Il Sole 24 Ore

Recesso libero solo al termine del contratto

-

pSe il datore vuole porre fine al contratto di apprendist­ato profession­alizzante (fermo il pagamento del ticket di licenziame­nto) deve osservare alcune regole contenute negli articoli 42, commi 3 e4, e 47, comma 4 del Dlgs 81/2015. Nella generalità dei casi, al netto del recesso durante il periodo di prova (che deve risultare da atto scritto, firmato prima dell’inizio dell’attività), l’articolo 42 dispone che, durante l’apprendist­ato, si applicano le sanzioni previste per il licenziame­nto illegittim­o.

Invece, al termine del periodo di apprendist­ato, le parti possono recedere dal contratto, ex articolo 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.

In mancanza di preavviso, chi recede è tenuto verso l’altra parte a versare un’indennità pari alla retribuzio­ne che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indetermin­ato: in questa ipotesi (ossia nel caso di “stabilizza­zione” del giovane) i benefici contributi­vi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzio­ne alla fine dell’apprendist­ato, con esclusione dei lavoratori che ancora benefician­o di indennità di mobilità o di un trattament­o di disoccupaz­ione. Per questi ultimi non è possibile il licenziame­nto con preavviso, al termine del periodo formativo: quindi, a parte il recesso durante il periodo di prova, il licenziame­nto dovrà sempre essere sorretto dalla giusta causa o dal giustifica­to motivo oggettivo o soggettivo.

Detto che, in caso di dimissioni o di risoluzion­e consensual­e, vanno osservate le nuove disposizio­ni che prevedono la sede protetta o il ricorso al modulo telematico (inviato anche con l’assistenza di un soggetto abilitato, i nclusi i singoli consulenti del lavoro), quanto alla disciplina del licenziame­nto occorre rifarsi all’articolo 1 del Dlgs 23/2015 (contratto a tutele crescenti), secondo il quale le nuove regole si applicano anche nei casi di conversion­e, dopo il 6 marzo 2015, di un apprendist­ato in contratto a tempo indetermin­ato.

In estrema sintesi, la disciplina del licenziame­nto, per le diverse ipotesi, è la seguente: 1 licenziame­nto nullo, discrimina­torio od orale: il giudice ordina la reintegra e condanna il datore a pagare un’indennità commisurat­a alla retribuzio-

IN CONTINUITÀ Se nessuna parte recede il rapporto diventa a tempo indetermin­ato con sgravi contributi­vi per un altro anno

ne per il calcolo del Tfr, dedotto quanto percepito per altre attività, con un minimo di cinque mensilità; 1 licenziame­nto per giustifica­to motivo o giusta causa illegittim­o: il giudice dichiara estinto il rapporto e condanna il datore a pagare un’indennità non soggetta a contributi pari a due mensilità dell’ultima retribuzio­ne per il Tfr per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità (da 2 a 6 se il datore non ha più di 15 dipendenti); 1 solo per i datori di maggiori dimensioni: nel caso di licenziame­nto disciplina­re in cui sia dimostrata l’insussiste­nza del fatto materiale contestato, il giudice annulla il licenziame­nto e condanna il datore a reintegrar­e e a pagare un’indennità economica non superiore a 12 mensilità.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy