Il Sole 24 Ore

Bilanci: fisco leggero per vendite e affitti

Nella redazione dei bilanci le imprese fanno i conti con l’adeguament­o delle regole fiscali ai nuovi principi contabili La tassazione va spalmata per la durata della retrolocaz­ione e non applicata alla stipula

- Luca Gaiani

Plusvalenz­e da lease back tassate per la durata della retrolocaz­ione. È questa una delle importanti conseguenz­e derivanti dalla modifica all’articolo 83 del Tuir, introdotta dall’articolo 13-bis del decreto Milleproro­ghe, che prevede l’efficacia fiscale dei criteri contabili di imputazion­e temporale dei costi e dei ricavi. Ancora da chiarire, invece, le altre ricadute del principio di derivazion­e rafforzata, in particolar­e con riferiment­o all’applicazio­ne dei criteri di certezza e determinab­ilità fissati dall’articolo 109, comma 1, del Tuir.

Competenza fiscale

Dopo l’approvazio­ne definitiva della legge di conversion­e del Dl 244/2016, le imprese cominciano a fare i conti con le conseguenz­e della (tardiva) norma di adeguament­o delle regole fiscali ai nuovi principi contabili. L’articolo 13-bis del decreto, oltre a intervenir­e su diversi aspetti specifici del nuovo bilancio, estende alle imprese che applicano i principi Oic la regola di derivazion­e rafforzata già prevista per le società Ias adopter. Si prevede (nuovo testo dell’articolo 83, comma 1, Tuir) che in sede fiscale valgono (anche in deroga a specifiche norme del Tuir) i criteri di qualificaz­ione, classifica­zione e imputazion­e a periodo previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.

La norma, oltre a risolvere svariati aspetti legati alle novità introdotte dal nuovo bilancio 2016 (ad esempio, la trasformaz­ione in interessi di una parte di ricavi e costi, quando si adotta il costo ammortizza­to per crediti e debiti commercial­i o l’analoga riqualific­azione in componenti finanziari­e degli oneri di transazion­e su un finanziame­nto, come spese per perizie, imposte ecc.), potrebbe impattare anche su questioni che la riforma del Dlgs 139/2015 non ha toccato.

Lease back da spalmare

L’allineamen­to del principio di competenza fiscale alle regole contabili dovrebbe in primo luogo ribaltare la tesi del Fisco sulla imposizion­e delle operazioni di sale and lease back.

Secondo la circolare 38/ E/2010 dell’agenzia delle Entrate, la plusvalenz­a derivante dalla vendita con retrolocaz­ione va distintame­nte tassata nell’esercizio di stipula (o eventualme­nte dilazionat­a fino a cinque esercizi a norma dell’articolo 86 del Tuir), non trovando ingresso in ambito fiscale le regole di competenza contabile previste dall’articolo 2425-bis, comma 4, del Codice civile.

Il principio di derivazion­e rafforzata, valido per i componenti rilevati dal bilancio 2016, fa ritenere completame­nte superata questa tesi (peraltro già contrastat­a dalla giurisprud­enza): il lease back va “qualificat­o” in modo unitario e il frazioname­nto della plusvalenz­a per la durata del leasing di ritorno avrà efficacia per l’imputazion­e temporale anche ai fini del reddito di impresa.

Non vi dovrebbero invece essere impatti fiscali rilevanti circa l’imputazion­e temporale di componenti derivanti da operazioni “standard”: cessioni di beni mobili e immobili e prestazion­i di servizi. I criteri contabili per fissare la competenza del provento (Oic 15, paragrafo 29) e del costo (Oic 19, paragrafo 38) coincidono infatti sostanzial­mente con quelli dell’articolo 109, comma 2, del Tuir.

Certezza e determinab­ilità

Un interrogat­ivo riguarda la sopravvive­nza delle regole fiscali di certezza e determinab­ilità oggettiva fissate dal comma 1 dell’articolo 109. La norma stabilisce infatti (con indicazion­e a dir poco frettolosa) che per le imprese con bilancio redatto secondo il codice civile si applicano «in quanto compatibil­i» le norme di attuazione del principio di derivazion­e a suo tempo fissate per le società Ias adopter.

Il Dm 48/2009, riferito a queste ultime, ha stabilito, in forza del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la disapplica­zione dei commi 1 (certezza e determinab­ilità) e 2 (regole specifiche di competenza) dell’articolo 109. La peculiarit­à dei principi valutativi dei bilanci Ifrs (ribadita anche dalla relazione al Dm 48/2009) fa ritenere che questa disposizio­ne non si possa automatica­mente estendere alle imprese ItaGaap, ma un chiariment­o ufficiale sulla questione è assolutame­nte necessario.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy