambito territoriale di applicazione del credito d’imposta. Nella nuova versione, infatti, l’agevolazione sarà fruibile sull’intero territorio della Sardegna che, in precedenza, era ammessa limitatamente alle zone assistite, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A questo punto, quindi, l’incentivo opera a favore di tutte le strutture produttive localizzate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e nelle Regioni Molise e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Un’ulteriore modifica riguarda il limite massimo di costo ammissibile all’agevolazione per ogni progetto presentato. Tale massimale era prima stabilito, a seconda della dimensione dell’impresa beneficiaria, in 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese. Dopo le modifiche introdotte dal Dl Sud, il massimale per piccole e medie imprese viene raddoppiato, passando, rispettivamente, a 3 e 10 milioni di euro. Resta immutato quello per le grandi imprese.
La novità che, tuttavia, è stata più apprezzata è certamente quella che riguarda la cumulabilità del bonus investimenti con altre forme di incentivo, riconosciute anche a titolo de minimis, a valere sui medesimi beni e che, in precedenza, era espressamente esclusa. Sul punto, è utile ricordare che la misura dell’incentivo è diversamente determinata a seconda della dimensione dell’impresa richiedente (nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale): 20% della spesa ammissibile per le piccole imprese; 15% della spesa ammissibile per le medie imprese; 10% della spesa ammissibile per le grandi imprese.
Ebbene, la nuova disciplina del credito d’imposta fa cadere, come detto, il divieto al cumulo dei benefici previsti da più norme di agevolazione, tenendo ferma, comunque, la condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Da questo punto di vista, come ricorda la circolare n. 36/E/16, con 7 Il de minimis è una regola europea che individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi dagli Stati membri alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo, per la generalità delle imprese, nell’arco di tre anni, è di 200 mila euro. Le aziende, per la verifica di tale limite, devono sommare l’importo di tutti gli incentivi ottenuti a titolo «de minimis» nell’arco del triennio e verificare che tale sommatoria risulti sempre inferiore al limite prefissato. Con le nuove regole del Dl Sud il bonus investimenti sarà cumulabile anche con altre forme di incentivo erogate secondo il «de minimis». la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 con cui l’Italia ha individuato le zone assistite in questione e indicato i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili. Nel caso delle zone di cui agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), essi sono stabiliti nel 45% per le piccole imprese, 35% per le medie e 25% per le grandi. Viceversa, per le aree di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue, essi sono stabiliti, rispettivamente, in misura pari al 30%, 20% e 10 per cento.
Un’ultima modifica riguarda la disposizione che comporta la revoca del beneficio, con la rideterminazione dell’importo spettante, al verificarsi di alcune circostanze. Una prima ipotesi riguarda il caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. Il bonus dovrà essere rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati i n funzione. Analogamente, se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito di imposta dovrà essere rideterminato escludendo il costo di tali beni.
Il Dl Sud ha, di contro, escluso la possibilità – prima consentita - di limitare l’importo della rideterminazione, nel caso in cui, in sostituzione dei beni non entrati in funzione o ceduti/dismessi, vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati. Resta, invece, confermato che, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni antielusive trovano applicazione anche se non viene esercitato il riscatto.
BENEFICIO AMPLIATO Per le piccole imprese il limite dei costi ammissibili passa da 1,5 a 3 milioni e per le medie da 5 a 10 milioni