Gli ex soci possono chiedere il rimborso già negato alla Snc
pIl rifiuto del rimborso di un credito Iva chiesto dal legale rappresentante di una società cessata non impedisce agli ex soci di ottenere il rimborso dell’imposta, se spettante. È uno degli aspetti innovativi della pronuncia della Ctp Treviso 119/1/2017 (presidente Chiarelli, relatore Fadel). Il collegio pone l’accento sul diritto dei soci della società estinta, alla quale era stato già rifiutato il rimborso, di presentare una nuova istanza, purché nei termini di legge e purché il credito sia esistente, rientrando nei diritti patrimoniali della società cancellata.
Il giudizio nasce dall’istanza di rimborso di un credito Iva proposta dagli ex soci di una Snc immobiliare estinta, che aveva fatto seguito a una precedente domanda di rimborso presentata dalla società stessa, per lo stesso credito, a cui l’ufficio aveva risposto con un diniego.
La Ctp ritiene che l’istanza dei soci non debba essere qualificata – come ha fatto, sbagliando, l’ufficio – quale domanda di riesame in autotutela dell’istanza avanzata dalla società estinta, ma quale nuova istanza. Con la conseguenza che, una volta accertati i presupposti dell’esistenza del credito, questo deve essere riconosciuto in capo ai soci in regime di comunione.
Partendo da tale presupposto il collegio pone poi l’accento sul fatto che durante il contenzioso l’ufficio non ha mai contestato l’esistenza del credito Iva indicato dalla società nel modello Unico SP 2008, che è pertanto da ritenersi legittimo e spettante. In particolare i giudici valorizzano il principio della non contestazione sancito dall’articolo 115 del Codice di procedura civile, secondo cui i fatti allegati da una parte vanno considerati pacifici se la controparte li abbia esplicitamente ammessi o abbia assunto una posizione difensiva incompatibile con la loro negazione, ammettendone così implicitamente l’esistenza.
Tale principio, elaborato inizialmente dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni unite 761/2002) e cristallizzato nel processo civile con le modifiche introdotte dalla legge 69/2009 al comma 1 dell’articolo 115, trova fondamento nell’onere che ha la parte di prendere posizione sui fatti posti da controparte. Con la conseguenza che, se non lo fa tempestivamente, incorre in decadenze che, nella sostanza, gli impediranno di provare fatti di segno opposto a quanto già affermato.
In applicazione del rinvio generico agli articoli del Codice di procedura civile in quanto compatibili (articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/92) tale principio si applica anche al processo tributario, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 1540/2007).
Pertanto quando l’ufficio, con le proprie controdeduzioni, non contesti specificatamente tutta la documentazione e i fatti addotti dal contribuente a supporto delle proprie richieste, è importante che il contribuente stesso, in sede di memorie di replica alle controdeduzioni, eccepisca il principio di non contestazione evidenziando quali fatti, dedotti con il ricorso introduttivo, siano da considerare pacifici tra le parti.