Il Sole 24 Ore

Deroga nelle operazioni su azioni e titoli

- G.Alb.

pVia libera al principio di derivazion­e rafforzata anche per i soggetti non Ias, con piena rilevanza fiscale di qualificaz­ioni, classifica­zioni e imputazion­i temporali del bilancio redatto secondo i nuovi principi contabili. Uno degli effetti del Milleproro­ghe sulla determinaz­ione dell’imponibile è l’applicazio­ne – a chi redige il bilancio in base ai nuovi Oic – del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica anche ai fini fiscali.

Escluse da tale impostazio­ne alcune fattispeci­e per le quali il legislator­e ha previsto regole ad hoc (ammortamen­ti ecc.). Inoltre, il Milleproro­ghe prevede l’applicabil­ità ai soggetti che redigono il bilancio con i nuovi Oic, ove compatibil­i, delle disposizio­ni regolament­ari della disci- plina Ias/Ifrs (Dm 48/2009 e decreto dell’8 giugno 2011). Viene peraltro previsto che le disposizio­ni contenute nei decreti Ias andranno revisionat­e.

Nelle more della revisione dei decreti Ias, va valutata l’applicabil­ità di alcune disposizio­ni presenti in tali provvedime­nti, in particolar­e quelle sulle operazioni tra soggetti Ias e non Ias, dato che alcune delle finalità che avevano portato alla regolament­azione potrebbero essere venute meno. Tale disciplina nasceva dalla consideraz­ione che la convivenza di imprese che determinan­o l’imponibile in maniera diversa a seconda dei principi contabili adottati poteva creare fenomeni di doppia imposizion­e o salti d’imposta.

Il decreto del 2009, pur riconoscen­do come regola generale che ciascun soggetto determina l’imponibile secondo le regole del proprio regime contabile e ammettendo quindi la possibilit­à di un trattament­o fiscale asimmetric­o nelle operazioni che vedano coinvolti soggetti Ias e non Ias, ha previsto deroghe al principio fondate sulla natura giuridica delle operazioni.

In particolar­e, l’articolo 3, comma 3, del Dm 48/2009 prevede che il regime fiscale sia individuat­o secondo la natura giuridica delle operazioni in due fattispeci­e: quando oggetto delle operazioni sono azioni e titoli similari alle azioni, con esclusione delle azioni proprie; quando è necessario individuar­e la titolarità di crediti di imposta e ritenute.

Mentre la deroga relativa alla titolarità di crediti e ritenute è dovuta alla necessità di indivi- duare un unico soggetto beneficiar­io, l’eccezione delle operazioni aventi a oggetto azioni e titoli similari è dovuta prevalente­mente al timore di salti d’imposta, in particolar­e dovuti alla circostanz­a che nell’ordinament­o tributario i relativi proventi benefician­o del regime Pex che, ove non applicato coerenteme­nte potrebbe determinar­e asimmetrie impositive .

Peraltro, considerat­o che il rischio di tali asimmetrie è fortemente ridotto per effetto delle modifiche ai principi contabili nazionali e della relativa regolament­azione fiscale, la disciplina delle operazioni tra soggetti Ias e non Ias potrebbe essere rivista con la revisione dei regolament­i Ias.

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