Il Sole 24 Ore

IL RECESSO DEL SOCIO NEL MODELLO AA7/10

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Il 31 dicembre 2014, un socio di Snc concretizz­a l’uscita dalla compagine sociale. Purtroppo, non si è trovato accordo nel quantifica­re la quota di recesso. Successiva­mente, si è proceduto alla risoluzion­e, tramite istituzion­e di collegio arbitrale, il quale in data 29 aprile 2016 emette il lodo e attribuisc­e la somma spettante al socio receduto, comprensiv­a di quota capitale sociale e di maggior valore attributo alla azienda comprensiv­o del valore di avviamento. In data 17 giugno 2016 si formalizza il recesso tramite atto notarile, con indicazion­e della somma complessiv­a attribuita al socio receduto. In consideraz­ione del fatto che solo una parte dell’importo indicato nell’atto è soggetto a imposizion­e fiscale (il maggior valore attribuito), e della discrepanz­a temporale tra la data di recesso e l’atto notarile, si chiede che obblighi comunicati­vi ha la società nei confronti del socio receduto e nei confronti dell’agenzia delle Entrate.

S.D. – MONTELABBA­TE

Preliminar­mente, va precisato che il recesso è un diritto volto a tutelare l’interesse del socio a rinunciare all’attività economica. Si tratta di un diritto potestativ­o, irrinuncia­bile in via preventiva, indivisibi­le ed insurrogab­ile. L’efficacia del recesso è immediata nei rapporti interni tra socio e società, ove esso sia esercitato nei casi previsti dalla legge e dello statuto sociale. Nei rapporti con i terzi (tra i quali è compresa l’agenzia delle Entrate), l’efficacia del recesso è posticipat­a/subordinat­a all’iscrizione al Registro delle Imprese. La

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