Iva di gruppo, così l’opzione
Pubblicato in Gazzetta il decreto (efficace dal 1° gennaio 2017) che adegua le regole alla legge di Bilancio Opzione per il 2017 entro il 28 febbraio in base alla situazione societaria al 1° luglio 2016
L’Iva di gruppo aggiorna il decreto del 1979 adattandolo alle disposizioni i ntrodotte dalla legge di Bilancio per il 2017. È entrato in vigore ieri, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministero dell’Economia dello scorso 13 febbraio che ha adeguato le vigenti disposizioni attuative della normativa relativa alla liquidazione Iva di gruppo (nota anche come consolidato Iva) novellata dalla legge di Bilancio.
La novità più interessante è forse quella relativa al requisito temporale cui si fa riferimento per verificare se una società del gruppo, controllata, può partecipare alla liquidazione Iva di gruppo. Ebbene, mentre sinora era necessario che le quote o delle azioni della società controllata fossero possedute dalla società controllante per una percentuale superiore al cin- quanta per cento del loro capitale fin dall’inizio dell’anno solare precedente, la nuova norma prevede che detta percentuale di controllo sussista almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.
È stata modificata, inoltre, anche la modalità e la tempistica con cui la società controllante è tenuta a comunicare all’agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi della facoltà di partecipare a una liquidazione Iva di gruppo. Sino al periodo di imposta 2016, infatti, la società controllante era tenuta all’invio di una apposita dichiarazione (modello Iva 26) entro il termine di liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio, ovvero entro il 16 febbraio dell’anno in cui intendeva avvalersi di tale procedura. A decorrere dal periodo di imposta 2017, invece, la società controllante comunica all’agenzia delle Entrate l’esercizio congiunto per la liquidazione Iva di gruppo con la dichiarazione Iva annuale presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione. Per il 2017, quindi, le società controllanti che intendono aderire alla disciplina Iva di gruppo sono tenute a esercitare l’opzione nella dichiarazione annuale Iva 2017 in scadenza il prossimo 28 febbraio.
A decorrere dal 2018, l’opzione potrà essere esercitata sino al 30 di aprile di ciascun anno, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva annuale. L’esercizio dell’opzione in dichiarazione ha effetto fino alla revoca, a dif- ferenza di quanto avveniva sino allo scorso anno in cui le opzioni comunicate con apposita dichiarazione avevano effetto unicamente per l’anno in cui erano esercitate.
È stato previsto, inoltre, che l’eccedenza di credito Iva che risulta dalla dichiarazione annuale, oltre a poter essere rimborsata o computata in detrazione nell’anno successivo solo dall’ente o dalla società controllante, può essere da quest’ultima utilizzata anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.
Non è più previsto, infine, l’obbligo previsto in capo a ciascuna società controllata di annotare a margine della propria liquidazione Iva, registrata nell’apposita sezione del registro Iva relativo alle fatture emesse o dei corrispettivi, la dicitura secondo cui «il saldo Iva è trasferito alla società controllante», indicandone la partita Iva.
IL REQUISITO Necessario che la controllante abbia il possesso di più del 50% di quote o azioni delle controllate per almeno sei mesi