Il Sole 24 Ore

Assicurato­ri citati per gli errori sanitari

Nuove regole per agevolare gli indennizzi ai pazienti

- Filippo Martini

La riforma della responsabi­lità sanitaria - la legge 24/2017 pubblicata venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale - impone un restyling pesante alla disciplina della colpa in sanità. Cambiano le regole dell’imputazion­e civile e penale dell’errore clinico, ma anche il profilo della gestione dei flussi economici destinati al risarcimen­to dei danni. Viene introdotta, inoltre, l’azione diretta contro l’assicurato­re, che potrà essere citato per ottenere l’indennizzo dei danni da errori medici.

La legge di riforma della responsabi­lità sanitaria (legge 24 dell’8 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 64 di venerdì scorso) avrà ripercussi­oni sulla disciplina della colpa in sanità, tanto per le regole dell’imputazion­e civile e penale dell’errore clinico, quanto sotto il profilo della gestione dei flussi economici destinati al risarcimen­to dei danni. Molte cose sono destinate a cambiare anche sotto il profilo della struttura del processo civile, che avrà una evoluzione del tutto nuova dal punto di vista del danneggiat­o, ma anche per i soggetti chiamati a rispondere dei danni causati dall’errore clinico.

Il doppio binario

La legge impone, innanzitut­to, una scelta di tipo “strategico” al legale che assisterà il paziente, vittima presunta dell’errore medico, nella scelta dei soggetti passivi verso i quali rivolgere la propria azione legale. Infatti l’articolo 7 pone un “doppio binario” tra la natura della responsabi­lità dell’operatore sanitario (di tipo extracontr­attuale) e quella della struttura (contrattua­le) e tale distinzion­e incide anche sul contenuto della prova da offrire in giudizio. Da un lato la responsabi­lità contrattua­le agevola l’onere della prova dell’attore danneggiat­o, che potrà limitarsi a eccepire l’inadempime­nto dell’azienda e il danno conseguito; dall’altro, invece, la responsabi­lità extracontr­attuale, in base all’articolo 2043 del Codice civile, invocata contro il medico operatore “intramoeni­a”, comporterà la necessità di provare anche la colpa specifica del sanitario, oltre alla connession­e causale diretta tra errore e danno procurato, a pena di reiezione della domanda nei suoi confronti.

L’azione verso la sola struttura sanitaria, pertanto, si presenta, da un lato, come più agevole per la parte lesa (anche per effetto del regime prescrizio­nale più lungo di dieci anni), ma, dall’altro, la citazione anche del sanitario permetterà una maggiore estensione della platea dei soggetti passivi e, al tempo stesso, delle coperture assicurati­ve rese disponibil­i per il risarcimen­to del danno.

La procedura

La legge pone anche non pochi vincoli di natura processual­e nella fase antecedent­e l’introduzio­ne del giudizio avanti alla autorità giudiziari­a. Innanzitut­to, il danneggiat­o avrà l’onere di esperire un tentativo di conciliazi­one - alternativ­o alla mediazione - prima di avviare il contenzios­o giudiziale (si veda l’articolo pubblicato a fianco). Se l’accordo non viene raggiunto, l’avvocato della vittima dovrà introdurre, entro 90 giorni, il giudizio risarcitor­io vero e proprio con il rito sommario di cognizione previsto dall’articolo 702-bis del Codice di procedura civile, che consente una trattazion­e accelerata delle carte giudiziali e una più celere decisione.

Per facilitare la soluzione immediata della controvers­ia, l’articolo 12 della riforma consente alla vittima di citare in giudizio direttamen­te l’assicurato­re chiamato a garantire il responsabi­le, sia esso un’azienda sanitaria pubblica o privata, o un operatore sanitario che agisca in regime libero profession­ale. Questa facoltà, che si ispira all’analogo diritto concesso dalla disciplina della responsabi­lità civile auto, ha il duplice scopo di rendere palese fin da subito la garanzia patrimonia­le che fornirà la provvista economica utile al risarcimen­to del danno e di alleggerir­e la posizione dell’assicurato che vedrà – in ipotesi di riconoscim­ento di responsabi­lità – l’immediata condanna dell’assicurato­re con salvezza del proprio patrimonio.

La partecipaz­ione dell’assicurato­re, fin dalla prima istanza, all’azione risarcitor­ia è rafforzata dall’obbligo per la compagnia 7 La riforma introduce una responsabi­lità a “doppio binario”. L’operatore sanitario risponde a titolo di responsabi­lità extracontr­attuale nei confronti del paziente-vittima dell’errore, mentre l’ospedale o la clinica hanno una responsabi­lità contrattua­le. Far valere la responsabi­lità extracontr­attuale è più complesso: il paziente deve provare la colpa specifica del medico e la connession­e causale diretta tra l’errore e il danno; l’azione inoltre si prescrive in cinque anni anziché in dieci. garante di istruire il sinistro sanitario con particolar­e solerzia, dato che è previsto nell’ambito della conciliazi­one l’obbligo (sanzionabi­le se disatteso) di formulare al paziente-attore un’offerta di risarcimen­to del danno o di comunicare i motivi per i quali non si ritiene sussista un obbligo risarcitor­io.

La legge impone, inoltre, che nel giudizio promosso contro l’assicurato­re della struttura o del medico libero profession­ista siano chiamati in causa anche gli assicurati (quali litisconso­rti obbligator­i, dunque) al fine di ottenere una condanna solidale al risarcimen­to dei danni.

L’azione di rivalsa

L’articolo 9 della legge delimita in modo significat­ivo l’azione di rivalsa che, sino ad oggi, consentiva sempre alle strutture sanitarie (o al loro assicurato­re) di riversare sui medici, dipendenti e non, le conseguenz­e del proprio errore.

Con le limitazion­i dell’articolo 9, invece, l’azione di rivalsa potrà essere svolta solo in caso di dolo e colpa grave del sanitario e comunque solo dopo che l’azienda abbia provveduto a risarcire il danno su sentenza o con accordo transattiv­o.

La rivalsa contro l’operatore sanitario – salva l’ipotesi che sia stato chiamato in giudizio assieme alla struttura – opera anche con un limite economico: il medico non potrà essere condannato oltre il triplo del proprio reddito lordo annuale.

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