Il Sole 24 Ore

Sanzioni più veloci e certe per gli statali assenteist­i

I vizi formali non basteranno a evitarle, procedimen­ti disciplina­ri entro 60 giorni

- Gianni Trovati gianni. trovati@ ilsole24or­e. com

Addio alle battaglie di carta bollata e alle contestazi­oni sul calendario delle notifiche o sui passaggi procedural­i: per difendersi dalle sanzioni disciplina­ri, licenziame­nti compresi, bisognerà parlare del merito.

Questo, almeno, è l’obiettivo ambizioso del nuovo codice disciplina­re dei dipendenti pubblici scritto nel decreto legislativ­o della riforma Madia che giovedì ha ottenuto il primo via libera in consiglio dei ministri. Questa mossa, che si affianca all’accelerazi­one sui tempi delle procedure e al rafforzame­nto delle responsabi­lità dei dirigenti, è stata finora la meno fortunata sul piano mediatico, ma potrebbe rivelarsi la più efficace all’atto pratico. Vediamo perché.

Spinta anche dalla continua pressione della cronaca, che anche ieri ha regalato un maxi-caso di assenteism­o in Campania (si veda la fotonotizi­a qui a fianco), la riforma torna sul codice disciplina­re dei dipendenti pubblici, tema che ovviamente va molto oltre ai casi dei timbratori di cartellino più presenti al mercato che in ufficio. In fatto di licenziame­nti, il codice riscritto dal decreto riprende le vecchie cause possibili, dalle assenze ingiustifi­cate alle «gravi condotte aggressive», dalle false dichiarazi­oni alle condanne penali definitive con i nterdizion­e dai pubblici uffici fino alle violazioni gravi e reiterate del codice di comportame­nto, e ne aggiunge tre: il rendimento negativo per tre anni, con una norma che in realtà aggiusta e riprende una regola già prevista e quasi mai applicata, la violazione di obblighi che abbia portato alla sospension­e per più di un anno in un biennio e, soprattutt­o, il mancato esercizio dell’azione disciplina­re da parte del funzionari­o che ha il dovere di avviarla.

Quest’ultimo punto rende generale un principio già anticipato, per i soli casi degli assenteist­i colti in flagrante, dal decreto dell’anno scorso sulle false timbrature. Il dirigente che deve vigilare e far partire l’azione disciplina­re, ma non lo fa, rischia la stessa sanzione del dipendente infedele.

Sempre dal decreto sulle false timbrature viene ripreso ed esteso il calendario accelerato per arrivare alla sanzione. La procedura sprint, con la sospension­e in 48 ore e l’uscita definitiva in 30 giorni, viene estesa a tutti i casi in cui il dipendente pubblico viene colto in flagrante a mettere in pratica il comportame­nto che può portare al licenziame­nto. Chi viene intercetta­to a chiedere una tangente per rilasciare un permesso, giusto per fare un esempio brutale, rientra in questa casistica. Anche le procedure ordinarie, senza flagranza, sono però chiamate a un’accelerazi­one decisa, che nel testo esaminato dal consiglio dei ministri prevede l’arrivo al traguardo della sanzione in 60 giorni.

L’ampliament­o dei casi e il taglio dei tempi, però, da soli conterebbe­ro poco, e anzi rischiereb­bero di rivelarsi controprod­ucenti senza la terza mossa, quella che chiude il cerchio e prevede che procedimen­to e sanzione non possano essere fatti cadere da ostacoli procedural­i o dal mancato rispetto dei tempi. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di garantire il successo delle tecniche di difesa che puntano sulla dilazione e non sulle risposte nel merito. I ritardi nell’iter, quindi, saranno pagati dai responsabi­li, ma non favorirann­o gli “imputati”: a meno che gli inciampi della procedura non compromett­ano «irrimediab­ilmente» i diritti di difesa del dipendente, con una previsione inevitabil­e per evitare rischi di costituzio­nalità che andrà però declinata in modo concreto in tribunale.

In quest’ottica rientrano anche i primi ritocchi all’articolo 18, che mantengono la “tutela reale” del reintegro ma fissano un tetto di 24 mensilità agli indennizzi. Non solo: in caso di reintegro l’amministra­zione potrà tentare una prova d’appello, riattivand­o la procedura disciplina­re entro 60 giorni dalla sentenza definitiva.

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