IL RECESSO DEL SOCIO NEL MODELLO AA7/10
Il 31 dicembre 2014, un socio di Snc concretizza l’uscita dalla compagine sociale. Purtroppo, non si è trovato accordo nel quantificare la quota di recesso. Successivamente, si è proceduto alla risoluzione, tramite istituzione di collegio arbitrale, il quale in data 29 aprile 2016 emette il lodo e attribuisce la somma spettante al socio receduto, comprensiva di quota capitale sociale e di maggior valore attributo alla azienda comprensivo del valore di avviamento. In data 17 giugno 2016 si formalizza il recesso tramite atto notarile, con indicazione della somma complessiva attribuita al socio receduto. In considerazione del fatto che solo una parte dell’importo indicato nell’atto è soggetto a imposizione fiscale (il maggior valore attribuito), e della discrepanza temporale tra la data di recesso e l’atto notarile, si chiede che obblighi comunicativi ha la società nei confronti del socio receduto e nei confronti dell’agenzia delle Entrate.
S.D. – MONTELABBATE
Preliminarmente, va precisato che il recesso è un diritto volto a tutelare l’interesse del socio a rinunciare all’attività economica. Si tratta di un diritto potestativo, irrinunciabile in via preventiva, indivisibile ed insurrogabile. L’efficacia del recesso è immediata nei rapporti interni tra socio e società, ove esso sia esercitato nei casi previsti dalla legge e dello statuto sociale. Nei rapporti con i terzi (tra i quali è compresa l’agenzia delle Entrate), l’efficacia del recesso è posticipata/subordinata all’iscrizione al Registro delle Imprese. La