Deroga nelle operazioni su azioni e titoli
pVia libera al principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti non Ias, con piena rilevanza fiscale di qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali del bilancio redatto secondo i nuovi principi contabili. Uno degli effetti del Milleproroghe sulla determinazione dell’imponibile è l’applicazione – a chi redige il bilancio in base ai nuovi Oic – del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica anche ai fini fiscali.
Escluse da tale impostazione alcune fattispecie per le quali il legislatore ha previsto regole ad hoc (ammortamenti ecc.). Inoltre, il Milleproroghe prevede l’applicabilità ai soggetti che redigono il bilancio con i nuovi Oic, ove compatibili, delle disposizioni regolamentari della disci- plina Ias/Ifrs (Dm 48/2009 e decreto dell’8 giugno 2011). Viene peraltro previsto che le disposizioni contenute nei decreti Ias andranno revisionate.
Nelle more della revisione dei decreti Ias, va valutata l’applicabilità di alcune disposizioni presenti in tali provvedimenti, in particolare quelle sulle operazioni tra soggetti Ias e non Ias, dato che alcune delle finalità che avevano portato alla regolamentazione potrebbero essere venute meno. Tale disciplina nasceva dalla considerazione che la convivenza di imprese che determinano l’imponibile in maniera diversa a seconda dei principi contabili adottati poteva creare fenomeni di doppia imposizione o salti d’imposta.
Il decreto del 2009, pur riconoscendo come regola generale che ciascun soggetto determina l’imponibile secondo le regole del proprio regime contabile e ammettendo quindi la possibilità di un trattamento fiscale asimmetrico nelle operazioni che vedano coinvolti soggetti Ias e non Ias, ha previsto deroghe al principio fondate sulla natura giuridica delle operazioni.
In particolare, l’articolo 3, comma 3, del Dm 48/2009 prevede che il regime fiscale sia individuato secondo la natura giuridica delle operazioni in due fattispecie: quando oggetto delle operazioni sono azioni e titoli similari alle azioni, con esclusione delle azioni proprie; quando è necessario individuare la titolarità di crediti di imposta e ritenute.
Mentre la deroga relativa alla titolarità di crediti e ritenute è dovuta alla necessità di indivi- duare un unico soggetto beneficiario, l’eccezione delle operazioni aventi a oggetto azioni e titoli similari è dovuta prevalentemente al timore di salti d’imposta, in particolare dovuti alla circostanza che nell’ordinamento tributario i relativi proventi beneficiano del regime Pex che, ove non applicato coerentemente potrebbe determinare asimmetrie impositive .
Peraltro, considerato che il rischio di tali asimmetrie è fortemente ridotto per effetto delle modifiche ai principi contabili nazionali e della relativa regolamentazione fiscale, la disciplina delle operazioni tra soggetti Ias e non Ias potrebbe essere rivista con la revisione dei regolamenti Ias.