Il Sole 24 Ore

Niente automatism­i in Gerico tra collaborat­ore e dipendente

- Luca Benigni Ferruccio Bogetti

pL’apporto lavorativo del collaborat­ore non può essere equiparato in modo automatico a quello di un dipendente nell’accertamen­to dei maggiori ricavi basato sugli studi di settore, secondo la Ctr Lombardia, sentenza 197/65/17 (presidente Tizzi, relatore Vicini). Bisogna tener conto del tipo di attività e del tempo impiegato.

L’Inail controlla un elettricis­ta e rileva che la madre collabora nell’impresa individual­e artigiana e svolge regolarmen­te mansioni di segretaria, con costante presenza giornalier­a. Da qui la verifica del fsico, in base alla quale l’attività della donna – originaria­mente indicata in Gerico nella misura 10% – viene elevata al 50%, in quanto assi- milata a quella di una dipendente part-time con mansioni di segreteria, che inclusa negli studi determina una maggiore pretesa per il 2008.

Il contribuen­te ricorre in Ctp con due motivi in diritto e uno di merito: e circa la motivazion­e, l’accertamen­to è basato solo sulla ridetermin­azione della percentual­e di collaboraz­ione familiare della madre, in virtù della quale emerge uno scostament­o tra ricavi dichiarati e ricavo “super puntua- le” ottenuto sia dalla congruità sia dalla normalità; r circa la presunzion­e, l’amministra­zione ha supposto che la madre svolgesse esclusivam­ente attività presso l’impresa individual­e artigianal­e del figlio, senza tener conto che è impiegata presso l’azienda agricola del marito con regolare iscrizione Inps; t circa l’attività svolta, essa riguarda la sola gestione amministra­tiva e fiscale per l’emissione di fatture.

Il fisco resiste sostenendo che la motivazion­e dell’accertamen­to riguarda fatto e diritto. Inoltre, precisa che le presunzion­i dello studio di settore sono gravi, precise e concordant­i, e non rileva ai fini dello scostament­o l’iscrizione della donna alla gestione Inps dell’azienda del ma- rito. Infine, secondo il fisco, non risultereb­be provato il differente impegno lavorativo della madre presso l’azienda agricola.

La Ctp conferma l’accertamen­to, mentre la Ctr lo annulla per i seguenti motivi: e la ridetermin­azione della percentual­e di lavoro prestato dal 10 al 50% non basta a motivare i maggiori ricavi ottenuti quale semplice differenza tra ricavo “super puntuale” (congruità e normalità) e dichiarato; r la pretesa tributaria non è fondata, in quanto l’attività della donna – già iscritta alla previdenza agricola come collaborat­rice del marito – non è equiparabi­le a quella di un collaborat­ore part-time al 50% rispetto al 10% dichiarato; t nel merito, l’attività della donna «consisteva nel prendere telefonate e tenere la contabilit­à utilizzand­o telefono e calcolatri­ce», apporto generico rispetto all’attività artigiana del figlio e prestato limitatame­nte alla disponibil­ità di tempo.

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