In appello un «filtro» rigoroso
Inammissibile se le critiche non sono collegate ai punti su cui si fonda la sentenza impugnata «Favor» per l’impugnazione nei limiti fissati dal Codice di procedura
pL ’app ello, come il ricorso in Cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi se non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilevi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto sulle quali si fonda la sentenza impugnata. Mentre non è causa di inammissibilità riproporre questioni già esaminate in primo grado, tenendo conto delle motivazioni. Le Sezioni unite (sentenza 8825), chiariscono se e a quali condizioni e limiti, una carente specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità dell’impugnazione. Un problema che riguarda uno dei più delicati snodi del sistema processuale penale: l’ampiezza del “filtro” basato sulla dichiarazione di inammissibilità (articolo 591, comma 2 del Co- dice di procedura penale).
Il contrasto era sulla necessità, o meno, di valutare con “minore rigore” la specificità dei motivi di appello rispetto a quelli di ricorso in Cassazione. Necessità sostenuta dall’indirizzo meno restrittivo, in nome del cosiddetto “favor impugnationis” o in considerazione delle differenze tra i due giudizi. Una difformità di vedute, che non interessa la “specificità intrinseca” dei motivi, la cui mancanza è certamente causa di inammissibilità dell’appello. Sono così inammissibili gli appelli fondati su considerazio- ni generiche e astratte o non pertinenti al caso concreto. Le diverse soluzioni indicate dai giudici di legittimità riguardano la “specificità estrinseca” e dunque la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto alla base della sentenza impugnata.
Le Sezioni unite scelgono la tesi meno “permissiva” secondo la quale la “specialità estrinseca” è riferibile anche all’appello oltre che al ricorso in Cassazione. Una scelta non ostacolata neppure dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di equo processo. Strasburgo ammette, infatti, la possibilità di porre requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, richiamando l’ampia discrezionalità degli Stati sulla configurazione dei mezzi di impugnazione e dei conseguenti giudizi.
Per le Sezioni unite il princi- pio del favor impugnationis , può operare solo all’interno dei limiti fissati dal Codice di rito (articoli 581, comma 1 lettera c) e 597 comma 1).
Il giudice d’appello può esercitare la “piena cognizione” solo se l’impugnazione è proposta nel rispetto del Codice di procedura(articolo 581) e la riforma della decisione è realmente possibile solo se vengono fornite le ragioni idonee a sovvertire le valutazioni del primo giudice. I giudici respingono l’”accusa” di un uso strumentale della norma finalizzato a una generalizzata «deflazione dei carichi di lavoro». La valorizzazione del requisito delle specificità estrinseca dei motivi di appello consente, al contrario una selezione razionale delle impugnazioni. Affermare la necessità di una correlazione dei motivi di appello con la sentenza impu- gnata è in linea anche con il disegno di legge di riforma del codice penale e di rito.
Un intervento che si muove su una duplice direzione: la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito, che si accorda con l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, e un intervento sui requisiti formali di ammissibilità resi coerenti da tale modello. Viene messo in atto un collegamento sistematico tra l’articolo 581 e l’articolo 546 (sui requisiti della sentenza) ancora più stretto di quello esistente, confermando che l’obbligo di specificità dei motivi di impugnazione «è direttamente proporzionale alle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti».
L’OBIETTIVO Il requisito della specificità estrinseca non è un escamotage per deflazionare i carichi di lavoro ma uno strumento di selezione razionale