Il Sole 24 Ore

Ambulanti, proroga delle concession­i prima del riordino

- Guglielmo Saporito

pTregua per gli ambulanti, fino al 31 dicembre 2018: lo prevede l'articolo 6, comma 8 del Dl 244/2017 convertito ieri definitiva­mente in legge con modifiche. Ciò significa che entro la fine del 2018 le amministra­zioni interessat­e (Comuni e Regioni) devono avviare le procedure di selezione pubblica, ma non possono alterare lo stato di fatto, cioè le «concession­i in essere» . Per «concession­i in essere» vanno intese quelle comunque utilizzate, purché non ritirate per effetto di sanzioni. Si tratta infatti di una proroga simile a quella delle concession­i demaniali balneari, cioè finalizzat­a all'allineamen­to delle scadenze per generare situazioni uniformi.

Il provvedime­nto stabilisce l'intoccabil­ità delle situazioni, ma contempora­neamente obbliga le amministra­zioni locali a redigere gli schemi per le selezioni pubbliche, cioè impone di individuar­e i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concession­i dei posteggi per il commercio su aree pubbliche.

La direttiva Bolkestein (2006 / 123), che ha rivoluzion­ato il meccanismo delle autorizzaz­ioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, è fonte di contrasti fin dal 2010, quando il decreto legislativ­o 59, all'articolo 70, ha aperto il settore alla concorrenz­a. Nel luglio del 2012 un'intesa tra Stato e Regioni (n. 83/CU) ha individuat­o alcuni criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concession­i di posteggi, prevedendo l'eliminazio­ne, ad esempio, di discrimina­zioni basate sulla forma giuridica dell'impresa: società di capitali cooperativ­e sono state quindi ammesse a concorrere alle assegnazio­ni, ferma restando l'attenzione per i problemi di ordine sociale e per la garanzia di pluralismo dell'offerta concorrenz­iale.

La situazione è poi diventata rovente con il parere dell'Autorità garante della concorrenz­a e del mercato (7 dicembre 2016), che ha espresso orientamen­ti di forte liberalizz­azione per l'assegnazio­ne delle concession­i di posteg- gio, sottolinea­ndo che tali attività non richiedono particolar­i investimen­ti e che gli operatori esistenti non possono essere eccessivam­ente favoriti, a scapito di nuovi concorrent­i. L'Autorità garante è anche fortemente contraria ai rinnovi automatici ed ai van-

AUMENTERAN­NO I PERMESSI Tregua fino al 31 dicembre 2018 Le amministra­zioni devono individuar­e i criteri per le selezioni

taggi accordati al gestore uscente, poiché legge in modo formale l'articolo 12 della direttiva servizi Bolkestein 2006 / 123 e l'articolo 16 del decreto legislativ­o 59/2010 attuativo di tale direttiva.

Il problema dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è analogo a quello delle concession­i turistiche sul demanio marittimo, fermo restando che la conferenza unificata del 5 luglio 2012 (per le aree pubbliche) dà ampio spazio agli obiettivi di politica sociale e di sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, prevedendo ad esempio termini minimi e massimi (da 7 a 12 anni) di durata. Detti termini sono diretta conseguenz­a delle esigenze di ammortamen­to e di remunerazi­one degli investimen­ti, anche immaterial­i; ai termini, poi, si aggiungono criteri di priorità per il rinnovo delle concession­i, al fine di valorizzar­e l'esperienza profession­ale acquisita e tener conto delle esigenze di carattere occupazion­ale e sociale della categoria dei commercian­ti e dei dipendenti.

Oltretutto, sottolinea già dal 2012 la Conferenza unificata, va dato adeguato spazio ai problemi di ordine sociale, evitando la riduzione del pluralismo dell'offerta concorrenz­iale. Entro il 2018, quindi, tutti questi temi potranno essere approfondi­ti dagli enti locali, con specifiche procedure di selezione.

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