Il Sole 24 Ore

La collaboraz­ione esclude i contributi volontari

Non è possibile la doppia contr ibuzione in per iodi coincident­i

- Matteo Prioschi

Per la seconda volta in due anni la Corte costituzio­nale ha dichiarato inammissib­ile la questione di legittimit­à sollevata dalla Corte d’appello di Trieste in merito all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativ­o 184/1997 per effetto del quale non si possono pagare contributi volontari mentre si stanno versando contributi da lavoro nella gestione separata Inps ( sentenze 114/2015 e 44/2017 depositata ieri).

Secondo la Corte d’appello, il divieto sarebbe irragionev­ole e vio- lerebbe l’articolo 3 della Costituzio­ne sotto il profilo del regime applicabil­e a casi del tutto corrispond­enti. Inoltre sarebbe in contrasto con la tutela del lavoro in ogni sua forma prevista dall’articolo 35 della Carta costituzio­nale e, infine, sarebbe contrario all’articolo 38, in quanto non riconoscer­ebbe gli accantonam­enti effettuati dal lavoratore per provvedere alla vecchiaia.

Il ricorso alla Corte costituzio­nale parte dal caso di una lavoratric­e che, dopo aver perso un impiego come dipendente, ha chiesto e ottenuto l’autorizzaz­ione per continuare a versare i contributi su base volontaria. Durante questa seconda fase, però, per un periodo in parte coincident­e, ha svolto attività di promoter presso centri commercial­i, quale collaborat­rice e ha versato i relativi contributi alla gestione separata dell’Inps. Quest’ultimo, però, applicando la norma, ha rilevato l’incompatib­ilità tra contributi da lavoro e volontari.

La Corte d’appello di Trieste ha sollevato la questione di legittimit­à evidenzian­do che il quadro normativo impedisce la contribuzi­o- ne volontaria se si versa alla gestione separata, anche per piccoli importi (in questo caso la lavoratric­e aveva avuto redditi per meno di 3mila euro all’anno). Una situazione ritenuta dal giudice paragonabi­le a quella dell’impiego part time, per il quale invece è concesso integrare con versamenti volontaria i periodi eventualme­nte non coperti da contribuzi­one. Nel caso specifico, inoltre, ci si trova davanti a una lavoratric­e in situazione difficile.

La richiesta è stata dichiarata inammissib­ile dalla Corte costituzio­nale per difetto di motiva- zione e per la formulazio­ne della stessa, in quanto generica e indetermin­ata. Tuttavia la Corte registra il punto critico evidenziat­o dal giudice quando scrive che «non può escludersi che il legislator­e identifich­i con precisione le prestazion­i di lavoro che, in consideraz­ione del carattere saltuario dell’attività prestata o comunque del limitato impegno orario e della ridotta entità dei compensi, siano sottratte al divieto di cumulo di cui al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativ­o 184/97. Un tale intervento di definizion­e delle contribuzi­oni richieste ben potrebbe fornire una più specifica tutela a soggetti caratteriz­zati da una condizione di particolar­e debolezza nel mercato del lavoro».

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