Contabilità per cassa su misura
Più snella l’opzione triennale per i registri Iva ma il prelievo può anticipare gli incassi
pLa contabilità semplificata per cassa misura la convenienza delle registrazioni. I contribuenti e i loro consulenti devono scegliere la funzione che trovi il giusto equilibrio fra vantaggi fiscali e oneri amministrativi.
Per i soggetti in contabilità semplificata, il transito da quest’anno al regime di cassa è obbligatorio e automatico. Per i “nostalgici” del criterio di competenza non resta che optare per il regime ordinario, con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiori adempimenti operativi, contabili e fiscali. Mentre, per i semplificati, le tre soluzioni disponibili a livello contabile hanno pro e contro differenti.
e Registri incassi e pagamenti. La prima soluzione è quella prevista dal nuovo comma 2 dell’articolo 18 del Dpr 600/73 che prevede l’istituzione di due nuovi registri distinti (incassi/ pagamenti) in cui annotare cronologicamente ricavi percepiti e spese sostenute con riferimento alla data di incasso/pagamento. In questi registri è necessario an- che indicare: l’importo del ricavo/spesa percepito o pagato, le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua (o riceve) il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. Sarebbe auspicabile che, per semplificare, venisse consentito indicare solo il codice fiscale.
Sempre all’interno dei registri andranno annotati, entro il termi- ne di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti rilevanti ai fini dell’imponibile (tipicamente plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti, spese per prestazioni di lavoro).
Questa modalità di gestione offre il vantaggio di tassare i ricavi solo al momento dell’effettivo incasso. D’altro canto impone di monitorare costantemente, in modo analitico, ogni singolo incasso/pagamento.
r I registri Iva integrati. I registri degli incassi e pagamenti possono essere sostituiti da quelli Iva. Il contribuente deve procedere, all’interno di essi, con separata indicazione, a gestire le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva (ad esempio ammortamenti, spese dipendenti, plusvalenze, eccetera). Inoltre effettua l’annotazione, entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’importo complessivo dei mancati incassi/ pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono. In questo modo, secondo l’articolo 18, comma 4, Dpr 600/73 risulta ugualmente certa la determinazione del reddito d’impresa per cassa. Poi, però, al momento dell’effettivo incasso/ pagamento i ricavi e i costi dovranno essere registrati separatamente entro i successivi 60 giorni.
Si tratta, dunque, di un “sistema a consuntivo” che permette a posteriori di indicare solo i componenti non incassati/pagati.
Rispetto al metodo precedente è sicuramente più snello e consente comunque la tassazione dei ricavi solo al momento dell’incasso. Di contro potrebbe generare qualche difficoltà, specie in prossimità della fine dell’anno, legata alla necessità di dover ricostruire i mancati incassi e pagamenti.
t Registri Iva «senza note». Previo esercizio di un’opzione vincolante per almeno un triennio, è possibile scegliere di tenere i soli registri Iva senza annotare incassi e pagamenti: in questo caso c’è una presunzione legale secondo cui la data di registrazione (ai fini Iva) coincide con quella di incasso o pagamento.
È senz’altro un sistema semplificato in termini di oneri amministrativi poiché prevede, in buona sostanza, che tutte le fatture o documenti che risultano annotati nei registri Iva - ad esempio entro il 31 dicembre 2017 - siano da considerarsi incassati o pagati nel 2017.
Il limite, invece, risiede nell’eventualità di dover anticipare la tassazione di ricavi già fatturati, ma non ancora incassati. Viceversa, vi è maggiore elasticità sul versante costi: si può anticipare la deduzione anche in assenza del relativo pagamento o eventualmente posticiparla al momento dell’effettiva registrazione ai fini Iva.