Niente automatismi in Gerico tra collaboratore e dipendente
pL’apporto lavorativo del collaboratore non può essere equiparato in modo automatico a quello di un dipendente nell’accertamento dei maggiori ricavi basato sugli studi di settore, secondo la Ctr Lombardia, sentenza 197/65/17 (presidente Tizzi, relatore Vicini). Bisogna tener conto del tipo di attività e del tempo impiegato.
L’Inail controlla un elettricista e rileva che la madre collabora nell’impresa individuale artigiana e svolge regolarmente mansioni di segretaria, con costante presenza giornaliera. Da qui la verifica del fsico, in base alla quale l’attività della donna – originariamente indicata in Gerico nella misura 10% – viene elevata al 50%, in quanto assi- milata a quella di una dipendente part-time con mansioni di segreteria, che inclusa negli studi determina una maggiore pretesa per il 2008.
Il contribuente ricorre in Ctp con due motivi in diritto e uno di merito: e circa la motivazione, l’accertamento è basato solo sulla rideterminazione della percentuale di collaborazione familiare della madre, in virtù della quale emerge uno scostamento tra ricavi dichiarati e ricavo “super puntua- le” ottenuto sia dalla congruità sia dalla normalità; r circa la presunzione, l’amministrazione ha supposto che la madre svolgesse esclusivamente attività presso l’impresa individuale artigianale del figlio, senza tener conto che è impiegata presso l’azienda agricola del marito con regolare iscrizione Inps; t circa l’attività svolta, essa riguarda la sola gestione amministrativa e fiscale per l’emissione di fatture.
Il fisco resiste sostenendo che la motivazione dell’accertamento riguarda fatto e diritto. Inoltre, precisa che le presunzioni dello studio di settore sono gravi, precise e concordanti, e non rileva ai fini dello scostamento l’iscrizione della donna alla gestione Inps dell’azienda del ma- rito. Infine, secondo il fisco, non risulterebbe provato il differente impegno lavorativo della madre presso l’azienda agricola.
La Ctp conferma l’accertamento, mentre la Ctr lo annulla per i seguenti motivi: e la rideterminazione della percentuale di lavoro prestato dal 10 al 50% non basta a motivare i maggiori ricavi ottenuti quale semplice differenza tra ricavo “super puntuale” (congruità e normalità) e dichiarato; r la pretesa tributaria non è fondata, in quanto l’attività della donna – già iscritta alla previdenza agricola come collaboratrice del marito – non è equiparabile a quella di un collaboratore part-time al 50% rispetto al 10% dichiarato; t nel merito, l’attività della donna «consisteva nel prendere telefonate e tenere la contabilità utilizzando telefono e calcolatrice», apporto generico rispetto all’attività artigiana del figlio e prestato limitatamente alla disponibilità di tempo.