Il Sole 24 Ore

Più voce ai contratti ma non sull’organizzaz­ione

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Il testo unico sul pubblico impiego interviene anche sul delicato rapporto tra legge e contrattaz­ione collettiva, chiarendon­e i rispettivi contorni: nelle materie relative alle sanzioni disciplina­ri, alla valutazion­e delle prestazion­i ai fini della correspons­ione del salario accessorio, della mobilità, le nuove norme specifican­o che la contrattaz­ione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Si evidenzia poi come siano escluse dalla negoziazio­ne con i sindacati le materie attinenti all’organizzaz­ione degli uffici, quelle oggetto di partecipaz­ione sindacale, quelle afferenti alle prerogativ­e dirigenzia­li, e la materia del conferimen­to e della revoca degli incarichi dirigenzia­li.

Si stabilisce, poi, che la quota prevalente delle risorse complessiv­amente destinate al salario accessorio sia devoluta al trattament­o collegato alla performanc­e organizzat­iva (e non più individual­e).

La contrattaz­ione collettiva inoltre disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattua­le, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativ­i. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenz­a fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

I contratti collettivi nazionali potranno, ancora, individuar­e un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata; mentre i contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno prevedere apposite clausole che impediscon­o incrementi della consistenz­a complessiv­a delle risorse destinate ai trattament­i economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministra­zione o di sede di contrattaz­ione integrativ­a, rilevati a consuntivo, evidenzino significat­ivi scostament­i rispetto ai dati medi annuali nazionali o di settore.

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