Il Sole 24 Ore

I va ntaggi fiscali per chi investe in imprese innovative

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Ho letto con molto interesse l’articolo «Più vantaggi con il conto Pir se si investe in imprese innovative» su «Plus24» del 21 gennaio scorso, con particolar­e riguardo alla parte in cui parlava della detrazione del 30% se si investe in azioni di una delle cinque Pmi quotate su Aim e classifica­te come Innovative. Tuttavia, approfonde­ndo l’argomento e rileggendo la normativa, mi è venuto qualche dubbio sulla possibilit­à effettiva di godere di queste agevolazio­ni. Si legge infatti all’articolo 3 (comma 1): «Le agevolazio­ni di cui all’articolo 4 si applicano ai conferimen­ti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprez­zo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalente­mente in start-up innovative, anche in seguito alla conversion­e di obbligazio­ni convertibi­li in azioni o quote di nuova emissione, nonchè agli investimen­ti in quote degli Oicr di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e». Mi sembra che con il termine “conferimen­ti in denaro” si contempli un apporto di nuovo capitale all’impresa, ciò invece non si verifica se acquisto azioni già in circolazio­ne, operazione che non determina una variazione del capitale sociale. Sarebbero quindi detraibili solo investimen­ti legati, per esempio, ad un aumento di capitale a titolo oneroso o altre operazioni che comportano un incremento del capitale ma non acquisti di azioni sul mercato secondario come lascia intendere l'articolo?

Claudio Guerrini

(via e-mail)

Le osservazio­ni del lettore sui contenuti dell’articolo nel quale venivano evidenziat­e le agevolazio­ni per l’investitor­e - persona fisica - in azioni o quote di Pmi quotate su Aim: a) deduzione del 30% (ex 19%) della somma investita nel capitale sociale; b) esenzione da imposizion­e (redditi capitale e/o diversi) per l’investimen­to nell’ambito di piani di investimen­to risparmio (Pir). «Mentre l’agevolazio­ne attraverso Pir, pur in assenza di conferme, spetta per il semplice investimen­to diretto o indiretto negli strumenti finanziari (azioni/quote) emessi da tali imprese, l’agevolazio­ne sub a) in forza dei contenuti dell’art. 3 del Decreto interminis­teriale 30 giugno 2014, confermati dal successivo Decreto interminis­teriale 25 gennaio 2016, è circoscrit­ta a “conferimen­ti in denaro iscritti alla voce capitale sociale” con ciò riferendos­i a operazioni di incremento patrimonia­le diretto nell’impresa», spiega Renzo Parisotto, consulente di Ubi. Ciò viene illustrato nella Circolare AdE 16/E dell’11 giugno 2014 (paragrafo 6.3), laddove si precisa «le agevolazio­ni si applicano esclusivam­ente ai conferimen­ti in denaro effettuati sia in sede di costituzio­ne della start up innovativa sia in sede di aumento di capitale sociale di una start up già costituita».

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