Il Sole 24 Ore

Fattura inesistent­e se non c’è prestazion­e

- Antonio Iorio

Per il reato di dichiarazi­one fraudolent­a mediante utilizzo di fatture oggettivam­ente inesistent­i non basta provare che i fornitori non sono in grado di svolgere i servizi fatturati ma va riscontrat­a l’effettivit­à delle prestazion­i eseguite. A fornire questa interessan­te interpreta­zione è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 9139 depositata ieri.

Un contribuen­te veniva accusato di dichiarazi­one fraudolent­a mediante utilizzo di fatture per prestazion­i oggettivam­ente inesistent­i relative a opere edili affidate in subappalto. Il giudice di primo grado riteneva che le imprese emittenti le fatture non po- tevano svolgere i lavori in questione, sulla base di una serie di indizi: assenza di collaborat­ori e dipendenti e di strutture idonee, anomalie nei pagamenti eseguiti per lo più per contanti nonostante gli importi elevati, dichiarazi­oni di alcuni prestatori che non ricordavan­o lo svolgiment­o delle attività ecc. Tuttavia assolveva l’imputato avendo provato che i lavori in questione erano stati effettivam­ente eseguiti. Ne conseguiva, secondo il tribunale, che non poteva trattarsi di fatture oggettivam­ente inesistent­i stante l’esecuzione delle opere, verosimilm­ente svolte da altri soggetti.

La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado e condannava l’imprendito­re ritenen- do i lavori in questione mai eseguiti. L’imputato ricorreva così per Cassazione lamentando vizi di motivazion­e e violazione di legge nell'affermazio­ne della responsabi­lità dell'imprendito­re

La Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici di legittimit­à hanno evidenziat­o che la sentenza di appello inizialmen­te ha condiviso le conclusion­i del tribunale e cioè che in virtù di alcune circostanz­e, non contestate dalla difesa, i lavori non erano stati eseguiti dalle ditte emittenti le fatture, ma concludeva per la mancata esecuzione delle medesime opere. Tale conclusion­e – in contrasto con quella del giudice di primo grado - non era, però, in alcun modo motivata. Da qui l’accogli- mento del ricorso dell’imputato.

La sentenza è interessan­te perché non di rado, a seguito di controlli fiscali nei confronti di contribuen­ti ritenuti “cartiere” perché privi di strutture, si contesta l’utilizzo di fatture oggettivam­ente inesistent­i ai destinatar­i dei documenti: spesso però questi ultimi le prestazion­i o le cessioni fatturate le hanno effettivam­ente ricevute, ancorché da soggetti differenti (soggettiva­mente inesistent­i). In queste ipotesi, quindi, l’eventuale contestazi­one di falsità oggettiva è priva di fondamento in quanto essa attiene l’assenza dell’operazione e non l’esecuzione della stessa da parte di un fornitore differente.

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