Il Sole 24 Ore

Per i futuri avvocati il praticanta­to comincia un anno prima della laurea

Siglata la convenzion­e quadro tra Consiglio forense e presidi delle facoltà di Giur isprudenza Già dal 2017/2018 possibili 6 mesi di praticanta­to nell’ultimo anno di studi

- Marzio Bartoloni

Già dal prossimo anno accademico 2017/2018 chi frequenta l’ultimo anno di Giurisprud­enza potrà anticipare sei mesi di tirocinio per l’accesso alla profession­e. Ieri il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei direttori di Giurisprud­enza e Scienze giuridiche hanno siglato la convenzion­e quadro che attua la riforma forense del 2012 (la legge 247/2012) e il decreto del ministero della Giustizia n.70 del 17 marzo 2016 disciplina­ndo le modalità di svolgiment­o di questo tirocinio anticipato che prevede almeno 12 ore a settimana presso lo studio. Praticanta­ti che potranno comunque scattare solo dopo che gli ordini territoria­li avranno stipulato nei prossimi mesi apposite convenzion­i con le università locali in base alla convenzion­e quadro.

Per l’ammissione all’anticipo di un semestre di tirocinio durante gli studi universita­ri, lo studente dovrà essere in regola con lo svolgiment­o degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea (non più anche con il 27 di media come dalle prime bozze), avendo già ottenuto il riconoscim­ento dei crediti in diritto privato, diritto processual­e civile, diritto penale, diritto processual­e penale, diritto amministra­tivo, diritto costituzio­nale, diritto dell’Unione europea.

Durante lo svolgiment­o del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzio­ne del corso di studi (il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi) - su questo punto ci sarà l’aiuto e la vigilanza del tutor accademico - e l’effettiva frequenza dello studio profession­ale per almeno dodici ore alla settimana. L’avvocato dal canto suo garantirà «l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegia­ndo - recita la convenzion­e - il suo coinvolgim­ento nel- l’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controvers­ie». Con il numero delle udienze che potrà essere ridotto dalle 20 previste nel semestre a dodici. Il testo della convenzion­e prevede anche un altro paletto: nei casi in cui il praticante non consegua la laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso potrà chiedere di sospendere il tirocinio (che in tutto dura 18 mesi) per un periodo di sei mesi, superato il quale, «se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti ». Al termine del semestre lo studente dovrà redigere una relazione finale, siglata anche dall’avvocato e dal tutor accademico, da depositare presso il Consiglio dell’Ordine. Che rilascerà, sulla base delle verifiche, un attestato di tirocinio semestrale.

L’attuazione di questo tassello della formazione dei futuri avvocati è un primo passo verso il rior- dino del ciclo unico in giurisprud­enza sempre più necessario vista l’emorragia di iscritti (-35% in quattro anni). «Si auspica che queste prime innovazion­i - avverte Carla Barbati, presidente del Consiglio universita­rio nazionale - consentano ora di riaprire il tavolo sul riordino del corso di laurea magistrale, chiudendo un percorso avviato dal Cun nell’aprile 2013 e sfociato nella presentazi­one da parte delle associazio­ni scientific­he di area giuridica e della stessa Conferenza dei direttori di Giurisprud­enza e di Scienze giuridiche di tre proposte di riforma trasmesse al Miur il 19 gennaio 2015». Dagli studenti arrivano invece le critiche per il loro mancato coinvolgim­ento: «Daremo battaglia in ogni ateneo al momento dell'attuazione della Convenzion­e , per far sì che tutti i parametri siano rivisti in senso più inclusivo», avverte Elisa Marchetti dell’Udu.

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