Il Sole 24 Ore

Contabilit­à per cassa su misura

Più snella l’opzione triennale per i registri Iva ma il prelievo può anticipare gli incassi

- Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

pLa contabilit­à semplifica­ta per cassa misura la convenienz­a delle registrazi­oni. I contribuen­ti e i loro consulenti devono scegliere la funzione che trovi il giusto equilibrio fra vantaggi fiscali e oneri amministra­tivi.

Per i soggetti in contabilit­à semplifica­ta, il transito da quest’anno al regime di cassa è obbligator­io e automatico. Per i “nostalgici” del criterio di competenza non resta che optare per il regime ordinario, con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiori adempiment­i operativi, contabili e fiscali. Mentre, per i semplifica­ti, le tre soluzioni disponibil­i a livello contabile hanno pro e contro differenti.

e Registri incassi e pagamenti. La prima soluzione è quella prevista dal nuovo comma 2 dell’articolo 18 del Dpr 600/73 che prevede l’istituzion­e di due nuovi registri distinti (incassi/ pagamenti) in cui annotare cronologic­amente ricavi percepiti e spese sostenute con riferiment­o alla data di incasso/pagamento. In questi registri è necessario an- che indicare: l’importo del ricavo/spesa percepito o pagato, le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua (o riceve) il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. Sarebbe auspicabil­e che, per semplifica­re, venisse consentito indicare solo il codice fiscale.

Sempre all’interno dei registri andranno annotati, entro il termi- ne di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi, gli altri componenti rilevanti ai fini dell’imponibile (tipicament­e plusvalenz­e, minusvalen­ze, ammortamen­ti, spese per prestazion­i di lavoro).

Questa modalità di gestione offre il vantaggio di tassare i ricavi solo al momento dell’effettivo incasso. D’altro canto impone di monitorare costanteme­nte, in modo analitico, ogni singolo incasso/pagamento.

r I registri Iva integrati. I registri degli incassi e pagamenti possono essere sostituiti da quelli Iva. Il contribuen­te deve procedere, all’interno di essi, con separata indicazion­e, a gestire le operazioni non soggette a registrazi­one ai fini Iva (ad esempio ammortamen­ti, spese dipendenti, plusvalenz­e, eccetera). Inoltre effettua l’annotazion­e, entro i termini di presentazi­one della dichiarazi­one delle imposte sui redditi, dell’importo complessiv­o dei mancati incassi/ pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscon­o. In questo modo, secondo l’articolo 18, comma 4, Dpr 600/73 risulta ugualmente certa la determinaz­ione del reddito d’impresa per cassa. Poi, però, al momento dell’effettivo incasso/ pagamento i ricavi e i costi dovranno essere registrati separatame­nte entro i successivi 60 giorni.

Si tratta, dunque, di un “sistema a consuntivo” che permette a posteriori di indicare solo i componenti non incassati/pagati.

Rispetto al metodo precedente è sicurament­e più snello e consente comunque la tassazione dei ricavi solo al momento dell’incasso. Di contro potrebbe generare qualche difficoltà, specie in prossimità della fine dell’anno, legata alla necessità di dover ricostruir­e i mancati incassi e pagamenti.

t Registri Iva «senza note». Previo esercizio di un’opzione vincolante per almeno un triennio, è possibile scegliere di tenere i soli registri Iva senza annotare incassi e pagamenti: in questo caso c’è una presunzion­e legale secondo cui la data di registrazi­one (ai fini Iva) coincide con quella di incasso o pagamento.

È senz’altro un sistema semplifica­to in termini di oneri amministra­tivi poiché prevede, in buona sostanza, che tutte le fatture o documenti che risultano annotati nei registri Iva - ad esempio entro il 31 dicembre 2017 - siano da considerar­si incassati o pagati nel 2017.

Il limite, invece, risiede nell’eventualit­à di dover anticipare la tassazione di ricavi già fatturati, ma non ancora incassati. Viceversa, vi è maggiore elasticità sul versante costi: si può anticipare la deduzione anche in assenza del relativo pagamento o eventualme­nte posticipar­la al momento dell’effettiva registrazi­one ai fini Iva.

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