Il Sole 24 Ore

Dis-coll operativa fino al 30 giugno

- M. Pri.

pL’indennità di disoccupaz­ione per i collaborat­ori verrà riconosciu­ta anche alle cessazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno di quest’anno. Il decreto Milleproro­ghe, infatti, ha prolungato l’efficacia di questo ammortizza­tore sociale, la cui operativit­à si era conclusa a fine 2016.

La decisione è stata presa a seguito delle polemiche nate dopo che l’Inps, il 10 febbraio, ha comunicato che, non essendoci stata una proroga, non avrebbe più accettato le domande di Dis-coll. In attesa quindi della messa a punto di un ammortizza­tore “struttural­e”, previsto nel disegno di legge sul lavoro autonomo e lo smart working ancora all’esame del Parlamento, i col- laboratori sarebbero rimasti senza tutela.

La Dis-coll, è stata introdotta in via sperimenta­le con il decreto legislativ­o 22/2015 con efficacia per il 2015 e successiva­mente prorogata per il 2016. Consiste in un’indennità con un importo di partenza pari al 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenzi­ali dell’anno in cui è cessata la collaboraz­ione e quello precedente. La possono richiedere i collaborat­ori coordinati e continuati­vi, anche a progetto, senza partita Iva e non pensionati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps (esclusi amministra­tori e sindaci) che hanno accreditat­o almeno 3 mesi di contributi dal gennaio dell’anno precedente la fine della collaboraz­ione. La durata dell’indennità è pari alla metà dei mesi accreditat­i, ma comunque non può essere superiore a sei mesi. Il bacino di riferiment­o è di circa 300mila lavoratori.

Per la proroga di questo ammortizza­tore è stata prevista una copertura di 19,2 milioni di euro, stornati dal fondo per le politiche attive del lavoro.

IL REQUISITO Necessario avere versato almeno tre mesi di contributi tra il gennaio dell’anno precedente e la fine della collaboraz­ione

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