Prima modifica all’art. 18, tetto di 24 mesi agli indennizzi
Dopo mesi di discussioni, non solo tra gli addetti ai lavori, arriva il primo chiarimento normativo sul regime di tutela applicabile ai dipendenti pubblici in caso di licenziamento illegittimo: nella Pubblica amministrazione resta confermata la reintegra pre legge Fornero per tutti i casi di recesso ingiustificato. Ma una novità c’è, e arriva sul fronte dei risarcimenti, con l’introduzione di un tetto di 24 mesi agli indennizzi a favore dei lavoratori riammessi in ufficio. La differenza rispetto a oggi è questa: attualmente in caso di licenziamento illegittimo, oltre alla tutela reale, l’interessato ha diritto a un ristoro economico pressoché illimitato che copre il periodo che è stato espulso dall’ufficio fino al suo effettivo ritorno. Da domani, il risarcimento verrà limitato a 24 mesi.
A essere riscritta è poi la normativa sui procedimenti disciplinari, e più in generale sulla responsabilità disciplinare: sono ampliate le ipotesi di licenziamento ed estese le procedure accelerate (sospensione in 48 ore e licenziamento in 30 giorni) a tutti i casi di flagranza. Anche nei procedimenti ordinari, secondo il testo esaminato ieri dal consiglio dei ministri l’iter dovrà concludersi in 60 giorni e, dato cruciale, i vizi formali non faranno più decadere procedimento e sanzione.
Più in generale, il procedimento viene unificato, come pure la competenza in capo all’Ufficio per il procedimento disciplinare (l’Upd). Al dirigente resta confermata la possibilità di irrogare sanzioni «di minore gravità». L’iter sarà più spedito, e si potrà proseguire e concludere il procedimento disciplinare che abbia a oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria.