Il Sole 24 Ore

L’Ispettorat­o lotta contro le irregolari­tà senza buste e moduli

- Di Luigi Caiazza e Matteo Prioschi

Inoltre non tutti gli ispettori, in particolar­e di Inps e Inail, hanno a disposizio­ne le buste con il logo dell’Ispettorat­o.

Con la circolare 2/2017 (si veda il Sole 24 Ore del 26 gennaio), l’Inl ha dettato le prime linee operative che, evidenteme­nte, non rispecchia­vano la realtà dei rapporti con Inps e Inail, per cui con la lettera circolare 2 del 22 febbraio ha affrontato alcune problemati­che riscontrat­e sul campo.

Una di queste riguarda gli atti relativi agli accertamen­ti di carattere previdenzi­ale e assicurati­vo e, più in particolar­e, le buste della corrispond­enza contenenti tali atti, che non recano il logo dell’Inl. In tal caso, nella lettera circolare viene precisato che «l’assenza del logo Inl sulle buste non appare ostativa alla corretta notificazi­one degli atti». La precisazio­ne, in verità, non appare però del tutto convincent­e se si considera che la circolare 2/2017 ha espressame­nte previsto che «al momento della verbalizza­zione venga utilizzato il logo dell’Inl che le competenti strutture del ministero e degli Istituti hanno predispost­o all’interno degli applicativ­i informatic­i in uso». Pertanto, potrebbe verificars­i che la busta, notificata al destinatar­io, contenga un mittente diverso dal suo contenuto, con possibilit­à di invalidare la notifica stessa.

Resta confermato che i fascicoli delle pratiche resteranno presso le sedi dell’Inps e dell’Inail che trasmetter­anno copia del relativo verbale all’Ispettorat­o. Tuttavia quest’ultimo, in ogni caso, seppure titolare dell’accertamen­to, non potrà formare un proprio archivio relativo all’attività svolta.

In merito alla firma dei verbali ispettivi, i cui moduli aggiornati non sono ancora disponibil­i, gli ispettori Inps e Inail potranno indicare i rispettivi istituti di appartenen­za. Dovrà poi essere aggiunto a mano che i verbali sono efficaci ai fini dell’interruzio­ne della prescrizio­ne dei crediti contributi­vi e dei premi assicurati­vi accertati, secondo quanto stabilito dal Dlgs 149/2015.

Per quanto riguarda l’integrazio­ne del personale del ministero del Lavoro, dell’Inail e dell’Inps, viene precisato che l’assegnazio­ne di quello di provenienz­a ministeria­le all’area ispettiva assicurati­va e previdenzi­ale sarà a rotazione, fermo restando che tale attività sarà svolta contestual­mente alle iniziative di formazione. In direzione opposta, lo stesso principio vale per gli ispettori di provenienz­a Inps e Inail, per la materia lavoristic­a.

La nota ministeria­le aggiunge, infine, che l’attività dell’Inl in Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano è limitata alla vigilanza di carattere assicurati­vo e previdenzi­ale per cui non trovano applicazio­ne le indicazion­i contenute nella circolare 2/2017. Ne consegue che il personale appartenen­te ai ruoli dei due istituti continuerà a svolgere la consueta attività utilizzand­o la relativa modulistic­a, fermo restando l’osservanza delle indicazion­i dell’Inl.

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