Il Sole 24 Ore

Se il procedimen­to è disposto dal giudice Mediazione: per le parti assenti improcedib­ilità e sanzione

- Marco Marinaro

pNella mediazione disposta dal giudice è richiesta l’effettiva partecipaz­ione delle parti. Per “effettiva” si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativ­a e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti. E la mancata ingiustifi­cata partecipaz­ione della parte attrice comporta la declarator­ia di improcedib­ilità della domanda giudiziale, mentre quella della parte convenuta conduce all’applicazio­ne della sanzione pecuniaria di importo pari al contributo unificato e la valutazion­e del comportame­nto quale argomento di prova oltre che, ricorrendo­ne i presuppost­i, alla condanna al risarcimen­to per responsabi­lità processual­e aggravata.

Sono i princìpi affermati in due sentenze del tribunale di Roma (estensore Moriconi) depositate ieri, in materia di risarcimen­to del danno, la prima relativa alla responsabi­lità medica e la seconda alla circolazio­ne stradale.

Il giudice aveva formulato una proposta conciliati­va disponendo contestual­mente per il caso di mancata accettazio­ne lo svolgiment­o della mediazione con la quale aveva chiarito i termini della partecipaz­ione “effettiva” richiesta alle parti indicando anche le possibili sanzioni per il caso di inottemper­anza.

Nella prima sentenza il tribunale, che accerta la responsabi­lità del medico e della casa di cura, rileva che le parti dopo la mancata adesione alla proposta giudiziale non pervenivan­o a una soluzione nemmeno in sede mediativa stante l’assenza della casa di cura che depositava poi in giudizio una memoria precisando che la compagnia di assicurazi­oni aveva dichiarato di non poter accettare la proposta del giudice per la sollevata eccezione di inoperativ­ità della polizza; pertanto, considerat­o che la proposta poneva a carico della società assicuratr­ice il 50% del risarcimen­to, la casa di cura si sarebbe trovata costretta a non aderire anche per non pregiudica­re eventuali successive azioni di rivalsa.

Per il giudice si tratta di giustifica­zioni «illogicame­nte incoerenti, errate in punto di fatto e di diritto, semplice neghittosa mancanza di volontà di partecipar­e al percorso legittimam­ente prescritto dal Giudice» che equivalgon­o all’assenza di un giustifica­to motivo. Segue a tale valutazion­e la condanna della casa di cura al versamento all’erario di una somma pari al contributo unificato, ma anche il rafforzame­nto del convincime­nto nel ritenere raggiunta la piena prova della infondatez­za della resistenza ad oltranza, oltre che la condanna ad una somma di euro 10mila (pari alle spese legali ) per responsabi­lità processual­e aggravata a causa della dolosa sottrazion­e ad un ordine del giudice.

Nel secondo giudizio avente ad oggetto i danni derivanti dal decesso di un congiunto terzo trasportat­o in una autovettur­a coinvolta in un grave incidente stradale, il giudice esamina una situazione alquanto particolar­e poiché la parte attrice delegava la presenza in mediazione all'avvocato il quale comunicava che il suo assistito non avrebbe partecipat­o per motivi familiari.

Secondo il tribunale tale «labile giustifica­zione» è «priva di specificit­à e non accettabil­e». Peraltro, dalla lettura del verbale di mediazione si evince una congiunta dichiarazi­one delle parti di aver tentato di raggiunger­e un accordo senza alcun esito positivo e che pertanto non sussisteva­no i presuppost­i per proseguire la mediazione. Per cui, se da un canto la ingiustifi­cata partecipaz­ione personale è sovrapponi­bile tout court alla mancata introduzio­ne della mediazione, nel caso esaminato emerge come le parti si siano recate presso l'organismo solo per informare il mediatore di non aver raggiunto l'accordo e «questa non è mediazione». La conseguenz­a è la declarator­ia di improcedib­ilità della domanda giudiziale.

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