Il Sole 24 Ore

I «CARICHI PENDENTI» SOSPENDONO IL RICORSO

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Una mia domanda di rimborso Iva è stata accolta dall’agenzia delle Entrate. Successiva­mente, però, l’ufficio ha sospeso l’erogazione del rimborso, adducendo il fatto che ho in essere dei carichi pendenti (per i quali ho presentato ricorso in Commission­e tributaria). È regolare tutto ciò? Non posso pretendere il pagamento del credito Iva in presenza di carichi pendenti impugnati in Commission­e tributaria?

A.A. – COSENZA I l lettore non può pretendere il pagamento del credito Iva in presenza di “carichi pendenti”, sebbene impugnati in Commission­e tributaria. L’ufficio che ha sospeso il rimborso si è attenuto all’articolo 28–ter, comma 1, del Dpr 602 del 1973: «In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’agenzia delle Entrate verifica se il beneficiar­io risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativ­o, trasmette in via telematica apposita segnalazio­ne all’agente della riscossion­e che ha in carico il ruolo...». Il rimborso è sospeso in attesa che il contribuen­te chiarisca se intende destinare il credito a compensazi­one dei debiti esattorial­i scaduti (comma 2). Non conosciamo i motivi per i quali il lettore ha presentato ricorso, ma, se si tratta di opposizion­e a ruolo, bisogna tenere che questa «non sospende la riscossion­e» (articolo 39 del medesimo decreto). Più in generale, il citato articolo 28–ter non distingue i “carichi pendenti” (i debiti esattorial­i scaduti) a seconda che per essi sia stato proposto o meno un ricorso giurisdizi­onale. Per ragioni specularme­nte opposte, il quadro

manutenzio­ni. È corretta l’emissione della fattura da parte del fornitore con l’applicazio­ne del reverse charge?

G.B. – BERGAMO

La risposta è affermativ­a. La legge di Stabilità 2015 (n. 190 del 2014) ha introdotto nuove ipotesi di applicazio­ne del meccanismo del reverse charge in tre settori di attività: il settore edile, il settore energetico ed il settore della grande distribuzi­one. Nel settore edile, l’obbligo dell’inversione contabile, a seguito dell’inseriment­o della nuova lettera a–ter nell’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972, risulta obbligator­ia proprio per i lavori di installazi­one di impianti e completame­nto di edifici.

A cura di Romano Mosconi

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