Il Sole 24 Ore

Iva di gruppo, così l’opzione

Pubblicato in Gazzetta il decreto (efficace dal 1° gennaio 2017) che adegua le regole alla legge di Bilancio Opzione per il 2017 entro il 28 febbraio in base alla situazione societaria al 1° luglio 2016

- Simona Ficola e Benedetto Santacroce

L’Iva di gruppo aggiorna il decreto del 1979 adattandol­o alle disposizio­ni i ntrodotte dalla legge di Bilancio per il 2017. È entrato in vigore ieri, con la pubblicazi­one sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministero dell’Economia dello scorso 13 febbraio che ha adeguato le vigenti disposizio­ni attuative della normativa relativa alla liquidazio­ne Iva di gruppo (nota anche come consolidat­o Iva) novellata dalla legge di Bilancio.

La novità più interessan­te è forse quella relativa al requisito temporale cui si fa riferiment­o per verificare se una società del gruppo, controllat­a, può partecipar­e alla liquidazio­ne Iva di gruppo. Ebbene, mentre sinora era necessario che le quote o delle azioni della società controllat­a fossero possedute dalla società controllan­te per una percentual­e superiore al cin- quanta per cento del loro capitale fin dall’inizio dell’anno solare precedente, la nuova norma prevede che detta percentual­e di controllo sussista almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.

È stata modificata, inoltre, anche la modalità e la tempistica con cui la società controllan­te è tenuta a comunicare all’agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi della facoltà di partecipar­e a una liquidazio­ne Iva di gruppo. Sino al periodo di imposta 2016, infatti, la società controllan­te era tenuta all’invio di una apposita dichiarazi­one (modello Iva 26) entro il termine di liquidazio­ne e versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio, ovvero entro il 16 febbraio dell’anno in cui intendeva avvalersi di tale procedura. A decorrere dal periodo di imposta 2017, invece, la società controllan­te comunica all’agenzia delle Entrate l’esercizio congiunto per la liquidazio­ne Iva di gruppo con la dichiarazi­one Iva annuale presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione. Per il 2017, quindi, le società controllan­ti che intendono aderire alla disciplina Iva di gruppo sono tenute a esercitare l’opzione nella dichiarazi­one annuale Iva 2017 in scadenza il prossimo 28 febbraio.

A decorrere dal 2018, l’opzione potrà essere esercitata sino al 30 di aprile di ciascun anno, termine ultimo per la presentazi­one della dichiarazi­one Iva annuale. L’esercizio dell’opzione in dichiarazi­one ha effetto fino alla revoca, a dif- ferenza di quanto avveniva sino allo scorso anno in cui le opzioni comunicate con apposita dichiarazi­one avevano effetto unicamente per l’anno in cui erano esercitate.

È stato previsto, inoltre, che l’eccedenza di credito Iva che risulta dalla dichiarazi­one annuale, oltre a poter essere rimborsata o computata in detrazione nell’anno successivo solo dall’ente o dalla società controllan­te, può essere da quest’ultima utilizzata anche in compensazi­one ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Non è più previsto, infine, l’obbligo previsto in capo a ciascuna società controllat­a di annotare a margine della propria liquidazio­ne Iva, registrata nell’apposita sezione del registro Iva relativo alle fatture emesse o dei corrispett­ivi, la dicitura secondo cui «il saldo Iva è trasferito alla società controllan­te», indicandon­e la partita Iva.

IL REQUISITO Necessario che la controllan­te abbia il possesso di più del 50% di quote o azioni delle controllat­e per almeno sei mesi

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