BONUS ENERGETICO TRA DETRAZIONE E DEDUZIONE
Un libero professionista acquista un immobile di categoria catastale A/2 da destinare ad uso ufficio al 100%. Su tale immobile effettuerà dei lavori di risparmio energetico. Posto che può recuperare il 65%, in quale percentuale può recuperare i costi anche in contabilità?
V.M. – MILANO
È possibile considerare i costi sostenuti per i lavori integralmente in deduzione a condizione di osservare la previsione di cui all’articolo 54 del Tuir. In particolare, la deduzione potrà essere fatta valere nell’esercizio in cui la spesa è stata sostenuta (in un’unica soluzione) entro il limite del 5 per cento del valore complessivo dei beni materiali ammortizzabili esistente all’inizio del periodo di imposta (risultante dal registro dei beni ammortizzabili). La quota eccedente sarà considerata in deduzione in quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi. È irrilevante che il contribuente intenda fruire della detrazione Irpef nella misura del 65 per cento prevista per i costi finalizzati al risparmio energetico. Ciò a condizione, come nel caso del lettore, che l’immobile sia utilizzato nell’esercizio dell’attività. La doppia agevolazione è stata anche confermata dalla circolare 20/E del 2011 (quesito 3.4), nella quale si domandava se un contribuente che svolga l’attività professionale presso lo stesso immobile utilizzato anche a scopo abitativo, possa comunque beneficiare, effettuando degli interventi di riqualificazione energetica, della detrazione al 65% nonostante la deduzione, nella misura del 50%. L’Agenzia rispondeva quindi che il beneficio spetta anche “agli esercenti arti e professioni” e che “gli interventi possono riguardare sia immobili abitativi che immobili strumentali all’esercizio dell’attività”. Non solo, ma “il contribuente, nel caso prospettato, può fruire della detrazione del 65% anche in relazione alle spese che siano state dedotte ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio dell’attività professionale. Tale deduzione – concludeva l’Agenzia – non comporta il venir meno del diritto alla detrazione, purché ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio”.