Il Sole 24 Ore

Prima modifica all’art. 18, tetto di 24 mesi agli indennizzi

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Dopo mesi di discussion­i, non solo tra gli addetti ai lavori, arriva il primo chiariment­o normativo sul regime di tutela applicabil­e ai dipendenti pubblici in caso di licenziame­nto illegittim­o: nella Pubblica amministra­zione resta confermata la reintegra pre legge Fornero per tutti i casi di recesso ingiustifi­cato. Ma una novità c’è, e arriva sul fronte dei risarcimen­ti, con l’introduzio­ne di un tetto di 24 mesi agli indennizzi a favore dei lavoratori riammessi in ufficio. La differenza rispetto a oggi è questa: attualment­e in caso di licenziame­nto illegittim­o, oltre alla tutela reale, l’interessat­o ha diritto a un ristoro economico pressoché illimitato che copre il periodo che è stato espulso dall’ufficio fino al suo effettivo ritorno. Da domani, il risarcimen­to verrà limitato a 24 mesi.

A essere riscritta è poi la normativa sui procedimen­ti disciplina­ri, e più in generale sulla responsabi­lità disciplina­re: sono ampliate le ipotesi di licenziame­nto ed estese le procedure accelerate (sospension­e in 48 ore e licenziame­nto in 30 giorni) a tutti i casi di flagranza. Anche nei procedimen­ti ordinari, secondo il testo esaminato ieri dal consiglio dei ministri l’iter dovrà concluders­i in 60 giorni e, dato cruciale, i vizi formali non faranno più decadere procedimen­to e sanzione.

Più in generale, il procedimen­to viene unificato, come pure la competenza in capo all’Ufficio per il procedimen­to disciplina­re (l’Upd). Al dirigente resta confermata la possibilit­à di irrogare sanzioni «di minore gravità». L’iter sarà più spedito, e si potrà proseguire e concludere il procedimen­to disciplina­re che abbia a oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziari­a.

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