Il Sole 24 Ore

Fatture Iva, invio semestrale anche delle note di variazione

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

pLa comunicazi­one dei dati delle fatture avverrà con cadenza semestrale per il primo anno di applicazio­ne, mentre la comunicazi­one dei dati delle liquidazio­ni resta confermata con cadenza trimestral­e (articolo 4 del Dl 193/2016). Nella giornata di ieri è arrivato il sì definitivo alla legge di conversion­e del decreto Milleproro­ghe che, quindi, è pronta per la pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale. Per il primo anno di applicazio­ne, dunque, i due adempiment­i introdotti dal Dl 193/2016 seguiranno scadenze diverse.

Dati delle fatture

La trasmissio­ne telematica all’agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute dovrà quindi essere effettuata su base semestrale e non trimestral­e; i dati del primo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 16 settembre (prorogato al 18 in quanto il 16 cade di sabato) mentre i dati relativi al secondo semestre dovranno essere comunicati entro il 28 febbraio 2018. La proroga viene prevista esclusivam­ente per il primo anno mentre a decorrere dal 2018 l’adempiment­o torna ad essere trimestral­e.

Invece per i soggetti che optano per l’invio delle fatture (Dlgs 127/2015) la trasmissio­ne dovrà avvenire con cadenza trimestral­e.

Come chiarito dalla circolare delle Entrate 1/E dello scorso 7 febbraio, dovranno essere comunicate tutte le fatture ricevute e tutte quelle emesse, comprese le fatture annotate nei corrispett­ivi e quelle di importo inferiore a 300 euro per le quali è stata adottata la registrazi­one del documento riepilogat­ivo ai sensi del Dlgs 695/1996; ciò che ne consegue è la scarsa convenienz­a ad adottare quest’ultimo metodo di registrazi­one in quanto per adempiere all’obbligo di comunicazi­one servono tutti i dati delle fatture emesse e di acquisto registrate per la trasmissio­ne telematica.

Devono essere comunicate anche le note di variazione relative alle fatture emesse e ricevute. Le fatture elettronic­he, invece, essendo già confluite nel sistema dell’interscamb­io, non devono essere comunicate. Non devono, inoltre, essere comunicati i dati contenuti in documenti diversi dalle fatture, quali, ad esempio, le “schede carburante” di cui al Dpr 10 novembre 1997 n. 444.

Sono esonerati dall’invio gli agricoltor­i operanti nei territori situati a una altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare, i contribuen­ti minimi (Dl 98/2011) e quelli che hanno aderito al regime forfettari­o (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014).

Dati delle liquidazio­ni

La trasmissio­ne dei dati delle liquidazio­ni, invece, non beneficia di alcuna proroga; resta quin- di confermata la scadenza a regime che prevede l’invio entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferiment­o, con lo slittament­o del secondo trimestre al 16 settembre (anziché del 31 agosto). La prima scadenza da rispettare, quindi, è quella del 31 maggio 2017.

Sono esonerati dalla trasmissio­ne delle liquidazio­ni i soggetti che non presentano la dichiarazi­one annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivam­ente operazioni esenti; tuttavia, tale esonero viene meno qualora questi abbiano registrato fatture in reverse charge. La comunicazi­one deve essere inviata indipenden­temente dalla circostanz­a che la liquidazio­ne presenti un debito o un credito e non incide sulla periodicit­à delle liquidazio­ni Iva.

Beni ai soci

BENI AI SOCI Le imprese non devono più comunicare i dati anagrafici di soci o familiari a cui hanno concesso beni a canoni sotto valori di mercato

La legge di conversion­e conferma l’abrogazion­e dei commi 36sexiesde­cies e 36-septiesdec­ies dell’articolo 2 del Dl 138/2011 relativi alla comunicazi­one beni in uso ai soci. Pertanto, le imprese che hanno concesso in uso ai soci o ai loro familiari un bene a un canone inferiore a quello di mercato non devono più comunicare i dati anagrafici di questi ultimi. Resta, tuttavia, in vigore la norma sostanzial­e che prevede la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispett­ivo annuo del bene concesso in godimento (articolo 67, lettera h-ter, del Tuir). Inoltre, viene eliminato anche l’obbligo della comunicazi­one dei finanziame­nti dei soci effettuati a favore della società.

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