Bilanci: fisco leggero per vendite e affitti
Nella redazione dei bilanci le imprese fanno i conti con l’adeguamento delle regole fiscali ai nuovi principi contabili La tassazione va spalmata per la durata della retrolocazione e non applicata alla stipula
Plusvalenze da lease back tassate per la durata della retrolocazione. È questa una delle importanti conseguenze derivanti dalla modifica all’articolo 83 del Tuir, introdotta dall’articolo 13-bis del decreto Milleproroghe, che prevede l’efficacia fiscale dei criteri contabili di imputazione temporale dei costi e dei ricavi. Ancora da chiarire, invece, le altre ricadute del principio di derivazione rafforzata, in particolare con riferimento all’applicazione dei criteri di certezza e determinabilità fissati dall’articolo 109, comma 1, del Tuir.
Competenza fiscale
Dopo l’approvazione definitiva della legge di conversione del Dl 244/2016, le imprese cominciano a fare i conti con le conseguenze della (tardiva) norma di adeguamento delle regole fiscali ai nuovi principi contabili. L’articolo 13-bis del decreto, oltre a intervenire su diversi aspetti specifici del nuovo bilancio, estende alle imprese che applicano i principi Oic la regola di derivazione rafforzata già prevista per le società Ias adopter. Si prevede (nuovo testo dell’articolo 83, comma 1, Tuir) che in sede fiscale valgono (anche in deroga a specifiche norme del Tuir) i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione a periodo previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.
La norma, oltre a risolvere svariati aspetti legati alle novità introdotte dal nuovo bilancio 2016 (ad esempio, la trasformazione in interessi di una parte di ricavi e costi, quando si adotta il costo ammortizzato per crediti e debiti commerciali o l’analoga riqualificazione in componenti finanziarie degli oneri di transazione su un finanziamento, come spese per perizie, imposte ecc.), potrebbe impattare anche su questioni che la riforma del Dlgs 139/2015 non ha toccato.
Lease back da spalmare
L’allineamento del principio di competenza fiscale alle regole contabili dovrebbe in primo luogo ribaltare la tesi del Fisco sulla imposizione delle operazioni di sale and lease back.
Secondo la circolare 38/ E/2010 dell’agenzia delle Entrate, la plusvalenza derivante dalla vendita con retrolocazione va distintamente tassata nell’esercizio di stipula (o eventualmente dilazionata fino a cinque esercizi a norma dell’articolo 86 del Tuir), non trovando ingresso in ambito fiscale le regole di competenza contabile previste dall’articolo 2425-bis, comma 4, del Codice civile.
Il principio di derivazione rafforzata, valido per i componenti rilevati dal bilancio 2016, fa ritenere completamente superata questa tesi (peraltro già contrastata dalla giurisprudenza): il lease back va “qualificato” in modo unitario e il frazionamento della plusvalenza per la durata del leasing di ritorno avrà efficacia per l’imputazione temporale anche ai fini del reddito di impresa.
Non vi dovrebbero invece essere impatti fiscali rilevanti circa l’imputazione temporale di componenti derivanti da operazioni “standard”: cessioni di beni mobili e immobili e prestazioni di servizi. I criteri contabili per fissare la competenza del provento (Oic 15, paragrafo 29) e del costo (Oic 19, paragrafo 38) coincidono infatti sostanzialmente con quelli dell’articolo 109, comma 2, del Tuir.
Certezza e determinabilità
Un interrogativo riguarda la sopravvivenza delle regole fiscali di certezza e determinabilità oggettiva fissate dal comma 1 dell’articolo 109. La norma stabilisce infatti (con indicazione a dir poco frettolosa) che per le imprese con bilancio redatto secondo il codice civile si applicano «in quanto compatibili» le norme di attuazione del principio di derivazione a suo tempo fissate per le società Ias adopter.
Il Dm 48/2009, riferito a queste ultime, ha stabilito, in forza del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la disapplicazione dei commi 1 (certezza e determinabilità) e 2 (regole specifiche di competenza) dell’articolo 109. La peculiarità dei principi valutativi dei bilanci Ifrs (ribadita anche dalla relazione al Dm 48/2009) fa ritenere che questa disposizione non si possa automaticamente estendere alle imprese ItaGaap, ma un chiarimento ufficiale sulla questione è assolutamente necessario.