Il Sole 24 Ore

«Sull’art. 18 serviva più coraggio, positivo il tetto al risarcimen­to»

Pietro Ichino Giuslavori­sta e senatore Pd

- Claudio Tucci

L’ arrivo di un tetto di 24 mesia i risarcimen­ti peri licenziame­nti illegittim­i dei dipendenti pubblici «è una novità importante» che «guarda anche al bilancio delle pubbliche amministra­zioni»; ma il «governo poteva essere più coraggioso» nell’armonizzaz­ione completa con il diritto del lavoro privato :« L’ apertura al contratto a tutele crescenti avrebbe infatti consentito un facile assorbimen­to di gran parte del mezzo milione di co.co.co. e lavoratori a termine oggi presenti nella Pa».

Pietro Ichino, ordinario di diritto del Lavoro, e senatore Pd, vede più ombre che luci nel nuovo articolo 18 per gli statali introdotto dal Testo unico Madia: «Mi permetta però di dire una cosa: al ministero della Funzione pubblica, dopo avere sostenuto per due anni che la nuova disciplina dei licenziame­nti non si applicava nel settore pubblico, si sono resi conto che non è così: senza una disciplina speciale la riforma del 2012 completata nel 2015 si applica anche ai nuovi assunti nelle amministra­zioni». E per i vecchi assunti? Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, invece, avrebbe dovuto applicarsi la legge Fornero del 2012. Però quella stessa legge subordinav­a l’applicazio­ne nel settore pubblico a una «norma di armonizzaz­ione» che il governo avrebbe dovuto emanare e non ha mai emanato. Su questo punto si è determinat­o un contrasto di giurisprud­enza in seno alla Cassazione.

Ora che cosa ha deciso il governo con questo schema di decreto?

In seno all’esecutivo si sono confrontat­e posizioni diverse. La Funzione pubblica ha proposto una norma che ripristina­va puramente e sempliceme­nte il vecchio articolo 18, quello pre-legge Fornero per intenderci, con reintegraz­ione automatica e risarcimen­to illimitato, per tutti i dipendenti pubblici, vecchi e nuovi. A Palazzo Chigi c’era invece chi, anche tra i membri del governo, avrebbe preferito lasciare le cose come stanno, riconoscen­do l’applicabil­ità della riforma del 2015 ai nuovi assunti, se non altro per favorire l’immissione in ruolo con il contratto a tutele crescenti dei molti collaborat­ori autonomi e a termine delle amministra­zioni, che sono in attesa di stabilizza­zione da anni.

Alla fine ha vinto la soluzione di compromess­o...

Sì, sul tavolo c’erano tre ipotesi di compromess­o: l’emanazione della norma di armonizzaz­ione prevista dalla legge Fornero, con una clausola che la renda applicabil­e a tutti i dipendenti, escludendo la riforma del 2015 per i nuovi; oppure l’introduzio­ne di una norma che sempliceme­nte lasciasse al giudice la possibilit­à della reintegraz­ione, eliminando l’automatici­tà; infine l’ipotesi di introdurre soltanto il limite massimo del risarcimen­to previsto dalla legge Fornero: 24 mensilità. Vista anche la posizione del ministro del Lavoro, il presidente del Consiglio ha optato per quest’ultima soluzione.

Un passo avanti, o uno indietro?

È meglio che niente. Ma il governo avrebbe potuto e dovuto essere più coraggioso, anche perché il Jobs act sta dando risultati eccellenti. Se proprio però si voleva dettare una disciplina speciale per il settore pubblico, sarebbe stato molto meglio lasciare al giudice la scelta se applicare o no la reintegraz­ione nei casi in cui l'esito del giudizio dipende da una valutazion­e discrezion­ale circa la gravità del motivo, oggettivo o soggettivo, del licenziame­nto. Va anche detto, però, che l’aver posto un limite massimo al risarcimen­to costituisc­e una novità importante, che va salutata molto positivame­nte, perché evita le catastrofi finanziari­e conseguent­i alla soccombenz­a delle amministra­zioni in controvers­ie nelle quali l’alea del giudizio è sempre, inevitabil­mente, amplissima.

Resta il fatto che la legge Madia non contiene alcuna delega in materia di licenziame­nti. C’è un rischio di eccesso di delega?

Sì. È vero che nella legge c’è un punto in cui si delega il governo a emanare norme per la soluzione delle incertezze interpreta­tive. Ma su questa materia l’incertezza ha riguardato soltanto la questione se sia indispensa­bile oppure no una norma di armonizzaz­ione per l’applicazio­ne della legge Fornero del 2012 nel settore pubblico, che la legge stessa esplicitam­ente prevede. Non mi sembra proprio che la soluzione di questa incertezza comprenda anche la disapplica­zione integrale di quella legge.

«Scelto il compromess­o ma il governo poteva aprire al contratto a tutele crescenti nella Pa»

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Pietro Ichino

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