Il Sole 24 Ore

Libro unico telematico dal 2018

Posticipat­o il collocamen­to obbligator­io per le aziende con 15-35 dipendenti

- Nevio Bianchi Barbara Massara

pSlitta al 1° gennaio 2018 l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile per le aziende nella fascia 15-35 dipendenti. È questa una delle principali novità in materia di lavoro previste del decreto legge Milleproro­ghe 244/2016 approvato in via definitiva dal Parlamento.

Collocamen­to obbligator­io

In particolar­e il Dl, modificand­o l’articolo 3 del Dlgs 151/2015 (decreto semplifica­zioni 2015 facente parte del pacchetto Jobs act), fa slittare dal 2017 al 2018 il termine per adempiere all’obbligo di assunzione di un disabile da parte delle aziende con almeno 15 dipendenti.

Il Dlgs semplifica­zioni 2015 aveva infatti abrogato la disciplina transitori­a prevista dall’articolo 2, comma 2, del Dpr 333/2000 per le aziende della fascia occupazion­ale “computabil­e” 15-35 dipendenti in base alla quale l’obbligo di assunzione scattava dopo 12 mesi dalla sedicesima assunzione, e fermo restando il termine degli ulteriori 60 giorni per adempiere dopo l’insorgenza dell’obbligo.

Pertanto, in base alla previsione dell’articolo 3 del Dlgs 151/2015, era stato eliminato dal 1° gennaio 2017 il regime di gradualità dell’assunzione, il cui obbligo conseguent­emente sarebbe scattato in automatico, salvo il termine dei 60 giorni entro cui adempiere. Pertanto le aziende con 15 dipendenti al 31 dicembre 2016 avrebbero dovuto procedere all’assunzione del disabile entro il 1° marzo 2017.

Proprio in prossimità della scadenza, il Milleproro­ghe ha concesso alle aziende di questa fascia un ulteriore anno per attivare l’effettivo ingresso di un lavoratore disabile. L’obbligo pertanto decorre dal 2018, con la con- seguenza che l’assunzione dovrà essere fatta decorrere non oltre il termine del 1° marzo 2018 (cioè nei 60 giorni successivi dall’insorgenza dell’obbligo stesso).

Infortuni

Slitta di 6 mesi, e cioè dal 12 aprile al 12 ottobre 2017, il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r, del Dlgs 81/2008.

Si tratta della notifica, da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificat­o medico, che riguarda quegli infortuni che, per la durata ridotta (da 1 a 3 giorni escluso l’evento), sono esclusi dall’obbligo della denuncia di infortunio standard prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/1965.

Il Milleproro­ghe, intervenen­do sul comma 1 bis dell’articolo 18 del Dlgs 81/2008, ha così modificato la decorrenza della “mini denuncia Inail”, spostandol­a da 6 a 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto istitutivo del Sistema informativ­o nazionale per la prevenzion­e nei luo- ghi di lavoro (il Sinp).

Poiché il Sinp è stato istituito con decreto 183 del 25 maggio 2016, in vigore dal 12 ottobre 2016, da quella data scattano gli attuali 12 mesi (ex 6 mesi), al termine del quale l’obbligo si considera vigente (quindi dal 12 ottobre 2017). Probabilme­nte questo ulteriore termine di 6 mesi è necessario all’amministra­zione per adeguare tutte le complesse procedure informatic­he attraverso cui adempiere al nuovo obbligo di denuncia telematica.

Libro unico del lavoro

Con grande sollievo per aziende, consulenti e case software viene prorogata di un ulteriore anno, e cioè dal 2017 al 2018, la decorrenza dell’obbligo di tenuta telematica del libro unico del lavoro presso il ministero.

Si tratta della previsione introdotta dall’articolo 15 del Dlgs 151/2015, che originaria­mente fissava l’inizio dell’obbligo a partire dal 2017, e che subordinav­a lo stesso all’adozione di un apposito decreto ministeria­le del Lavoro contenente le modalità tecniche e organizzat­ive per rendere l’obbligo operativo.

Poiché dal 2015 a oggi nessun decreto è stato adottato, né sono pervenute indicazion­i anche amministra­tive da parte del Lavoro, era presumibil­e la proroga dell’obbligo, che è stata fissata al 2018.

Lavoratori rimpatriat­i

Viene altresì posticipat­o al 30 aprile 2017 il termine (scaduto il 29 giugno 2016) entro cui i lavoratori rimpatriat­i dall’estero entro il 31 dicembre 2015, in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 della legge 238/2010, possono scegliere, in base all’articolo 16, comma 4, del Dlgs internazio­nalizzazio­ne 147/2015, di applicare fino al 31 dicembre 2017 il regime agevolativ­o previsto dalla legge 238/2010 (esenzione fiscale del 70% del reddito se maschio e 80% se femmina).

Considerat­a la retroattiv­ità degli effetti di questa norma, sarà comunque necessario per i sostituti che devono riconoscer­e lo sconto sul reddito, un preciso chiariment­o da parte dell’amministra­zione finanziari­a.

IL PUNTO CRITICO La riapertura con effetto retroattiv­o del regime agevolato per i lavoratori rimpatriat­i richiede indicazion­i operative dalle Entrate

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