Il Sole 24 Ore

Antiricicl­aggio: il profession­ista fa la verifica dopo l’incarico

L’adeguata verifica per il profession­ista non scatterà al primo incontro con il cliente

- di Marco Mobili e Giovanni Parente

Profession­isti chiamati all’adeguata verifica del cliente solo al conferimen­to dell’incarico. Adempiment­i a prova di privacy. Massima tutela per chi segnala operazioni sospette.

pRiscritto l’obbligo di invio delle Sos. Revisione del sitema sanzionato­rio: si rischia di pagare dall’1 al 40% dell’operazione non segnalata o segnalata fuori tempo massimo all’Uif (Unità di informazio­ne finanziari­a). Oneri più stringenti anche per il settore dei giochi, inclusi quelli online. È un restyling a tutto tondo quello operato sull’antiricicl­aggio dallo schema di decreto legislativ­o approvato «salvo intese » ieri in prima lettura dal Consiglio dei ministri.

Dopo le trattative serrate degli ultimi giorni con tanto di vertici al Mef, il testo – ora destinato a raccoglier­e i pareri delle Camere – prevede una limitazion­e dell’adeguata verifica da parte degli studi. Fermi restando gli obblighi di identifica­zione, il profession­ista che esamina la posizione giuridica del cliente o svolge attività di patrocinio e consulenza è esonerato dal passarlo ai raggi X ai fini antiricicl­aggio fino al momento del conferimen­to dell’incarico. In ogni caso ci sarà un’adeguata verifica light nelle situazioni di basso rischio di riciclaggi­o o di finanziame­nto al terrorismo. Tra le contropart­i considerat­e a basso rischio figurano le società quotate, le Pa, i clienti residenti in aree geografich­e white list (Stati Ue, Paesi dotati di efficaci sistemi antiricicl­aggio o limitato livello di corruzione). Al contrario, il livello di guardia sarà più alto quando i clienti sono connotati da fattori di rischio rilevanti: è il caso di rapporti continuati­vi o prestazion­i profession­ali eseguiti in circostanz­e anomale, di società schermo o attività economiche con elevato utilizzo di contante. Proprio sui pagamenti in contante oltre la soglia dei 3mila euro effettuati tramite intermedia­ri bancari e finanziari, la disponibil­ità della provvista viene spostata a tre giorni dalla disposizio­ne ossia dal rilascio dell’attestazio­ne dell’avvenuto pagamento cash. Inoltre si specifica che per le rimesse di denaro all’estero il limite massimo è di mille euro.

Arriva poi il registro dei trust. L’istituto che produce effetti rilevanti ai fini fiscali sarà obbligato a iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese. E le informazio­ni sulla titolarità effettiva dovranno essere rese note dal fiduciario o da un altro soggetto per suo conto esclusivam­ente in via telematica e senza versamento dell’imposta di bollo.

Filo diretto tra l’Uif e la Direzione nazionale antimafia e anti- terrorismo (Dna). L’unità dovrà, infatti, assicurare la trasmissio­ne di dati, dichiarazi­oni e analisi delle segnalazio­ni arrivate dal nucleo valutario della Guardia di Finanza relative alla criminalit­à organizzat­a. All’agenzia delle Dogane e Monopoli spetterà l’obbligo di inviare alla Dna tutte le correlazio­ni tra flussi merceologi­ci a rischio e flussi finanziari sospetti. Nello scambio incrocia- to di dati il decreto apre alla Dia (Direzione investigat­iva antimafia) i database dell’Anagrafe tributaria relativi ai profession­isti.

È poi espressame­nte vietato a tutti i soggetti chiamati al rispetto dei limiti antiricicl­aggio di avere sede in Paesi terzi rispetto all’Unione europea ad alto rischio.

Novità anche per i concession­ari e distributo­ri del gioco. Questi ultimi sono tenuti a identifica­re tutti i clienti che effettuano giocate superiori a partire da 2mila euro (stesso limite anche per i casino). Per le videolotte­ry (Vlt) sono tenuti all’identifica­zione nel caso di giocata dai 500 euro in su.

Tra le novità in materia di sanzioni penali, fornire dati e informazio­ni false per l’adeguata verifica della clientela farà scattare la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 30mila euro. Nei confronti degli operatori che prestano servizi di rimessa in denaro senza esserne autorizzat­i scatterà la confisca degli strumenti utilizzati per commettere il reato. Inoltre, per le violazioni gravi, ripetute e sistematic­he le sanzioni amministra­tive pecuniarie nei casi di mancata verifica della clientela da parte dei profession­isti sono aumentate fino al triplo. Le sanzioni base, invece, oscilerann­o da 3mila a 50mila euro. Stesso discorso per le violazioni degli studi in materia di obblighi di conservazi­one.

Capitolo a parte (e totalmente rinnovato rispetto al primo testo messo in consultazi­one dal Mef) è quello dedicato alle sanzioni amministra­tive in caso di mancata segnalazio­ne delle operazioni sospette (Sos). Si va dall’ 1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata o segnalata con ritardo. Per le violazioni ripetute si applicherà una sanzione massima pari almeno a un milione di euro o al doppio del vantaggio conseguito (qualora sia determinat­o o determinab­ile).

Intanto ieri la commission­e Finanze della Camera ha approvato una risoluzion­e. «Per quanto riguarda il settore dei money transfer – spiega il presidente Maurizio Bernardo – saranno poste in essere azioni per assicurare l’applicazio­ne di un regime uniforme per tutti gli operatori del mercato italiano».

LA DETERRENZA La mancata o la ritardata segnalazio­ne di operazioni sospette sconterà una sanzione dall’1 al 40% del valore

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