I va ntaggi fiscali per chi investe in imprese innovative
Ho letto con molto interesse l’articolo «Più vantaggi con il conto Pir se si investe in imprese innovative» su «Plus24» del 21 gennaio scorso, con particolare riguardo alla parte in cui parlava della detrazione del 30% se si investe in azioni di una delle cinque Pmi quotate su Aim e classificate come Innovative. Tuttavia, approfondendo l’argomento e rileggendo la normativa, mi è venuto qualche dubbio sulla possibilità effettiva di godere di queste agevolazioni. Si legge infatti all’articolo 3 (comma 1): «Le agevolazioni di cui all’articolo 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonchè agli investimenti in quote degli Oicr di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e». Mi sembra che con il termine “conferimenti in denaro” si contempli un apporto di nuovo capitale all’impresa, ciò invece non si verifica se acquisto azioni già in circolazione, operazione che non determina una variazione del capitale sociale. Sarebbero quindi detraibili solo investimenti legati, per esempio, ad un aumento di capitale a titolo oneroso o altre operazioni che comportano un incremento del capitale ma non acquisti di azioni sul mercato secondario come lascia intendere l'articolo?
Claudio Guerrini
(via e-mail)
Le osservazioni del lettore sui contenuti dell’articolo nel quale venivano evidenziate le agevolazioni per l’investitore - persona fisica - in azioni o quote di Pmi quotate su Aim: a) deduzione del 30% (ex 19%) della somma investita nel capitale sociale; b) esenzione da imposizione (redditi capitale e/o diversi) per l’investimento nell’ambito di piani di investimento risparmio (Pir). «Mentre l’agevolazione attraverso Pir, pur in assenza di conferme, spetta per il semplice investimento diretto o indiretto negli strumenti finanziari (azioni/quote) emessi da tali imprese, l’agevolazione sub a) in forza dei contenuti dell’art. 3 del Decreto interministeriale 30 giugno 2014, confermati dal successivo Decreto interministeriale 25 gennaio 2016, è circoscritta a “conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale” con ciò riferendosi a operazioni di incremento patrimoniale diretto nell’impresa», spiega Renzo Parisotto, consulente di Ubi. Ciò viene illustrato nella Circolare AdE 16/E dell’11 giugno 2014 (paragrafo 6.3), laddove si precisa «le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start up innovativa sia in sede di aumento di capitale sociale di una start up già costituita».