Il Sole 24 Ore

Sugli ecoreati la variabile-tenuità

Le indicazion­i dalla Cassazione sull’applicazio­ne dell’istituto che prevede la non punibilità del fatto e l’archiviazi­one La clausola di non punibilità dipende dalla gravità e dalla ripetizion­e dell’illecito

- Paola Ficco

pAnche i sistemi ambientali sono toccati dalla clausola di non punibilità per tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale, introdotto dal Dlgs 16 marzo 2015, n. 28 con l’obiettivo di ridurre i carichi di lavoro nei tribunali evitando che vadano a processo casi sostanzial­mente irrilevant­i. A due anni di distanza la giurisprud­enza di legittimit­à ha iniziato a tracciare una strada. Le pronunce riguardano tutte il tema dei rifiuti: segno evidente del malessere del settore.

I requisiti

Il giudice può chiedere l’archiviazi­one del reato per tenuità del fatto per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o puniti con la sola pena pecuniaria o congiunta alla pena detentiva, a patto che non siano reiterati e che chi li ha commessi non sia un delinquent­e abituale.

Nella cornice edittale rientra quindi la grande maggioranz­a dei reati ambientali che, in massima parte contravven­zioni, hanno una pena detentiva non superiore a tre anni. Si pensi al trasporto di rifiuti senza formulario che, punito con la reclusione fino a due anni, vede la sua punibilità fortemente ammortizza­ta dalla nuova disciplina.

D’altro canto, il rischio è che condotte fortemente lesive del bene ambiente come declinato dalla Corte costituzio­nale possano trasformar­si in reati con ridotta lesività e di minore rilevanza sociale. Ed è proprio sulla lesività del danno e sulla rilevanza sociale che la Cassazione ha iniziato a dettare i primi punti fermi.

La valutazion­e del giudice

L’elemento cardine è la valutazion­e dell’offensivit­à e dell’abitualtà della condotta.

La Cassazione penale con la sentenza 41850/2015 ha riconosciu­to l’applicazio­ne del nuovo istituto alla gestione senza autorizzaz­ione di un blocco motore e diversi tubi di scarico di auto fuori uso poiché la minima offensivit­à era determinat­a dalla non abitualità della condotta e dal fatto che il soggetto era incensurat­o e si era adoperato per lo smaltiment­o dei rifiuti.

Niente tenuità, invece, in caso di violazioni plurime della stessa norma in quanto viene meno il requisito dell’occasional­ità. La Cas- sazione penale (sentenza 30 dicembre 2016, n. 55287) ha infatti negato l’istituto a un caso di deposito incontroll­ato di imballaggi usati, potenzialm­ente pericoloso per la salute umana, poiché commesso con violazioni multiple della norma. Sempre a causa della reiterazio­ne della condotta, la Cassazione penale (sentenza 16 novembre 2016, n. 48318) non ha ravvisato la tenuità del fatto anche per un trasporto illecito di materiali ferrosi senza autorizzaz­ione che si era perpetrato nel tempo.

L’entità del danno

La lieve entità del danno va inoltre desunta dalla condotta assunta durante la commission­e del reato e il successivo atto riparatori­o non è rilevante. Con la sentenza dell’8 febbraio 2017, n. 5745, la Cassazione penale ha negato l’accesso al nuovo regime per l’abbandono di rifiuti inerti da costruzion­e e demolizion­e, anche se l’autore si impegna a bonificare l’area.

Di segno opposto un’altra sentenza della Cassazione penale (30 gennaio 2017, n.4187) sempre in tema di inerti da costruzion­e e demolizion­e, che, invece, a causa della modesta offensivit­à della condotta, ha riconosciu­to la tenuità all’ attività di gestione illecita di rifiuti. Questo perché non si trattava di un comportame­nto abituale e il reato era caratteriz­zato da minima offensivit­à.

La necessità di rispettare i requisiti della particolar­e tenuità dell’offesa e della non abitualità della condotta ai fini dell’applicabil­ità del nuovo istituto è stata ribadita da Cassazione penale con la sentenza del 29 gennaio 2016, n. 3874 in ordine allo smaltiment­o illecito di rifiuti liquidi su suolo, acque superficia­li e sotterrane­e in caso di percolazio­ne di reflui da stoccaggio di scarti vegetali e da reflui zootecnici provenient­i dalle stalle.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy