Se il procedimento è disposto dal giudice Mediazione: per le parti assenti improcedibilità e sanzione
pNella mediazione disposta dal giudice è richiesta l’effettiva partecipazione delle parti. Per “effettiva” si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti. E la mancata ingiustificata partecipazione della parte attrice comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, mentre quella della parte convenuta conduce all’applicazione della sanzione pecuniaria di importo pari al contributo unificato e la valutazione del comportamento quale argomento di prova oltre che, ricorrendone i presupposti, alla condanna al risarcimento per responsabilità processuale aggravata.
Sono i princìpi affermati in due sentenze del tribunale di Roma (estensore Moriconi) depositate ieri, in materia di risarcimento del danno, la prima relativa alla responsabilità medica e la seconda alla circolazione stradale.
Il giudice aveva formulato una proposta conciliativa disponendo contestualmente per il caso di mancata accettazione lo svolgimento della mediazione con la quale aveva chiarito i termini della partecipazione “effettiva” richiesta alle parti indicando anche le possibili sanzioni per il caso di inottemperanza.
Nella prima sentenza il tribunale, che accerta la responsabilità del medico e della casa di cura, rileva che le parti dopo la mancata adesione alla proposta giudiziale non pervenivano a una soluzione nemmeno in sede mediativa stante l’assenza della casa di cura che depositava poi in giudizio una memoria precisando che la compagnia di assicurazioni aveva dichiarato di non poter accettare la proposta del giudice per la sollevata eccezione di inoperatività della polizza; pertanto, considerato che la proposta poneva a carico della società assicuratrice il 50% del risarcimento, la casa di cura si sarebbe trovata costretta a non aderire anche per non pregiudicare eventuali successive azioni di rivalsa.
Per il giudice si tratta di giustificazioni «illogicamente incoerenti, errate in punto di fatto e di diritto, semplice neghittosa mancanza di volontà di partecipare al percorso legittimamente prescritto dal Giudice» che equivalgono all’assenza di un giustificato motivo. Segue a tale valutazione la condanna della casa di cura al versamento all’erario di una somma pari al contributo unificato, ma anche il rafforzamento del convincimento nel ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della resistenza ad oltranza, oltre che la condanna ad una somma di euro 10mila (pari alle spese legali ) per responsabilità processuale aggravata a causa della dolosa sottrazione ad un ordine del giudice.
Nel secondo giudizio avente ad oggetto i danni derivanti dal decesso di un congiunto terzo trasportato in una autovettura coinvolta in un grave incidente stradale, il giudice esamina una situazione alquanto particolare poiché la parte attrice delegava la presenza in mediazione all'avvocato il quale comunicava che il suo assistito non avrebbe partecipato per motivi familiari.
Secondo il tribunale tale «labile giustificazione» è «priva di specificità e non accettabile». Peraltro, dalla lettura del verbale di mediazione si evince una congiunta dichiarazione delle parti di aver tentato di raggiungere un accordo senza alcun esito positivo e che pertanto non sussistevano i presupposti per proseguire la mediazione. Per cui, se da un canto la ingiustificata partecipazione personale è sovrapponibile tout court alla mancata introduzione della mediazione, nel caso esaminato emerge come le parti si siano recate presso l'organismo solo per informare il mediatore di non aver raggiunto l'accordo e «questa non è mediazione». La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.