Dividendi non prevalenti, Irap ridotta alla holding
pSi applica l’aliquota Irap ordinaria (e non quella maggiorata prevista per gli enti finanziari dall’articolo 16 del Dlgs 446/1997 e dalle leggi regionali) nel caso di società capogruppo che, pur avendo un attivo patrimoniale composto principalmente da importi riconducibili all’assunzione di partecipazioni, non rispetta la prevalenza reddituale prevista dall’articolo 2 del Dm del 6 luglio 1994, nonostante tale decreto sia nel frattempo stato abrogato dal Dm 29/2009. Con questo principio, la Ctp Milano 369/01/2017 (presidente Roggero e relatore Donvito) ha accolto il rimborso del maggior tributo regionale versato nel 2014 (per oltre 10 milioni di euro) da un importante gruppo industriale.
La motivazione della decisione ripercorre il complesso incrocio normativo alla base della questione. L’imposta era stata versata all’aliquota del 5,57%, in vigore in Lombardia per i soggetti di cui all’articolo 6 del Dlgs 446/97, tra cui (comma 9) le “holding industriali”. Tale disposizione fa tuttora riferimento all’articolo 113 Tub (Dlgs 385/1993), che però è stato nel tempo modificato, disciplinando una fattispecie differente da quella che si intendeva richiamare.
Purtroppo il legislatore tributario non ha mai coordinato queste disposizioni con l’evoluzione normativa intervenuta nel settore finanziario, creando così i presupposti per il contenzioso.
Secondo l’articolo 2 del Dm del 6 luglio 1994, l’esercizio prevalente (non nei confronti del pubblico) di attività finanziaria sussiste in presenza di due requisiti (da riscontrare sugli ultimi due bilanci chiusi): 1 una prevalenza di tipo patrimoniale (verificabile dall’attivo dello stato patrimoniale); 1 una di tipo reddituale (verificabile a conto economico).
In particolare nella circolare 37/E/2009, l’Agenzia ha commentato il comma 5 dell’articolo 96 del Tuir – che regola la deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti Ires, con una disposizione per molti versi ana- loga a quella dell’articolo 6, comma 9, del decreto Irap – dando maggiore risalto al requisito patrimoniale e “dimenticando” di citare quello reddituale, come se non fosse più necessario.
La rilevanza di tale elemento è fondamentale in tutte quelle ipotesi in cui la holding rispetta il requisito patrimoniale, ma non quello reddituale e, pertanto, ritiene di non dover applicare l’Irap secondo le regole degli “enti finanziari”. Come ricordato dalla Ctr Lombardia, invece, il requisito reddituale risulta tuttora previsto dall’articolo 10, comma 10, del Dlgs 141/2010 (di- sciplina del credito al consumo) per individuare i soggetti che «esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie».
È auspicabile, in ogni caso, per evitare i contenziosi futuri e dirimere quelli in essere, che il legislatore intervenga sulle norme tributarie interessate, affinché risultino coordinate con la disciplina finanziaria attualmente vigente (anche considerando il regolamento del Mef 53/2015 e il Dlgs 136/2015), come richiesto anche da Assonime (circolare 17/2016).
IL PRINCIPIO L’incidenza dell’attività finanziaria va riscontrata a livello patrimoniale e reddituale nei due ultimi bilanci chiusi