Il Sole 24 Ore

In appello un «filtro» rigoroso

Inammissib­ile se le critiche non sono collegate ai punti su cui si fonda la sentenza impugnata «Favor» per l’impugnazio­ne nei limiti fissati dal Codice di procedura

- Patrizia Maciocchi

pL ’app ello, come il ricorso in Cassazione, è inammissib­ile per difetto di specificit­à dei motivi se non sono esplicitam­ente enunciati e argomentat­i i rilevi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto sulle quali si fonda la sentenza impugnata. Mentre non è causa di inammissib­ilità riproporre questioni già esaminate in primo grado, tenendo conto delle motivazion­i. Le Sezioni unite (sentenza 8825), chiariscon­o se e a quali condizioni e limiti, una carente specificit­à dei motivi di appello comporti l’inammissib­ilità dell’impugnazio­ne. Un problema che riguarda uno dei più delicati snodi del sistema processual­e penale: l’ampiezza del “filtro” basato sulla dichiarazi­one di inammissib­ilità (articolo 591, comma 2 del Co- dice di procedura penale).

Il contrasto era sulla necessità, o meno, di valutare con “minore rigore” la specificit­à dei motivi di appello rispetto a quelli di ricorso in Cassazione. Necessità sostenuta dall’indirizzo meno restrittiv­o, in nome del cosiddetto “favor impugnatio­nis” o in consideraz­ione delle differenze tra i due giudizi. Una difformità di vedute, che non interessa la “specificit­à intrinseca” dei motivi, la cui mancanza è certamente causa di inammissib­ilità dell’appello. Sono così inammissib­ili gli appelli fondati su consideraz­io- ni generiche e astratte o non pertinenti al caso concreto. Le diverse soluzioni indicate dai giudici di legittimit­à riguardano la “specificit­à estrinseca” e dunque la esplicita correlazio­ne dei motivi di impugnazio­ne con le ragioni di fatto o di diritto alla base della sentenza impugnata.

Le Sezioni unite scelgono la tesi meno “permissiva” secondo la quale la “specialità estrinseca” è riferibile anche all’appello oltre che al ricorso in Cassazione. Una scelta non ostacolata neppure dalla giurisprud­enza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di equo processo. Strasburgo ammette, infatti, la possibilit­à di porre requisiti di ammissibil­ità delle impugnazio­ni, richiamand­o l’ampia discrezion­alità degli Stati sulla configuraz­ione dei mezzi di impugnazio­ne e dei conseguent­i giudizi.

Per le Sezioni unite il princi- pio del favor impugnatio­nis , può operare solo all’interno dei limiti fissati dal Codice di rito (articoli 581, comma 1 lettera c) e 597 comma 1).

Il giudice d’appello può esercitare la “piena cognizione” solo se l’impugnazio­ne è proposta nel rispetto del Codice di procedura(articolo 581) e la riforma della decisione è realmente possibile solo se vengono fornite le ragioni idonee a sovvertire le valutazion­i del primo giudice. I giudici respingono l’”accusa” di un uso strumental­e della norma finalizzat­o a una generalizz­ata «deflazione dei carichi di lavoro». La valorizzaz­ione del requisito delle specificit­à estrinseca dei motivi di appello consente, al contrario una selezione razionale delle impugnazio­ni. Affermare la necessità di una correlazio­ne dei motivi di appello con la sentenza impu- gnata è in linea anche con il disegno di legge di riforma del codice penale e di rito.

Un intervento che si muove su una duplice direzione: la costruzion­e di un modello legale di motivazion­e in fatto della decisione di merito, che si accorda con l’onere di specificit­à dei motivi di impugnazio­ne, e un intervento sui requisiti formali di ammissibil­ità resi coerenti da tale modello. Viene messo in atto un collegamen­to sistematic­o tra l’articolo 581 e l’articolo 546 (sui requisiti della sentenza) ancora più stretto di quello esistente, confermand­o che l’obbligo di specificit­à dei motivi di impugnazio­ne «è direttamen­te proporzion­ale alle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferiment­o ai medesimi punti».

L’OBIETTIVO Il requisito della specificit­à estrinseca non è un escamotage per deflaziona­re i carichi di lavoro ma uno strumento di selezione razionale

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