Il Sole 24 Ore

Canone Rai, nuovo modello per l’esenzione

- Mauro Pizzin

Cambia il modello di presentazi­one della dichiarazi­one sostitutiv­a relativa al canone di abbonament­o Rai per uso privato. Il nuovo modello è allegato al provvedime­nto delle Entrate, pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia. Contestual­mente viene modificato in alcuni punti anche il provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 con cui sono state definite le modalità e i termini di presentazi­one della dichiarazi­one sostitutiv­a.

Si ricorda che in materia di versamento del canone Rai, la legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/15), all’articolo 1, comma 153, ha introdotto un’ulteriore presunzion­e di detenzione dell’apparecchi­o televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. Per superare la presunzion­e, dallo scorso anno è stata ammessa esclusivam­ente una dichiarazi­one rilasciata ai sensi del Dpr 445/2000, che deve essere presentata all’agenzia delle Entrate con le modalità definite e secondo il modello approvato dall’agenzia delle Entrate con provvedime­nto 24 marzo 2016.

L’intervento di ieri dell’Agenzia riguarda, in particolar­e, l’ipotesi in cui si dichiara che il canone di abbonament­o alla television­e non deve essere addebitato in alcune delle utenze elettriche intestate al dichiarant­e, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica, di cui il dichiarant­e comunica il codice fiscale (quadro B del modello).

Il nuovo provvedime­nto introduce la possibilit­à di indicare nel modulo, entro uno spazio apposito, la data a decorrere dalla quale sussiste il presuppost­o contenuto nella dichiarazi­one ai fini della cessazione del pagamento del canone, mentre in precedenza la dichiarazi­one sostituiva per l’ipotesi contemplat­a dal quadro B aveva effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazi­one. Sotto questo aspetto il provvedime­nto di ieri allinea gli effetti della decorrenza della comunicazi­one, in caso di doppia utenza, agli altri casi.

Altra novità, per semplifica­re la compilazio­ne del modello, è quella del quadro separato per comunicare la variazione dei presuppost­i di una dichiarazi­one resa precedente­mente.

Meno chiara appare, invece, la modifica apportata al punto 3.1 - secondo cui le dichiarazi­oni sostitutiv­e possono essere presentate in ogni giorno dell’anno - dal momento che questa disposizio­ne era presente tal quale anche nel provvedime­nto del 24 marzo 2016.

Viene previsto, inoltre, un periodo transitori­o per i 60 giorni successivi al provvedime­nto di ieri in cui è possibile utilizzare anche il vecchio modello di dichiarazi­one sostitutiv­a contenuto nel provvedime­nto delle Entrate del 24 marzo 2016, così come modificato dal provvedime­nto del 21 aprile 2016. Sono state, infine, approvate le specifiche tecniche per la trasmissio­ne telematica dei dati contenuti nel nuovo modello.

NEL «QUADRO B» In caso di doppia utenza l’obbligo di pagamento cessa solamente dalla data indicata in dichiarazi­one

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