Il Sole 24 Ore

Lettere d’intento, nuovo modello per gli acquisti dopo il 1° marzo

Le indicazion­i per affrontare il per iodo transitor io

- Luca De Stefani

pI n attesa di chiariment­i il nuovo modello della lettera d’intento deve indicare solo il plafond aggiuntivo.

Se l’esportator­e abituale desidera effettuare da un fornitore più acquisti di beni e servizi senza applicazio­ne dell’Iva, anche dopo il primo marzo 2017, e la precedente “lettera” è stata compilata nei campi 3 e 4, relativi al periodo di validità (quindi, non nel campo 2, relativo all’ammontare presunto per più operazioni), deve inviare (anche prima del primo marzo 2017) una nuova dichiarazi­one con il nuovo modello, indicando solo «l’ulteriore ammontare» delle operazioni che intende fare dal 1° marzo 2017, rispetto all’ammontare che acquisterà fino al 28 febbraio 2017. In assenza di indicazion­i da parte dell’agenzia delle Entrate, dovrebbero essere queste le modalità di compilazio­ne della nuova dichiarazi­one d’intento da parte di chi ha preferito inviare quella vecchia con il periodo di validità, al posto dell’ammontare delle operazioni.

Aumento del plafond per singolo fornitore

Sia nel nuovo che nel vecchio modello di lettera d’intento, l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazi­one” è l’ammontare fino a concorrenz­a del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva per più operazioni, nei confronti del- l’operatore economico al quale è presentata la dichiarazi­one. Durante l’anno, «l’importo complessiv­amente fatturato senza Iva» all’esportator­e abituale dal soggetto che riceve la dichiarazi­one non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazi­one d’intento.

Inoltre, l’importo complessiv­o delle fatture ricevute senza Iva dall’esportator­e abituale, a seguito di tutte le lettere d’intento spedite a tutti i propri fornitori, non può superare il cosiddetto plafond disponibil­e per l’anno.

Nessuno vieta, comunque, di presentare dichiarazi­oni d’intento con importi superiori al plafond disponibil­e, consideran­do che quest’ultimo si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (risposta delle Entrate del 7 febbraio 2017, n. 0027195, a Confimi industria, Confederaz­ione delle imprese manifattur­iere).

Sia nel nuovo che nel vecchio modello di lettera d’intento, se l’esportator­e abituale intende acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito in una dichiarazi­one d’intento precedente­mente inviata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenz­a del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva (risoluzion­e 120/E/2016 e circolare 26 settembre 2005, n. 41/E, paragrafo 5.3). Consideran­do che si parla di “ulteriore ammontare”, si ritiene che questo non debba comprender­e l’importo contenuto nella lettera d’intento precedente­mente inviata.

L’agenzia delle Entrate non ha chiarito, invece, come si debba comportare chi ha compilato nella precedente lettera d’intento i campi 3 e 4 (periodo di validità) e ora intende passare alla compilazio­ne del campo 2 (più «operazioni fino a concorrenz­a di euro»), inviando il nuovo modello per le operazioni che verranno effettuate dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2017 ovvero il vecchio modello per le operazioni che verranno effettuate dalla data di ricezione dello stesso dalle Entrate (comunque precedente al 28 febbraio 2017) e fino alla fine del 2017. Si ritiene che, anche in questo caso, debba essere inserito solo «l’ulteriore am- 7 Il cosiddetto “plafond” Iva è l’importo massimo delle fatture che possono essere ricevute dagli esportator­i abituali, per l’acquisto di beni e servizi, senza l’applicazio­ne dell’Iva e previo invio alle Entrate di apposite dichiarazi­oni di intento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746. Concorrono alla formazione del plafond le esportazio­ni di beni, le cessioni intraUe di beni; le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori di San Marino, le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazio­ne montare» di acquisti (che si intende fare senza Iva dal destinatar­io della dichiarazi­one), rispetto a quanto già acquistato (basandosi sul vecchio modello con il periodo di validità) fino al 28 febbraio 2017 ovvero fino alla data di ricezione dalle Entrate del re-invio del vecchio modello.

Se, invece, prima di effettuare l’operazione, si intende rettificar­e o integrare i dati di una dichiarazi­one già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), va inviata una nuova dichiarazi­one, barrando la casella “Integrativ­a” e indicando il numero di protocollo della dichiarazi­one che si intende integrare. Siccome il modello integrativ­o «sostituisc­e la dichiarazi­one integrata», il nuovo importo che va inserito non è quello “ulteriore” rispetto a quanto fatturato in precedenza, ma deve comprender­e quest’ultimo.

Riduzione del plafond per singolo fornitore

Se l’esportator­e abituale intende diminuire «l’ammontare del plafond disponibil­e già comunicato» o se vuole «revocare la dichiarazi­one già inviata», non è necessario che invii una nuova lettera d’intento, né al fornitore, né all’Amministra­zione finanziari­a (circolare 41/E/2005, paragrafo 5.3).

In questi casi, infatti, sono sufficient­i le indicazion­i in tal senso manifestat­e in forma libera dall’esportator­e, delle quali il fornitore deve tenere conto applicando l’imposta sulle operazioni successiva­mente poste in essere (circolare Assonime 22 febbraio 2017, n. 5, paragrafo 4).

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